La Prof.ssa Virginia Zambrano è PhD in Diritto Civile presso l'Università di Napoli, attualmente è docente…
Azione revocatoria e presenza di ipoteche sull’immobile trasferito: sussiste il pregiudizio per il creditore chirografario?
Cass. civile III sezione, n. 16793, del 13 agosto 2015 di Monica La Pietra Con la pronuncia n. 16793 del 13 agosto 2015, la Terza Sezione della Cassazione afferma che la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito non esclude di per sé il requisito del pregiudizio per il creditore chirografario e l’interesse di questi a proporre l’azione revocatoria. La Suprema Corte innanzitutto ribadisce che, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato [1], l’esenzione da revocatoria dell’atto di adempimento di un debito scaduto ex art. 2901 terzo comma c.c.:
- trova ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore in mora e, di conseguenza, nell’assenza della consapevolezza e volontarietà dell’atto di disposizione patrimoniale, richiesta in linea generale quale elemento soggettivo o psicologico della revoca;
- non è impedita dalla disparità di trattamento che l’atto può determinare, atteso che l’azione revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, non si pone l’obiettivo di tutelare la par condicio creditorum;
- sebbene normativamente prevista soltanto per l’atto di adempimento in sé, va estesa anche all’ipotesi di alienazione di un bene eseguita per reperire la provvista necessaria a soddisfare i creditori, a condizione che tale alienazione rappresenti il solo mezzo per tacitare questi ultimi e si ponga in rapporto di strumentalità necessaria con l’atto di adempimento;
- opera, ferma restando anche in questo caso la necessità di un rapporto strumentale, anche quando la somma realizzata con l’atto di alienazione sia maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti. In questo caso la revoca potrà eventualmente colpire solo gli atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua.
Ciò premesso, la Corte esamina il motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione dell’art. 2901 c.c. per l’esistenza di iscrizioni ipotecarie sul compendio immobiliare oggetto del giudizio, che secondo i ricorrenti avrebbero comunque impedito al creditore chirografario attore, in caso di esecuzione sul bene, di rivalersi sul ricavato della vendita e soddisfare le proprie ragioni creditorie. Sul punto la Suprema Corte afferma che la presenza di ipoteche al momento della vendita non esclude di per sé il requisito del pregiudizio per il creditore chirografario e, quindi, la revocabilità dell’atto di trasferimento. Ciò in quanto «l’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cc, ma non produce, per ciò solo, effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, sì che se ne debba necessariamente esigere la libertà e capienza». L’inefficacia dell’atto di disposizione, derivante dal vittorioso esperimento dell’azione, comporta infatti esclusivamente l’assoggettamento del bene al diritto del creditore revocante di promuovere nei confronti del terzo acquirente l’azione esecutiva o conservativa. L’esito di tale azione eventuale e differita, anche se proposta da un creditore chirografario, non può essere considerato, al momento della pronuncia di revoca, necessariamente compromesso dalla presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene, poiché queste ultime possono subire vicende modificative o estintive. Pertanto, non può escludersi a priori la possibilità del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e l’utilità pratica dell’azione da questi proposta. Tale conclusione vale a maggior ragione in considerazione dell’arco temporale potenzialmente intercorrente tra l’atto revocato e la proposizione dell’azione espropriativa da parte del creditore revocante; arco temporale che può essere anche molto ampio, nell’ipotesi in cui il credito tutelato ex art. 2901 c.c. debba ancora giungere ad accertamento definitivo e compiuta esigibilità. I giudici di legittimità, infine, precisano che tale principio non si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel 2009 con la pronuncia n. 13435. Nel caso di specie, la Suprema Corte aveva confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l’immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicché il creditore chirografario, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito. Per la sentenza del 2015 quest’ultima decisione non si esprime però in termini assoluti, ma meramente relativi, in quanto evidenzia la necessità di considerare la fattispecie concreta oggetto di giudizio. Per la citata pronuncia, infatti, «a norma dell’art. 2901, comma 1, c.c., il presupposto dell’azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell’azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato – nella sua certezza ed effettività – con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all’entità della garanzia reale del secondo» [2]. Note [1] Cass. n. 13435 del 20.07.2004, in Giust. civ. Mass., 2004, 7-8; Cass. n. 16756 del 21.07.2006, in Giust. civ. Mass., 2006, 7-8; Cass. n. 11051 del 13.05.2009, in Banca borsa tit. cred., 2010, 2, II, 137 (s.m.), con nota di Bertino; Cass. n. 14557 del 22.06.2009, in Giust. civ. Mass., 2009, 6, 957; Cass. n. 14420 del 7.06.2013, in Giustizia Civile Massimario, 2013. [2] Cass. n. 16464 del 15.07.2009, in Vita not., 2009, 3, 1456. 31 agosto 2015