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France Télécom, non fu aiuto di Stato: il Tribunale Ue annulla la decisione della Commissione

Il prestito di azionista proposto alla France Télécom da parte delle autorità francesi quando l’operatore si trovava in una crisi rilevante non può essere qualificato come aiuto di Stato. Così il Tribunale dell’Unione Europea in una sentenza che annulla quanto stabilito dalla Commissione nel 2004, in quanto essa non avrebbe “correttamente applicato il criterio dell’investitore privato avveduto”. La France Télécom SA, oggi denominata Orange, è stata costituita nel 1991 come persona giuridica di diritto pubblico e dispone, dal 1996, dello status di una società per azioni della quale lo Stato francese nel 2002 era l’azionista maggioritario. Al 30 giugno 2002, il debito netto della France Télécom aveva raggiunto i 69,69 miliardi di euro, dei quali 48,9 di indebitamento obbligazionario che sarebbe giunto a scadenza nel corso degli anni dal 2003 al 2005. Alla luce della situazione finanziaria della France Télécom, il Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria dichiarò, durante un’intervista pubblicata il 12 luglio 2002 nel giornale Les Échos, che “lo Stato azionista si comporterà da investitore avveduto e se la France Télécom dovesse trovarsi in difficoltà, adotteremo le disposizioni adeguate. Ripeto che se la France Télécom avesse problemi di finanziamento, il che non è il caso attualmente, lo Stato adotterebbe le decisioni necessarie affinché tali problemi siano superati”. Tale dichiarazione fu stata seguita, il 13 settembre e il 2 ottobre 2002, da altre dichiarazioni pubbliche dirette essenzialmente a garantire alla compagnia il sostegno delle autorità francesi. Il 4 dicembre 2002, lo Stato francese pubblicò così l’annuncio di un progetto di prestito di azionista a vantaggio dell’impresa. Tale progetto consisteva nell’apertura di una linea di credito di 9 miliardi di euro sotto forma di un contratto di prestito, la cui offerta è stata inviata alla France Télécom il 20 dicembre 2002. Tuttavia, l’offerta di contratto non fu stata accettata, né eseguita. Con decisione del 2 agosto 2004, la Commissione aveva concluso che tale prestito, nel contesto delle dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione. Il governo francese, la France Télécom e altri interessati avevano quindi chiesto al Tribunale dell’Unione di annullare la decisione della Commissione. Nella sua sentenza del 21 maggio 2010, il Tribunale aveva da parte sua annullato la decisione della Commissione, in quanto le dichiarazioni delle autorità francesi non potevano essere qualificate come aiuti di Stato poiché esse non avevano effettivamente impegnato risorse statali, nonostante il vantaggio finanziario così conferito alla France Télécom. Nei confronti di tale sentenza furono presentati presentati ricorsi di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Con sentenza del 19 marzo 2013, la Corte censurò la sentenza del Tribunale, considerando che, sebbene non fosse stato eseguito, il prestito promesso alla France Télécom aveva conferito a quest’ultima un vantaggio concesso mediante risorse statali, in quanto il bilancio statale era potenzialmente gravato. Dopo essersi pronunciata definitivamente sugli argomenti trattati dal Tribunale, la Corte rinviò la causa allo stesso affinché statuisse sugli argomenti dello Stato francese e della France Télécom sui quali non si era pronunciato nella sua prima sentenza. Con la sua recente sentenza, invece, il Tribunale considera, alla luce degli argomenti che non aveva trattato nell’ambito della prima sentenza, che la Commissione ha erroneamente qualificato come aiuto di Stato l’offerta di prestito proposta alla France Télécom e ne annulla quindi la decisione. Il governo francese e la France Télécom hanno sostenuto che la Commissione, nella sua analisi dell’esistenza di un aiuto di Stato, non ha correttamente applicato, né valutato, il criterio cosiddetto dell’”investitore privato avveduto”. Essenzialmente, tale criterio mira a determinare se un investitore privato avveduto, posto nella stessa situazione dello Stato francese, avrebbe fatto dichiarazioni di sostegno in favore della France Télécom e le avrebbe concesso un prestito di azionista assumendo solo su se stesso un rischio finanziario molto rilevante. Tale criterio è necessario per determinare l’esistenza di un aiuto di Stato: infatti, i capitali messi a disposizione dell’impresa da parte dello Stato in circostanze che corrispondono alle condizioni normali del mercato non possono essere qualificati come aiuti di Stato. A tal riguardo, il Tribunale, come si legge in una nota della Corte del Lussemburgo, ricorda che “l’annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito di azionista, considerate congiuntamente, sono stati qualificati dalla Commissione come aiuti di Stato, il che comporta che il criterio dell’investitore privato avveduto deve essere applicato a tali due misure e solo a esse. Orbene, il Tribunale constata che, per considerare l’offerta di prestito di azionista come un aiuto di Stato, la Commissione ha essenzialmente applicato il criterio dell’investitore privato alle dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002. Una siffatta applicazione del criterio è tanto più erronea, in quanto la Commissione non disponeva di elementi sufficienti per determinare se le dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002 fossero, di per sé, idonee a impegnare risorse statali e, pertanto, a costituire un aiuto di Stato”. Peraltro, il Tribunale ricorda che la Commissione “era tenuta ad analizzare il criterio dell’investitore privato avveduto ponendosi nel contesto dell’epoca in cui le misure (annuncio del 4 dicembre 2002 e offerta di prestito di azionista) erano state adottate dallo Stato francese, vale a dire il dicembre 2002. Il Tribunale rileva che la Commissione si è posta, in realtà, nel contesto della situazione precedente al mese di luglio 2002. Pur riconoscendo che è possibile fare riferimento a eventi e a elementi obiettivi rilevanti del passato, il Tribunale non ammette che tali eventi ed elementi del passato costituiscano in modo determinante, di per se stessi, il contesto di riferimento pertinente ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto”. Per quanto riguarda, segnatamente, la dichiarazione del 12 luglio 2002 (ben precedente all’annuncio del 4 dicembre 2002), il Tribunale sottolinea che “la Commissione non è riuscita a provare il carattere concreto, serio, preciso e incondizionato dell’intento delle autorità francesi, in modo tale da far sorgere un’obbligazione giuridica a carico di queste ultime”. In risposta all’argomento della Commissione secondo il quale l’offerta di prestito di azionista costituisce solo la concretizzazione delle precedenti dichiarazioni dello Stato francese di modo che il comportamento di quest’ultimo non ha rispettato il criterio dell’investitore privato avveduto, il Tribunale sottolinea che “le dichiarazioni fatte a partire dal luglio 2002 non comportavano, di per sé, l’anticipazione di un sostegno finanziario specifico come quello che si è infine concretizzato nel mese di dicembre 2002. Infatti, tali dichiarazioni avevano un carattere aperto, impreciso e condizionato quanto riguarda la natura, la portata e le condizioni di un eventuale futuro intervento dello Stato francese”. Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. 6 luglio 2015

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