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Direttiva sulle società di gestione collettiva: in attesa dell’approvazione del Consiglio, l’Italia si prepara al recepimento

di Maria Letizia Bixio Pur se nella foga i media gridano all’approvazione, l’iter relativo alla Direttiva sulle società di gestione collettiva, (Directive on collective rights management and multi-territorial licensing of musical works for online) è ancora in attesa di formale approvazione da parte del Consiglio europeo, dopo l’approvazione di mercoledì all’Europarlamento, con 640 voti favorevoli, 18 voti contrari e 22 astensioni. L’approvazione al Consiglio è prevista per fine marzo 2014, e da quel momento i Paesi membri avranno 24 mesi di tempo per procedere al recepimento nella legislazione nazionale. Il Commissario Ue al Mercato Interno Michel Barnier ha dichiarato ottimista che “La Direttiva faciliterà l’ingresso sul mercato europeo dei piccoli fornitori innovativi, contribuirà a una maggiore distribuzione e aumenterà l’offerta di musica online per gli utenti. La Direttiva rafforza e migliora in generale la governance e la trasparenza delle società di gestione collettiva. Darà, per esempio, ai titolari dei diritti la possibilità d’essere più coinvolti nel processo decisionale del management collettivo, di fissare i requisiti minimi relativi alla struttura di governance delle società di collecting e garantirà il pagamento puntuale delle royalties ai titolari dei diritti”. Tante le questioni affrontate dopo la Proposta di direttiva licenziata dalla Commissione europea l’11 luglio 2012, con l’intento di fissare gli obiettivi orientativi in materia di società di gestione collettiva. In primis, l’indicazione di quegli interventi necessari per armonizzare le attività tra collecting europee, nonché di alcuni principi determinanti già precedentemente fissati dalla decisione CISAC (cit. COMP/C2/38.698-CISAC Unreported July, 2008). La proposta di direttiva rientrava nella strategia della Commissione europea 2011 sugli IPR del (Communication “A Single Market for Intellectual Property Rights Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe”) ed è riuscita a mettere in chiaro alcuni aspetti determinanti  per ottenere l’armonizzazione della governance, attraverso l’introduzione di obblighi di informazione più rigorosi e la volontà di assicurare maggiori garanzie e trasparenza per gli iscritti e gli utilizzatori dei repertori delle collecting societies attraverso il rafforzamento del controllo delle attività da parte dei titolari di diritti, in modo da incentivare l’offerta di servizi migliori e più innovativi. In tal senso, l’intervento diretto dei titolari dei diritti nella gestione è stato ritenuto fondamentale al fine di una più rapida e diretta remunerazione. Altrettanto rilevante la sezione dedicata alle modalità di sviluppo delle licenze multi-territoriali e multi-repertorio, ove la concessione di licenze di diritti d’autore multiterritoriali per l’utilizzo su internet delle opere musicali, per sua stessa natura internazionale, è limitato dalla dimostrazione da parte dei soggetti proponenti, di avere le capacità tecniche necessarie per svolgere tali attività in modo efficace. Ne deriverebbero vantaggi per gli autori, per i fornitori di servizi e anche per gli utenti. In tutta evidenza le nuove regole insistono particolarmente sul miglioramento qualitativo della gestione dei repertori,  imponendo, ad esempio, di versare i compensi ai membri più rapidamente, di garantire chiarezza riguardo alle entrate derivanti dalla gestione dei diritti, di elaborare annualmente una relazione di trasparenza e di comunicare informazioni supplementari direttamente ai titolari dei diritti e ai partner commerciali. Premesso che la direttiva trova applicazione solo nei confronti delle società di gestione stabilite sul territorio dell’Unione europea, restano di talché esclusi gli eventuali accordi tra una collecting stabilita in Europa ed una stabilita in territorio extra-europeo, dubbia dunque la portata della direttiva sugli ordinamenti internazionali. Nel silenzio della norma, incerte anche le procedure di risoluzione delle controversie tra società di gestione appartenenti a paesi diversi. Quanto alla semplificazione del rilascio delle licenze necessarie per la diffusione di opere musicali online in tutta l’UE, gli organismi di gestione collettiva, che di per sé non rilasciano le licenze di copyright a più di un Paese, potranno chiedere a un’altra organizzazione analoga di rappresentare il loro repertorio. Grazie alle nuove norme, dunque, gli organismi di gestione collettiva dovranno amministrare il repertorio di terzi alle stesse condizioni che applicano ai propri repertori. Per la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti on-line di opere musicali, si impone alle società di gestione, che già rilasciano tali licenze, di accettare obbligatoriamente il mandato da parte delle società di gestione che, al contrario,  non intendono concedere le licenze multi territoriali sulle opere dei propri autori. Non bene equilibrato il citato obbligo nel caso in cui la società di gestione collettiva mandante, non solo non possa, ma non voglia concedere  le suddette licenze. Dubbi anche sugli effetti degli accordi non esclusivi che le società di gestione possono stipulare per la concessione di licenze multi territoriali. In questo modo, infatti, più società di gestione potrebbero disporre dello stesso repertorio, generando così una concorrenza impropria, pericolosamente non a beneficio dei titolari dei diritti ma degli utilizzatori, che in tutta evidenza si rivolgeranno alla società di gestione che offre le condizioni più convenienti! Apprezzabile, infine, il riferimento alla buona fede quale principio che dovrebbe guidare le trattative degli Organismi di gestione collettiva con gli utenti,  con applicazione di tariffe stabilite in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Importante, altresì, l’imposizione per gli utilizzatori dell’onere di fornire, entro un termine ragionevole, le informazioni in loro possesso su l’uso dei diritti, categorie di diritti, categorie di opere o di altri materiali che gli organismi di gestione collettiva rappresentano e la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre la fatturazione congiunta. Ultima riflessione in generale sulla direttiva nella stesura in corso di approvazione è la presenza di un articolato eccessivamente dettagliato, trattandosi di direttiva e non di regolamento. La mancanza di principi e criteri generali a fronte della presenza di obblighi ben dettagliati, renderà ingrato il compito del legislatore nazionale in sede di recepimento. Immagine in home page: Treccani.it 7 febbraio 2014

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