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Il riparto di competenze tra Autorità nel D.lgs.n.21/2014, un’analisi nei nuovi Quaderni di Dimt

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La sentenza con la quale il Tar del Lazio ha recentemente annullato la multa da 100mila euro inflitta lo scorso anno dall’Antitrust a Poste Mobile con la motivazione che competente a giudicare condotte come quelle contestate non fosse l’Agcm, ma l’Agcom, ha riaperto il dibattito sul riparto di competenze tra le Autorità italiane in materia di pratiche commerciali scorrette; una materia spinosa e in merito alla quale è stato introdotto nel febbraio scorso il D.lgs.n.21/2014. Nel testo della nuova norma si stabilisce che “anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolamentazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’autorità di regolamentazione competente. Resta ferma la competenza delle autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolamentazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”. Copertina-Quaderni-Diritto-Mercato-Tecnologia2Ed è proprio l’analisi dello scenario apertosi all’indomani dell’approvazione del D.lgs.n.21/2014 alla base di due contributi presenti nel numero 1 del IV Anno di attività dei Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia, raccolta trimestrale della nostra Rivista Scientifica. “Il legislatore interviene nuovamente sul riparto di competenze tra Agcom e Autorita di settore in merito all’applicazione delle pratiche commerciali scorrette: la soluzione definitiva?” è il titolo del contributo di Gilberto Nava; in esso si analizza la coerenza con i principi comunitari e costituzionali della novella legislativa con la quale il legislatore italiano è intervenuto, in pendenza di una procedura di infrazione della Commissione europea, allo scopo di definire il riparto di competenze tra l’Agcm e le Autorità nazionali preposte alla regolamentazione settoriale secondo il principio di specialità previsto dalla direttiva 2005/29/CE, e si approfondiscono le problematiche di alcune modalità applicative. Si propone infine una nuova soluzione in via legislativa: “Una proposta che potrebbe risolvere la complessa e delicata sovrapposizione di competenze che le direttive comunitarie attribuiscono alle autorità di settore per tutelare i consumatori potrebbe essere l’assegnazione, in via legislativa, a ciascuna Autorità di settore del potere di applicare non solo le proprie competenze settoriali, ma anche la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, limitatamente ai settori di specifica competenza. Peraltro questa proposta è già avanzata dalla più attenta giurisprudenza in sede di rimessione all’Adunanza Plenaria“. La disposizione che restituisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori è al centro anche di “Le pratiche commerciali scorrette tornano ad AGCM…o forse no? Un primo imprevisto effetto della pubblicazione del D.lgs.n.21/2014“, a firma di Giulio Pascali. “Il provvedimento adottato – si legge nell’abstract – se da una parte sana la discrepanza normativa venutasi a creare a seguito delle pronunce in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 11, 12, 13, 15 e 16 del 2012, dall’altra rischia di aprire un nuovo fronte conflittuale con l’UE, introducendo, per caso o miratamente, una esenzione alla competenza di AGCM dai contenuti impropri e di difficile interpretazione”. Le criticità maggiori evidenziate da Pascali si riferiscono alla “clausola dei 50 euro”: “Il testo del nuovo articolo 47 del Codice del Consumo, come introdotto dal decreto legislativo in commento, è, infatti, destinato a creare alcune peculiari perplessità interpretative, se letto in relazione al nuovo art. 67 del Codice stesso. Nel dettaglio, secondo la norma in esame qualora l’importo singolo o cumulativo corrisposto dal consumatore al professionista sia inferiore a 50 Euro, al rapporto instaurato non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 48 a 67 del Codice del Consumo (tale è infatti l’estensione delle sezioni da I a IV del Capo riformato)“. “Tale esclusione – sottolinea Pascali – forse introdotta per esentare gli acquisti di modico valore dagli obblighi informativi stabiliti per i contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali, si traduce però in una pericolosa complicazione, considerato il contenuto dei citati commi 6 e 7 dell’art. 67: secondo la ricostruzione appena effettuata, infatti, in caso si verifichi una pratica commerciale scorretta di qualsiasi tipo del valore inferiore a 50 euro, l’AGCM non avrebbe titolo ad intervenire a tutela del consumatore“.  Scarica il quaderno Anno IV – Numero 1 – Gennaio/Marzo 2014 [pdf] 11 agosto 2014

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