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Corte di Cassazione e sentenze online, il Garante Privacy: “Espungere dati identificativi”

Cassazionesentenzeonline

Bilanciare la diffusione online di documenti pubblici con la tutela del diritto alla privacy. È in sostanza questo il nodo da sciogliere alla base della lettera che il presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro ha inviato nelle scorse ore a Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte Suprema di Cassazione. L’antefatto è la pubblicazione, sul sito della Cassazione, di tutte le sentenze emesse dalla Suprema Corte in materia civile negli ultimi cinque anni. “Si tratta di un’iniziativa di indubbio rilievo – esordisce la missiva del Garante – e che va sicuramente apprezzata nella finalità, cui è preordinata, di rendere accessibile a ciascun cittadino un patrimonio giuridico così prezioso quale, appunto, quello costituito dalle pronunce di legittimità. Tuttavia, la circostanza della pubblicazione integrale delle pronunce, con anche i nominativi, per esteso, delle parti e dei terzi coinvolti a qualunque titolo, non può non suscitare più di una preoccupazione in ordine alla garanzia del diritto alla protezione dei dati personali, spesso anche sensibili e giudiziari, degli interessati”. La chiosa del Garante viene così ricondotta alla ormai celebre sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del maggio scorso sul diritto all’oblio: “Questa preoccupazione si fonda, in particolare, sui rischi di indicizzazione, decontestualizzazione, finanche alterazione dei dati stessi, inevitabilmente connessi alla loro indiscriminata accessibilità via web; rischi ben evidenziati dalla sentenza della CGUE”. Il nodo sull’indicizzazione delle sentenze era emerso già poche ore dopo la sentenza. Cassazionesentenzeonline“In proposito – continua il Garante – va infatti considerato se le stesse apprezzabili finalità di promozione della conoscenza, da parte dei cittadini, degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione non siano egualmente realizzabili con modalità maggiormente idonee a tutelare il diritto alla riservatezza degli interessati. In tal senso, potrebbe essere utile riflettere sull’opportunità di espungere dai provvedimenti i dati identificativi, che pur nulla togliendo alla comprensione del contenuto giuridico della pronuncia, consentirebbe tuttavia di minimizzare l’impatto, in termini di riservatezza, della più ampia accessibilità dell’atto in rete“. “In favore di questa soluzione depone, peraltro, un’interpretazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove lo si ritenesse applicabile al caso di specie, conforme al diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Al fine di individuare le soluzioni maggiormente idonee a coniugare la più ampia conoscenza delle pronunce giurisdizionali e il diritto alla protezione dei dati personali – conclude Soro – questa Autorità si dichiara sin da ora disponibile ad ogni utile confronto”. 9 ottobre 2014

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