Elisabetta Giovanna Rosafio è professore ordinario di Diritto della navigazione e Diritto aerospaziale presso la…
AGCOM: due consultazioni pubbliche sui servizi di media audiovisivi a richiesta (VOD – video on demand)
di Ernesto Apa (via MediaLaws) Nel corso dell’ultimo mese l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha avviato due consultazioni pubbliche in materia di servizi di media audiovisivi on demand. VOD e quote europee La prima consultazione, promossa con delibera 151/14/CONS, riguarda le quote di programmazione e di investimento a favore di opere europee di produttori indipendenti. L’Autorità intende, in primo luogo, chiarire che gli obblighi di emissione e di investimento si applicano a tutti gli operatori VOD, “ancorché non sottoposti all’obbligo di conseguire l’autorizzazione di cui all’articolo 3 [del regolamento allegato alla delibera AGCOM n. 607/10/CONS]” (in questo la proposta si salda a quelle contenute nella seconda consultazione pubblica: si veda il paragrafo successivo). Inoltre, AGCOM si propone di inserire una disposizione diretta a promuovere l’adozione, da parte dei fornitori di servizi VOD, di misure volte a dare rilievo (“prominence”, secondo il testo inglese della direttiva 2010/13/UE) alle opere europee presenti nei loro cataloghi. AGCOM non intende imporre ai fornitori di servizi VOD alcun obbligo di dare rilievo ai contenuti europei, ma, quale incentivo in favore degli operatori che decidano di adottare misure in tal senso (da definire in via di co-regolamentazione), è previsto il beneficio della riduzione del 20% delle quote di emissione e di investimento (alternative tra loro) previste dall’articolo 4-bis del regolamento allegato alla delibera AGCOM 66/09/CONS. Ambito di applicazione della disciplina sul VOD La seconda consultazione, di cui alla delibera 152/14/CONS, ha invece ad oggetto alcune modifiche volte ad ampliare l’ambito di applicazione del regolamento sui servizi di media audiovisivi non lineari approvato nel 2010 con delibera 607/10/CONS (“Regolamento VOD”). Anche in questo caso, l’intervento che l’Autorità si propone di apportare è duplice:
- in primo luogo, l’Autorità intende ricondurre all’alveo dei servizi di media audiovisivi su richiesta disciplinati dal Regolamento VOD tutti quei servizi on demand che attualmente, generando un fatturato inferiore ai 100.000 euro annui, ne sono esclusi;
- in secondo luogo, AGCOM intende chiarire che sono comunque soggetti al Regolamento VOD – e devono quindi rispettare gli obblighi in materia di tutela dei minori, promozione delle opere europee, garanzie per gli utenti, etc – anche i servizi di catch-up TV (ossia la messa a disposizione in modalità on demand di contenuti audiovisivi già trasmessi, nei giorni immediatamente precedenti, nell’ambito del palinsesto di un servizio lineare già autorizzato) e i servizi nei quali l’offerta di contenuti non si configura come un catalogo autonomamente accessibile, sebbene esclusi dall’obbligo di autorizzazione generale (o, meglio, all’obbligo di presentare la relativa SCIA – segnalazione certificata di inizio attività).
Tutto ruota intorno all’articolo 2 del Regolamento VOD, rubricato “campo di applicazione”. Il comma 1 di detto articolo si occupa, per l’appunto, del campo di applicazione del Regolamento VOD, stabilendo che “sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento” tutti i servizi elencati di seguito nel comma in discorso. L’elenco riproduce quello già offerto dall’articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (“TUSMAR”, d.lgs. 177/2005), il quale esclude dalla nozione di servizi di media audiovisivi diversi servizi, che spaziano dai messaggi di posta elettronica agli user-generated content, dai giochi ai motori di ricerca, alle versioni elettroniche di quotidiani e riviste, etc. I servizi inclusi in detta elencazione non sono considerati servizi di media audiovisivi e quindi sono sottratti in radice al rispetto delle norme del TUSMAR e dei regolamenti adottati in applicazione dello stesso. La precisazione circa l’esclusione di detti servizi dal campo di applicazione del Regolamento VOD si rende opportuna perché si tratta di servizi che comunque presentano delle caratteristiche tecniche che li rendono “affini” ai servizi di media audiovisivi, ragion per cui il legislatore (comunitario e nazionale) prima ed il regolatore poi hanno avvertito l’esigenza di sgombrare il campo da equivoci e approntare una lista (necessariamente non esaustiva) di servizi che si collocano all’esterno del perimetro disegnato dal TUSMAR. Nel disegnare il perimetro che delimita l’ambito di applicazione del Regolamento VOD, AGCOM si è basata sulle indicazioni contenute nel considerando 22 della Direttiva 2010/13/UE, secondo cui “la definizione di servizi di media audiovisivi […] non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva”. La soluzione individuata da AGCOM per selezionare i servizi che possono essere considerati in rapporto concorrenziale con la televisione è stata originale quanto di semplice applicazione: si è stabilita una soglia minima di ricavi derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, etc.) e sono stati ritenuti privi di effettiva capacità competitiva i servizi che raccolgono ricavi inferiori a detta soglia. La soglia individuata nel 2010 da AGCOM è pari a 100.000 euro. Tuttavia, l’esperienza applicativa ha mostrato, secondo AGCOM, che detta soglia è troppo elevata: adottando questi parametri, i soggetti che hanno presentato la SCIA come operatori VOD possono contarsi sulle dita di una mano. Per questa ragione, AGCOM propone di mantenere invariato il meccanismo, ma riducendo considerevolmente la soglia: il testo sottoposto a consultazione individua in 10.000 euro il nuovo limite. La consultazione pubblica promossa da AGCOM riguarda anche il comma 3 del medesimo articolo 2 del Regolamento VOD, secondo il quale “non sono soggetti ad autonoma autorizzazione generale” i servizi di catch-up TV e i servizi nei quali l’offerta di contenuti non si configura come un catalogo autonomamente accessibile. Il principale problema interpretativo posto da tale ultima disposizione è se i servizi che non sono soggetti ad autonoma autorizzazione generale debbano o meno rispettare gli obblighi di programmazione e di altra natura previsti dal Regolamento VOD e dagli altri regolamenti AGCOM. Le modifiche proposte da AGCOM nella bozza sottoposta a consultazione pubblica (e anche le modifiche proposte al regolamento quote ed oggetto della consultazione di cui alla delibera 151/14/CONS) sgombrano il campo da ogni dubbio, chiarendo che detti servizi, pur esentati dalle formalità della SCIA, sono comunque sottoposti agli obblighi regolamentari applicabili ai servizi VOD autorizzati. 27 giugno 2014