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Tariffe di telecomunicazione: l’aumento in base a un indice dei prezzi al consumo non consente agli abbonati di recedere dal contratto

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L’aumento delle tariffe di telecomunicazione in base a un indice dei prezzi al consumo non consente agli abbonati di recedere dal loro contratto, in quanto “non sussiste modifica delle condizioni contrattuali qualora le condizioni generali prevedano la possibilità di aumentare le tariffe in relazione ad un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico”. È quanto stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo la direttiva servizio universale [*], gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica hanno il diritto di recedere dal loro contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali. dt.common.streams.StreamServerIl caso origina quando l’Obertser Gerichtshof (Corte suprema dell’Austria) è stato investito di una controversia tra un’associazione di consumatori austriaca (il Verein für Konsumenteninformation) e la A1 Telekom Austria, un fornitore di servizi di telecomunicazione del Paese. Secondo l’associazione, l’operatore avrebbe impiegato clausole illecite nei contratti conclusi con i consumatori. Le condizioni generali predisposte dalla A1 Telekom Austria prevedono, infatti, che gli abbonati non possano recedere dal loro contratto qualora le tariffe siano adeguate in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito dall’Istituto austriaco di statistica (Statistik Österreich). In tale contesto, l’Oberster Gerichtshof ha inteso accertare se tale adeguamento tariffario costituisca una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi della direttiva: circostanza che, in caso di risposta affermativa, conferirebbe agli abbonati il diritto di recedere dal loro contratto. Con la sua sentenza, la Corte di Giustizia risponde negativamente a tale domanda, in quanto “il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica possono avere un interesse legittimo a modificare i prezzi e le tariffe dei loro servizi”. Essa osserva, inoltre, che la clausola controversa contenuta nelle condizioni generali predisposte dalla A1 Telekom Austria prevede un adeguamento delle tariffe in base a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico. Un adeguamento tariffario, come previsto dal contratto, che si basa su un metodo di indicizzazione chiaro, preciso e accessibile al pubblico e derivante da decisioni e meccanismi propri della sfera pubblica, non può porre gli utenti finali in una situazione contrattuale differente rispetto a quella che emerge dal contratto come determinato dalle condizioni generali che contengono la clausola in questione. Conseguentemente, qualora una modifica delle tariffe venga così effettuata, essa non può essere qualificata come modifica delle condizioni contrattuali, ai sensi della direttiva. [*] Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 11). 27 novembre 2015

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