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L’ “immagine” delle dimore storiche. Alcuni spunti per la tutela

di Gilberto Cavagna di Gualdana* Sempre più spesso le dimore storiche vengono riprodotte su riviste e quotidiani, etichette e reclame, “accostate” a prodotti o servizi in campagne pubblicitarie o come “immagine” promozionale di un territorio.

La bellezza, il fascino e l’appeal di una dimora possono costituire, infatti, un elemento caratterizzante e qualificante di un territorio o rappresentare un suggestivo richiamo per molti prodotti o servizi.

Non sempre, però, queste riproduzioni avvengono con il consenso del proprietario. Anzi. Ma come “difendere” l’immagine di una casa?

Innanzitutto, le dimore possono costituire un’opera dell’ingegno di carattere creativo e, in quanto tali, sono soggette alla protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”).

L’autore dell’opera architettonica gode quindi dei diritti, sia morali che patrimoniali – tra cui il diritto di riprodurre (fotografare) l’opera – previsti da tale legge. Salvo il caso di dimore abbastanza “recenti”, ovvero progettate da architetti viventi o deceduti da non più di settant’anni, e per le quali il proprietario si sia fatto cedere dall’autore/architetto anche i diritti di riproduzione, sarà tuttavia abbastanza difficile che quest’ultimo possa ricorrere alla tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore per tali diritti.

Quanto invece ai diritti morali, sebbene non soggetti ad alcuna limitazione temporale questi diritti sono inalienabili e irrinunciabili, cioè permangono in capo all’autore e possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi; alla morte dell’autore potranno essere esercitati dai discendenti nonché, se sussistono in tal senso finalità pubbliche, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nonostante la riproduzione di una dimora in alcuni casi possa costituire un atto capace di arrecare un qualche pregiudizio ai diritti morali dell’autore, generalmente i proprietari non sono l’autore o i discendenti dell’autore che l’ha progettata e, pertanto, il più delle volte non sussisterebbe, in capo agli stessi, alcuna legittimazione ad agire per la tutela di tali diritti.

In ogni caso, la tutale prevista dalla legge sul diritto d’autore non vieta la fotografia della dimora per finalità personali (oltre che per scopi di ricerca e studio e altre ipotesi eccezionali previste dalla legge stessa), nel cui caso la riproduzione è sempre lecita.

La fotografia di una dimora potrebbe, sussistendone i presupposti, costituire invece violazione del diritto alla privacy, sancito dalla Costituzione e, più in particolare, dal Codice in materia di protezione dei dati personali; per poter beneficiare di tale tutela, occorre tuttavia che la riproduzione possa costituire un pregiudizio al diritto alla riservatezza dei proprietari e andranno quindi attentamente valutate, caso per caso, le circostanze e i “dati” personali riprodotti (o comunque ricavabili e riconducibili) nell’immagine.

Nel caso in cui una riproduzione dell’immagine della casa fosse registrata e/o usata come marchio, essa troverebbe tutela altresì nella specifica disciplina prevista dal Codice della proprietà industriale.

Il titolare del marchio può infatti vietare l’uso non autorizzato, da parte di terzi, di un’immagine identica o simile a quella della dimora registrata per contraddistinguere prodotti identici o affini a quelli indicati nella domanda di registrazione e per i quali il proprietario abbia usato l’immagine della dimora come segno distintivo.

Il raffronto tra il marchio e l’immagine utilizzata dovrebbe però evidenziare similitudini tali da determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione dei segni.

In quanto bene “vincolato”, le dimore beneficiano infine della tutela accordata dal Codice dei beni culturali. Il Codice prevede che la riproduzione di un bene culturale possa avvenire solo con il consenso del titolare e, se del caso, il pagamento di un corrispettivo.

Tuttavia, tale disciplina è limitata ai soli beni nella disponibilità del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali e un’analoga possibilità non è espressamente prevista anche per i beni di proprietà dei privati, sebbene un’interpretazione analogica della norma volta a ricomprendere nella tutela anche i beni privati sia stata in passato prospettata (senza ricevere tuttavia riconoscimento normativo).

E’ invece sicuramente discusso – e discutibile – se il nostro ordinamento preveda un più generale (e generico) diritto, spettante a chiunque, di fotografare beni collocati in luoghi pubblici, in particolare monumenti ed opere dell’architettura contemporanea (il c.d. “diritto di panorama” o “panorama libero”).

Secondo il Ministero dei Beni Culturali, nella risposta data a suo tempo ad un’interrogazione parlamentare sul punto (interrogazione alla Camera n. 4/05031, risposta scritta del 19 febbraio 2008), “la libertà di panorama […] è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito”; con la conseguenza che, al contrario di quanto previsto in altri ordinamenti, “in Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell’Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime”.

La risposta data dal Ministero ha suscitato tuttavia alcune critiche e ancora oggi si discute se il nostro ordinamento preveda o meno tale libertà.

Arduo in ogni caso trarre delle conclusioni univoche. La riproduzione, non autorizzata dal proprietario, da parte di terzi della dimora potrebbe costituire – sussistendone le condizioni – violazione di una o più delle una delle norme sopra richiamate. O di nessuna.

*Gilberto Cavagna di Gualdana è avvocato specializzato in diritto della proprietà industriale ed intellettuale.

18 luglio 2016

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