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Riservatezza dei dati sulla salute e 730 precompilato: l’intervento del Garante privacy

di Maria Elena Iafolla Per la prima volta, con riferimento all’anno d’imposta 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati, per il loro inserimento nella dichiarazione dei redditi a mezzo modello 730 precompilato. Si tratta di dati evidentemente sensibili, poiché attinenti allo stato di salute dei contribuenti. Per questa ragione, il Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero della Salute, alle Regioni e Provincie Autonome, al Tribunale del Malato, alle principali associazioni operanti nel settore sanitario e a quelle dei consumatori, invitandoli ad informare i propri iscritti ed assistiti della possibilità di scegliere se inserire o meno dette informazioni nel 730 precompilato. Va precisato che, proprio a tutela della riservatezza dei singoli individui, con provvedimento dello scorso 31 luglio 2015 l’Agenzia delle Entrate aveva già garantito che né l’amministrazione finanziaria né gli intermediari abilitati potranno accedere al dettaglio delle singole voci di spesa, neppure in sede di assistenza al contribuente, potendo invece visualizzare soltanto i cosiddetti dati aggregati, ovvero i totali di spese e rimborsi, ai fini delle agevolazioni fiscali eventualmente spettanti. Allo stesso modo, è stato specificato che tutte le operazioni di trattamento dei dati sanitari effettuate dall’Agenzia delle entrate, così come quelle di consultazione effettuate dallo stesso contribuente, sono tracciate attraverso registrazione in appositi file di log di tutti i dati relativi all’accesso, al soggetto che lo effettua e alle modalità d’uso dei dati. Ciò non toglie – ha indicato il Garante – il diritto di ogni assistito di chiedere che i dati sensibili relativi alle proprie condizioni di salute e alle relative spese mediche non siano messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti ed i familiari a loro carico, dunque, anche nel caso in cui non abbiano proposto formale opposizione entro il 31 gennaio 2016, hanno ancora la possibilità di cancellare le singole voci che non desiderano siano conteggiate, accedendo direttamente all’apposita sezione del sito web del Sistema TS dal 10 febbraio al 9 marzo. Per quanto riguarda invece le spese sanitarie relative all’anno d’imposta 2016, l’assistito potrà in alternativa procedere con le modalità di cancellazione sopra descritte oppure chiedere preventivamente al soggetto che eroga il servizio sanitario usufruito – sia esso il medico, il laboratorio, la farmacia – di non inviare i dati sulla spesa sostenuta al Sistema Tessera Sanitaria. L’intervento del Garante costituisce, dunque, una ulteriore conferma di come la corretta informazione di tutti i soggetti coinvolti in merito alle garanzie spettanti ai singoli individui e alle loro modalità applicative risulti essenziale per l’efficacia delle tutele in materia di privacy. 9 febbraio 2016

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