Oreste Pollicino* e Pietro Dunn, in “Intelligenza artificiale e democrazia” (Egea), esplorano l’impatto dell’intelligenza artificiale…
Bitcoin, niente IVA per il cambio. La sentenza della Corte di Giustizia
Il cambio di valuta tradizionale in bitcoin e l’operazione contraria sono esenti da IVA. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia con una sentenza che arriva al termine di un caso originato in Svezia. Il cittadino svedese David Hedqvist intendeva infatti fornire servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali in bitcoin e viceversa; prima di iniziare ad avviare tali operazioni tuttavia aveva richiesto un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’IVA all’acquisto e alla vendita di unità di bitcoin. Secondo la commissione esso è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento e dunque le operazioni che Hedqvist intendeva effettuare dovevano essere esenti da IVA. Lo Skatteverket, amministrazione finanziaria svedese, propose però ricorso contro la decisione della commissione tributaria dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa della Svezia), sostenendo che le operazioni che Hedqvist intendeva effettuare non ricadevano nelle esenzioni previste dalla direttiva IVA. In tale contesto, lo Högsta förvaltningsdomstolen chiese alla Corte di giustizia di dirimere il contenzioso. È bene premettere che la direttiva IVA (2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) prevede che sono assoggettate a tale imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da parte di un soggetto passivo all’IVA che agisce in quanto tale. Tuttavia, gli Stati membri devono esonerare, in particolare, le operazioni relative “a divise, banconote e monete con valore liberatorio”. Nella sua sentenza, la Corte statuisce che “le operazioni di cambio di valute tradizionali contro la valuta virtuale bitcoin (e viceversa) costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi della direttiva, dato che esse consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento e che sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato dal sig. Hedqvist e il corrispettivo ricevuto dallo stesso, vale a dire il margine costituito dalla differenza, da una parte, tra il prezzo al quale egli acquista le valute e, dall’altra, il prezzo cui le valute sono vendute ai clienti”. La Corte afferma inoltre che “tali operazioni sono esenti dall’IVA in forza della disposizione riguardante le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio. Infatti, escludere operazioni come quelle programmate dal sig. Hedqvist dalla sfera di applicazione di tale disposizione priverebbe quest’ultima di parte dei suoi effetti, alla luce della finalità dell’esenzione, che consiste nell’ovviare alle difficoltà insorgenti nel contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie quanto alla determinazione della base imponibile e dell’importo dell’IVA detraibile”.
22 ottobre 2015