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Ricorso collettivo o individuale: la scelta spetta a chi acquista

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Di seguito l’articolo pubblicato in una pagina a cura del Prof. Alberto Gambino e dell’Avv. Martina Provenzano nell’inserto de Il Sole 24 Ore dedicato all’eCommerce in edicola dal 10 giugno fotoPer tutelarsi il consumatore può scegliere se adire le vie legali in modo collettivo, per mezzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, oppure individualmente. Egli, inoltre, ha la possibilità di optare per la tutela amministrativa, giurisdizionale o extragiudiziale. Il sistema messo in campo è, dunque, un sistema flessibile, che consente al consumatore di scegliere il tipo di tutela che ritiene più opportuno; inoltre il previo esperimento della tutela amministrativa, non preclude quella giurisdizionale, essendo possibile proporre un’azione risarcitoria o restitutoria autonoma dalla pretesa eventualmente avanzata in via amministrativa. I nuovi diritti dei consumatori – L’innovazione tecnologica ha comportato l’affermazione di nuovi prodotti e servizi sul mercato e ha contribuito all’incremento delle potenzialità degli strumenti informatici come mezzi di contrattazione: da qui il commercio elettronico che, per sua natura, rientra tra le tecniche di negoziazione a distanza. Il coordinamento delle norme – La rapida diffusione del fenomeno, ha imposto al legislatore di occuparsi del consumatore, parte debole della contrattazione per via telematica, specie quando vittima di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, ossia contenenti informazioni non rispondenti al vero, o aggressive, cioè limitative della libertà di scelta commerciale e, in ogni caso, contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio. A tal fine è stato ritenuto necessario un coordinamento tra la disciplina del commercio elettronico (Dlgs 70/2003, attuativo della direttiva 2000/31/Ce) e quella contenuta all’interno del Codice del consumo, recentemente modificato dal Dlgs 21 del 21 febbraio 2014 (in attuazione della direttiva 2011/83/Ue). Lo spartiacque normativo – In relazione alla disciplina della tutela in via amministrativa, dopo il Dlgs 21/2014 si registra un’importante novità riguardante anche il commercio elettronico e concernente la competenza a sanzionare le pratiche commerciali scorrette del professionista. Il legislatore della riforma, infatti, superando i conflitti insorti tra le diverse Autorità, che peraltro hanno determinato l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia, ha previsto che la competenza esclusiva ad intervenire nei confronti dei professionisti che pongono in essere pratiche commerciali scorrette spetti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nei settori regolati. Dalla lettura dei lavori preparatori al Dlgs 21/2014, si evince che uno degli intenti del legislatore sia stato quello di modificare il Codice del consumo per conformarlo all’interpretazione autentica della Direttiva 2005/29/Ce, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, fornita dalla Commissione europea, la quale (riferimento Com (2013)0139) aveva stabilito che tale direttiva dovesse trovare immediata applicazione, allorché la legge di settore fosse lacunosa e insufficiente a tutelare il consumatore. Ora, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 27 del Codice del consumo, affermando il criterio della competenza esclusiva dell’Agcm all’esercizio dei poteri sanzionatori, ha regolato i conflitti di competenza che potrebbero insorgere tra le varie autorità amministrative nazionali, purtuttavia precludendo alle altre autorità di regolazione, di sanzionare le condotte illegittime e che integrano anche una pratica commerciale scorretta. Al fine di rendere il disposto del nuovo comma 1-bis dell’articolo 27 conforme al contenuto del menzionato provvedimento della Commissione europea, occorre sostenere che la norma debba essere interpretata nel senso che la competenza a reprimere le condotte illegittime spetti pur sempre all’Autorità di regolazione, mentre una competenza esclusiva dell’Agcm si registrerebbe nel caso in cui la disciplina di settore sia lacunosa e, così, di detrimento alla tutela del consumatore. D’altro canto, conferme a tale orientamento potrebbero provenire dai protocolli di intesa con i quali le Autorità coinvolte sono chiamate a stabilire gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze, secondo quanto disposto dallo stesso comma 1-bis, articolo 27 del Codice del consumo. 11 giugno 2015

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