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CGUE, uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare libri per proporne la lettura elettronica senza il consenso dei titolari dei diritti

Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea entro certi limiti e a determinate condizioni quali il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, è possibile concedere agli utilizzatori la facoltà di stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica. È quanto afferma in una sentenza odierna la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In forza della direttiva sul diritto d’autore (Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – GU L 167, pag. 10), spiega la Corte, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. La direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di disporre talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Questa facoltà è prevista in particolare per le biblioteche accessibili al pubblico le quali, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettono a disposizione degli utenti opere della loro collezione su terminali dedicati. Nella causa in questione, il Bundesgerichtshof (Corte federale Suprema tedesca) aveva chiesto alla Corte di Giustizia di precisare la portata di tale facoltà di cui la Germania ha fatto uso. Il supremo giudice tedesco era stato chiamato a dirimere una controversia tra il Politecnico di Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) e una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG. La biblioteca dell’università aveva digitalizzato un libro edito dalla Eugen Ulmer per poi proporlo sui suoi posti di lettura elettronica, rifiutando in seguito la proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di eBook i manuali pubblicati da quest’ultima (tra i quali rientra il libro in questione). La Eugen Ulmer mirava quindi a impedire all’università di digitalizzare il libro in questione e intendeva negare agli utenti della biblioteca la possibilità, a partire da posti di lettura elettronica, di stampare il libro o memorizzarlo su una chiave USB e di portare tali riproduzioni fuori dalla biblioteca. Nella sentenza odierna, la Corte dichiara innanzitutto che, anche qualora il titolare dei diritti proponga ad una biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza aventi ad oggetto l’utilizzazione della sua opera, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati, altrimenti non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio. La Corte afferma poi che la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, qualora risulti necessario, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati. Infatti, il diritto riconosciuto alle biblioteche di comunicare, su terminali dedicati, le opere contenute nella loro collezione rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, nonché del suo effetto utile, se esse non disponessero di un diritto accessorio di digitalizzazione delle opere in questione (aggiungendo che tale diritto accessorio di digitalizzazione non pregiudica lo sfruttamento normale dell’opera né arreca un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto, in quanto la normativa tedesca in esame nel caso di specie dispone che il numero di esemplari di ciascuna opera messa a disposizione su terminali dedicati non dev’essere superiore a quello che tali biblioteche hanno acquistato in formato analogico). Per contro, la Corte dichiara che tale diritto di comunicazione, che può essere accordato alle biblioteche accessibili al pubblico, non può permettere a singoli individui di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. Infatti, la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave USB sono atti di riproduzione, poiché mirano a creare una nuova copia della copia digitale messa a disposizione dei singoli individui. Tali atti di riproduzione non sono necessari ai fini della comunicazione dell’opera agli utenti su terminali dedicati e non rientrano, pertanto, nel diritto di comunicazione su terminali dedicati, tanto più che sono effettuati da singoli individui e non dalla biblioteca medesima. La Corte aggiunge, tuttavia, che gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere così agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. A tal fine, è necessario in particolare che venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo compenso. In tal senso si era espresso, all’inizio del giugno scorso, l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Niilo Jääskinen. Immagine in home page: Sicilia24h.it 11 settembre 2014

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