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Video su siti quotidiani, per Corte di Giustizia possono rientrare in ambito normativa sui servizi di media audiovisivi
L’offerta di filmati di breve durata sul sito Internet di un quotidiano può rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sui servizi di media audiovisivi quando tale offerta ha contenuto e funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del quotidiano online. A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza che arriva al termine di un caso originato nel 2012 in Austria. La New Media Online, società con sede a Innsbruck, gestisce il quotidiano online Tiroler Tageszeitung online, che contiene principalmente articoli di stampa scritta. Tuttavia, alla data dei fatti, un link intitolato video rimandava ad un sottodominio che consentiva, mediante un catalogo di ricerca, di visionare più di trecento filmati. Tali filmati, di una lunghezza che poteva variare da trenta secondi a diversi minuti, avevano ad oggetto vari argomenti, come manifestazioni ed eventi locali, interviste a passanti su temi di attualità, manifestazioni sportive, trailer di film, servizi di bricolage diretti ai bambini oppure filmati realizzati dai lettori e selezionati dalla redazione. Un numero molto ridotto di filmati presentava un collegamento con gli articoli che apparivano sul sito Internet del quotidiano. Peraltro, una parte dei filmati era prodotta da un’emittente regionale, la Tirol TV, ed era accessibile anche sul sito Internet di quest’ultima. Secondo l’autorità austriaca delle comunicazioni (KommAustria), il sottodominio video in questione costituisce un servizio di media audiovisivo a richiesta e quindi soggetto, in Austria, ad un obbligo di notifica. Il Bundeskommunikationssenat (autorità austriaca competente a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni della KommAustria) aveva confermato tale valutazione. La New Media Online aveva quindi adito il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). Quest’ultimo chiese alla Corte di Giustizia di interpretare la direttiva sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi). Tale direttiva mira, tra l’altro, a tutelare i consumatori e, più in particolare, i minori. Essa contiene quindi prescrizioni che i servizi di media audiovisivi devono rispettare, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali e le sponsorizzazioni. Secondo la direttiva, un servizio di media audiovisivo è una trasmissione televisiva o un servizio di media audiovisivo a richiesta. Peraltro, il suo obiettivo principale è di fornire programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico. La direttiva prevede espressamente che essa non si applica alle versioni elettroniche di quotidiani e riviste. Con la sentenza del 21 ottobre, la Corte disattende il parere espresso nel luglio scorso dall’avvocato generale Maciej Szpunar e risponde, in primo luogo, dichiarando che “rientra nella nozione di programma, ai sensi della direttiva, la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento”. La Corte osserva, in particolare, che “la durata dei filmati non è rilevante e che la modalità di selezione dei filmati in questione non si differenzia da quella proposta nell’ambito dei servizi di media audiovisivi a richiesta. Inoltre, filmati come quelli di cui trattasi entrano in concorrenza con i servizi d’informazione offerti dalle emittenti regionali e con i canali musicali, i canali sportivi e le trasmissioni d’intrattenimento. Ebbene, lo scopo della direttiva è, per l’appunto, quello di applicare, in un mondo mediatico particolarmente concorrenziale, le stesse norme ad operatori che si rivolgono allo stesso pubblico, e di evitare che servizi di media audiovisivi a richiesta, come la raccolta di filmati in questione, possano fare concorrenza sleale alla televisione tradizionale”. In secondo luogo, la Corte risponde dichiarando che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare “se detto servizio abbia un contenuto e una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del gestore del sito Internet, e non costituisca solamente un complemento di tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale. Tale valutazione spetta al Verwaltungsgerichtshof“. La Corte rileva, a tale riguardo, che “la versione elettronica di un quotidiano, malgrado gli elementi audiovisivi in essa contenuti, non deve essere considerata come un servizio audiovisivo se tali elementi audiovisivi sono meramente incidentali e servono unicamente ad integrare l’offerta degli articoli di stampa scritta“. Tuttavia, la Corte ritiene che “un servizio audiovisivo non debba essere sistematicamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva per il solo fatto che il gestore del sito Internet interessato sia la società editrice di un quotidiano online. Una sezione video che, nell’ambito di un unico sito Internet, soddisfi i requisiti per essere qualificata come servizio di media audiovisivo a richiesta non perde tale caratteristica per la sola ragione di essere accessibile dal sito Internet di un quotidiano o di essere proposta nell’ambito di quest’ultimo”. Nel caso di specie, sembra che un numero molto ridotto di articoli di stampa fosse collegato alle sequenze video in questione. Inoltre, risulta che la maggior parte di tali filmati fosse accessibile e visionabile indipendentemente dalla consultazione degli articoli della versione elettronica del quotidiano. “Tali elementi – si legge in una nota della Corte – tendono a indicare che il servizio di cui trattasi potrebbe ritenersi di contenuto e funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica della New Media Online, e costituirebbe pertanto un servizio distinto dagli altri servizi offerti da tale società. Tale valutazione spetta tuttavia al Verwaltungsgerichtshof“.
26 ottobre 2015