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Il sequestro preventivo di testate giornalistiche online nei casi di presunta diffamazione: si pronunciano le Sezioni Unite

SSUU 31022/2015 La testata giornalistica telematica – assimilabile a quella tradizionale – rientra nel concetto di “stampa” e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico; il giornale online, così come quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo tranne nei casi previsti dalla legge: tra essi non figura l’ipotesi del reato di diffamazione. Con la sentenza n. 31022/2015 le Sezioni Unite si pronunciano su due questioni di diritto strettamente connesse tra loro: a) la prima, di carattere generale, concernente la possibilità di disporre il sequestro preventivo di risorse telematiche per contrastare reati commessi in internet, “posto che la cautela si risolverebbe non nella materiale apprensione della cosa pertinente al reato, bensì nell’imposizione all’indagato o all’imputato o a terzi di un tacere, consistente nel compimento delle operazioni tecniche necessarie per “oscurare” e rendere, quindi, inaccessibile agli utenti, ove ne ricorrano i presupposti, un intero sito o una pagina web”; b) risolta positivamente la prima questione, quella ulteriore dell’ammissibilità del sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica telematica debitamente registrata, in caso di diffamazione. Massima: Monica La Pietra 31 agosto 2015

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