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Link alle opere protette, la Corte di Giustizia Europea li autorizza. Ma solo per contenuti disponibili in accesso libero su un altro sito

di Maria Letizia Bixio Nuove indicazioni dalla Corte di Giustizia Europea in tema di link e framing. È di ieri la sentenza con riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea hovratt –Svezia ai sensi dell’art.267 TFUE, in merito alla Causa C-466/12 (Nils Svensson e a. / Retriever Sverige AB)  sull’interpretazione dell’art. 3 n. 1 della Direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Utilizzo di un soggetto diverso dal titolare del diritto d’autore. La Corte si è pronunciata sul caso riguardante la stampa svedese. Si rammenta in breve, l’evoluzione dei fatti. A seguito della pubblicazione in libero accesso sul sito internet del Göteborgs-Posten di una serie di articoli redatti da vari giornalisti svedesi, la Retriever Sverige, società svedese, che gestisce un sito Internet che fornisce ai propri clienti collegamenti Internet “cliccabili” verso articoli pubblicati su altri siti Internet, mise online i link al sito del Göteborgs-Posten, senza aver richiesto ai giornalisti interessati l’autorizzazione ad approntare link verso gli articoli pubblicati sul sito del Göteborgs-Posten. Di fronte alla questione, la Corte d’appello di Svea (Svezia) si rivolse alla Corte di giustizia chiedendo se la fornitura di tali link costituisse o meno un atto di comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell’Unione, in quest’ultimo caso, sarebbe stata necessaria l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore. Nella sentenza odierna la Corte rileva che “il fatto di fornire link ‘cliccabili’ verso opere protette costituisce un atto di comunicazione”. Infatti, un atto di tal genere è definito nel senso della messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso (ancorché in concreto non si avvalga di tale possibilità). Inoltre, gli utenti potenziali del sito gestito dalla Retriever Sverige possono essere considerati quale pubblico, atteso che il loro numero è indeterminato e considerevole”. Allo stesso tempo, per la Corte la comunicazione deve essere rivolta a un pubblico nuovo, ovvero non preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento dell’autorizzazione della comunicazione iniziale, e non è questo il caso in questione. Secondo la Corte, infatti, non sussiste un “pubblico nuovo” nel caso del sito gestito da Retriever Sverige: “Considerato che le opere proposte sul sito del Göteborgs-Posten erano in accesso libero, gli utenti del sito della Retriever Sverige devono essere considerati come facenti parte del pubblico già preso in considerazione dai giornalisti all’atto dell’autorizzazione della pubblicazione degli articoli sul Göteborgs-Posten. Tale rilievo non è rimesso in discussione dal fatto che gli utenti Internet che clicchino sul link abbiano l’impressione che l’opera sia loro mostrata dal sito della Retriever Sverige, laddove essa proviene, in realtà, dal Göteborgs-Posten”. In conclusione, dalla pronuncia della Corte si evince che il proprietario di un sito Internet può rinviare, tramite “link”, ad opere protette disponibili senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore, purché in accesso libero su un altro sito. Questo non vale però nel caso in cui un link consenta di aggirare misure restrittive adottate dal sito su cui si trova l’opera protetta per limitarne l’accesso ai soli abbonati. Da ultimo, la Corte dichiara che “gli Stati membri non hanno il diritto di disporre una protezione più estesa dei titolari dei diritti d’autore ampliando la nozione di ‘comunicazione al pubblico’. Infatti, ciò produrrebbe l’effetto di creare disparità legislative e, pertanto, una situazione di incertezza giuridica”. Considerazioni analoghe vengono proposte dal Giudice Europeo anche per i c.d. casi di “framing”, ovvero nei casi nei quali gli utenti telematici abbiano la sensazione di trovarsi di fronte al sito ‘linkante’, anziché al sito linkato. Anche in questo caso non soccorrerebbe la necessità di un’autorizzazione espressa da parte dei titolari dei diritti d’autore. Questo passo sembrerebbe essere il più critico per i titolari dei diritti d’autore, poichè gli introiti pubblicitari legati al traffico, sono spesso i veri generatori di ricchezza sul web. Se un sito linkante può riportare direttamente al link senza passare per la prima pagina del sito linkato, per esempio,  può verificarsi una diminuzione degli accessi al sito originale della notizia, ed una diminuzione quindi degli introiti pubblicitari del sito linkato. Immagine in home page: Activerain.com 14 febbraio 2014

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