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Consumatori sul Web, un viaggio tra norme, tutele e diritti

Ascolta Il Podcast Della Puntata Di Domenica 21 Settembre 2014

Il dibattito ieri a Radio Radicale con il Prof. Alberto Gambino, Giuliomario Limongelli (amministratore aelegato di Groupon per il Sud Europa), Marco Pierani (Altroconsumo), l’avvocato Marco Ciurcina e Marco Pieraccioli (ADUC). Al centro dell’analisi anche le nuove norme contenute nel d.lgs. 21/2014

Ascolta il podcast della puntata di domenica 21 settembre 2014
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Nel 2013 il mercato dell’eCommerce, inteso come il valore degli acquisti degli italiani da siti sia nazionali che stranieri, è stato pari a 12,6 miliardi di euro, un dato che segna un aumento del 15% rispetto al 2012 e un ritmo di crescita del 20% annuo dal 2006. A rivelarlo è l’indagine di Confcommercio “Il negozio nell’era di internet“, dal quale si evince come, considerando unicamente il valore delle vendite da siti con operatività in Italia, il volume d’affari del settore è pari a 11,3 miliardi di euro. Ma qual è il quadro di norme, regole e tutele per i consumatori che usufruiscono della comodità di acquistare beni e servizi via Web? È stata questa la domanda che ha animato il dibattito nella puntata del 21 settembre di “Presi per il Web“, trasmissione di Radio Radicale condotta da Marco Perduca, Marco Scialdone e Fulvio Sarzana con la collaborazione di Marco Ciaffone e Sara Sbaffi. Ospiti dell’appuntamento il Professor Alberto Gambino, Ordinario di diritto privato presso l’Università Europea di Roma e curatore, insieme all’avvocato Gilberto Nava, del volume edito da Giappichelli “I nuovi diritti dei consumatori“, Giuliomario Limongelli, amministratore delegato Groupon per il Sud Europa, Marco Pierani, responsabile relazioni istituzionali per Altroconsumo, l’avvocato Marco Ciurcina e il consulente informatico dell’ADUC Marco Pieraccioli. 10333422_641394055975606_3905794240047946009_oNel giugno scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 21/2014, che introduce nuove garanzie per i consumatori digitali: “È questo uno strumento che permette di armonizzare le normative già esistenti – ha esordito il Prof. Gambino – e introduce alcune specifiche di maggiore qualità. Nello specifico, gli oneri informativi sono potenziati e sono definite molto meglio le caratteristiche e l’identità dei soggetti stipulanti e dei prodotti. Deve inoltre esserci una tracciabilità degli acquisti online, con un dovere in capo al venditore di fornire al consumatore materiale che consenta di tenere traccia dell’acquisto. Viene insomma data maggiore certezza a tutto il sistema. Il punto più importante è che questa normativa viene estese a tutti gli acquisti di beni di consumo, non solo quelli online”. Di stretta attualità anche la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di chiudere l’istruttoria nei confronti di Groupon dopo che la società di couponing online ha preso l’impegno di mettere a disposizione dei consumatori che approdano sul suo sito informazioni chiare e complete sulle offerte commerciali pubblicizzate; chi acquista i tagliandi sarà dunque ampiamente informato in relazione ai diritti di cui diventa titolare con particolare riguardo alla presentazione dei reclami, alle richieste di rimborso, al servizio di assistenza clienti. Non solo. La percentuale di sconto sarà indicata solo in presenza di un elemento di confronto oggettivo e il prezzo pubblicizzato dovrà contemplare tutti gli oneri aggiuntivi obbligatori. “Insieme all’Autorità abbiamo perfezionato una serie di pratiche che erano già parte della nostra attività – ha chiosato Limongelli – e che attengono criteri più precisi nell’individuazione del partner, gli orari di disponibilità del customer service e tutta una serie di strumenti che tutelano tutti i soggetti coinvolti nell’acquisto”. Altro tema caldo è la sentenza con la quale pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha stabilito che l’acquirente di PC ha diritto a farsi rimborsare il prezzo del sistema operativo già installato sul dispositivo, ritenendo illegittimo l’obbligo ad accettare un pacchetto di hardware e software stabilito a monte dal produttore. “È una decisione che fa cultura giuridica – ha affermato il Prof. Gambino – e non è consueto vedere i giudici della Suprema corte confrontarsi con i temi delle nuove tecnologie. Hanno invece ben accolto una serie di argomentazioni sviluppate anche nei gradi di giudizio precedenti, e in particolare due mi sembrano significative. Innanzitutto è stato riconosciuto che l’acquisto di software e quello di hardware rientrano in due contratti e momenti diversi. Il secondo aspetto è quello dell’interoperabilità; in uno scenario concorrenziale l’interoperabilità significa che effettivamente il consumatore deve avere la capacità di selezionare quello che lui ritiene più aderente alle proprie aspettative. Il che significa anche a monte che i vari sistemi devono parlare lo stesso linguaggio, a differenza di quando mondi chiusi impedivano che determinati hardware potessero parlare con software di altre compagnie”.

“Questa sentenza è per noi un punto di partenza – ha concluso Pieraccioli – bisognerà ora fare pressing sull’Agcm e sicuramente nei prossimi giorni presenteremo un esposto per far sì che effettivamente i produttori possano mettere a punto delle procedure facilmente accessibili ai consumatori per richiedere il rimborso senza i nove anni di sentenze che abbiamo dovuto affrontare noi”. 22 settembre 2014

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