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Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione sancisce il (graduale) passaggio a procedure interamente digitali

di Monica La Pietra La legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha delegato il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché a procedere al complessivo riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In attuazione della legge delega il 15 aprile è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed il 19 è entrato in vigore il decreto n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, che sancisce il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale e prevede il ricorso generalizzato a mezzi elettronici di comunicazione ed informazione [1]. In particolare, l’articolo 44, rubricato “Digitalizzazione delle procedure” [2], prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice siano definite con decreto del Ministro per la semplificazione, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i  profili  di  competenza, le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. La norma stabilisce, inoltre, che siano definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. L’articolo 52, “Regole applicabili alle comunicazioni” [3], prevede l’obbligo, quale strumento di semplificazione e accelerazione delle procedure, nei settori ordinari e speciali, di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica devono avere carattere non discriminatorio, devono essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso. Inoltre, non devono limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. È possibile derogare all’obbligo di comunicazione elettronica quando: a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso. La necessità di ricorrere a mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici deve, però, essere motivata dalla stazione appaltante nella relazione unica. Vengono, poi, previsti casi in cui può essere utilizzata la comunicazione orale, ammessa esclusivamente con riguardo a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte devono essere documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. A tal fine, il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione viene esaminato soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. Quando le stazioni appaltanti richiedono l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, offrono modalità alternative di accesso. Sono considerate adeguate modalità alternative di accesso quelle che: a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili; b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte. La norma prevede inoltre che a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Tale livello deve essere proporzionato ai rischi connessi; c) qualora ritengano che il livello dei rischi sia tale da rendere necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni: 1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet; 2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti. Per quanto concerne le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni: mezzi elettronici; posta; consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento; comunicazione orale, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso. Si prevede, infine, con rinvio al comma 5, che anche per le concessioni in tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti debbano agire in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Con riferimento al diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, l’articolo 53 [4], facendo salvo quanto previsto nel codice, rimanda alla legge n. 241/1990, precisando che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Al fine di tutelare la regolarità della procedura, il diritto di accesso può essere differito in specifici casi descritti. In tali ipotesi, fino alla scadenza dei termini gli atti non possano essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. E’ chiarito, rispetto alla previgente disciplina, che l’inosservanza di tali disposizioni per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio di cui all’articolo 326 del codice penale. Nella Sezione II (articoli da 54 a 58) contenente norme in materia di utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici aggregati, vengono disciplinati gli strumenti, i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché lo svolgimento delle relative procedure, alcune delle quali già previste dall’ordinamento interno, ma modificate al fine di recepire le direttive. In particolare, l’articolo 56, rubricato “Aste elettroniche” [5], disciplina l’utilizzo dell’asta elettronica e prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. La norma chiarisce che il ricorso all’asta elettronica è escluso per gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo tra le parti di un accordo quadro (istituto regolato dall’articolo 54) e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 del codice. Il ricorso ad un’asta elettronica è indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonché, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano la valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Si prevede che tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili siano invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. L’invito indica il risultato della valutazione completa dell’offerta e precisa, altresì, la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato e qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché previsto nei documenti di gara. Inoltre, possono rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta, ma in nessun caso possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica. L’asta elettronica viene dichiarata conclusa secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all’ora preventivamente indicate; b) quando le stazioni appaltanti non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto. Dunque, rispetto alla corrispondente norma del previgente codice (l’articolo 85 del decreto legislativo 163 del 2006) sono più numerose le modalità secondo le quali le stazioni appaltanti possono dichiarare conclusa l’asta elettronica, anche in combinazione fra loro [6]. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica. L’articolo 57, rubricato “Cataloghi elettronici” [7], introduce la previsione secondo cui, nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate da altri documenti, a completamento dell’offerta. I cataloghi elettronici, predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto devono soddisfare i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica, nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti, conformemente alle regole generali stabilite per le comunicazioni dall’articolo 52. Si stabilisce poi che quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 52, commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato, nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro. Nel caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici, le stazioni appaltanti indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni, prevedendo inoltre un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali. Si prevede, altresì, che le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Va segnalato, infine, l’articolo 58, rubricato “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”, che costituisce una novità rispetto alla disciplina previgente e dispone che, ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale e nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, assicurando così lo snellimento e l’accelerazione delle procedure. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve comunque alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica. La disposizione prevede, inoltre, che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, a realizzare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema. La norma stabilisce, inoltre, che al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa e, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito di detta attività, l’eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica. Terminata la procedura, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Infine, le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l’accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei. All’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) viene riservato il compito di emanare, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati. ________________ [1] Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19.04.2016, Suppl. Ordinario n. 10, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Per il dibattito che ha preceduto l’emanazione del nuovo codice cfr. Parere sullo schema di Codice dei contratti pubblici del Consiglio di Stato 1.04.2016 n. 855. [2] Gli articoli da 44 a 53 del nuovo codice contengono disposizioni relative alle modalità comuni nelle procedure di affidamento. L’art. 44 attua il criterio di delega previsto dall’art. 1 lett i). [3] Articolo che recepisce l’articolo 22 della direttiva 2014/24/UE, l’articolo 40 della direttiva 2014/25/UE e gli articoli 29, 33 e 34 della direttiva 2014/23/UE. [4] Articolo che recepisce gli articoli 21 della direttiva 2014/24/UE, 39 della direttiva 2014/25/UE e 28 della direttiva 2014/23/UE. [5] L’articolo 56 recepisce gli articoli 35 della direttiva 2014/24/UE e 53 della direttiva 2014/25/UE. [6] L’articolo 85 del decreto legislativo 163/2006 prevedeva:

  1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un’asta elettronica.
  2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.
  3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
  4. L’asta elettronica riguarda:
  5. a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
  6. b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
  7. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
  8. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
  9. a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;
  10. b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;
  11. c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
  12. d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;
  13. e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
  14. f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
  15. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
  16. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 83, comma 2. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
  17. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.
  18. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
  19. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
  20. Il regolamento stabilisce:
  21. a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
  22. b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
  23. c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo 13.
  24. [Per l’acquisto di beni e servizi,] alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

[7] Tale previsione recepisce gli articoli 36 della direttiva 2014/24/UE e 54 della direttiva 2014/25/UE. Nuovo Codice Appalti 30 aprile 2016

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