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Agcom: approvato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, su proposta del relatore Francesco Posteraro, il regolamento recante “disposizioni a tutela dell’utenza in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica”. “L’Agcom – si legge in una nota – ha inteso così rafforzare le tutele offerte agli utenti di comunicazioni elettroniche dal d.lgs. 259/2003 e, in generale, dal novellato Codice del consumo. L’Autorità ha stabilito misure per garantire, innanzi tutto, il diritto degli utenti di scegliere liberamente e consapevolmente il proprio operatore, limitando il pericolo di attivazioni non richieste o richieste sulla base di informazioni incomplete o fuorvianti. Ha inoltre definito precisi obblighi informativi in capo agli operatori, in particolare nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali”. Il regolamento intende anche “rispondere alle urgenti esigenze di maggiore chiarezza riguardo a rimodulazioni contrattuali decise unilateralmente da alcuni operatori. Da oggi in poi la comunicazione delle modifiche delle condizioni vigenti dovrà essere trasparente, efficace e realizzata secondo un format stabilito dall’Autorità. Per quanto riguarda la durata dei contratti si precisa, inoltre, che l’impegno minimo iniziale non potrà superare, per i consumatori, i 24 mesi”. Al fine di “garantire che l’acquisizione di nuovi clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza”, il regolamento, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, mira a “promuovere l’adozione di specifici codici di condotta”. Nella medesima riunione, l’Agcom ha approvato anche alcuni orientamenti per il mercato per la conclusione tramite telefono di contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; l’Authority precisa che questo passaggio avviene comunque “ferma restando la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice del consumo in materia”.

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1 ottobre 2015

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