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“I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al D.Lgs. n. 21/2014”: l’art. 45 “Definizioni”

Di seguito l’abstract del contributo di Matteo Siragusa, Dottorando di ricerca in Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, contenuto nel volume “I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al D.Lgs. n. 21/2014”, a cura del Prof. Alberto Gambino e dell’Avv. Gilberto Nava ed edito da Giappichelli.

Articolo 45Definizioni

Il decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014, contenente le disposizioni di attuazione della direttiva 2011/83/UE, esaudisce le richieste di un coordinamento tra le norme in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e contratti a distanza, avanzate dalla dottrina quasi unanime. La direttiva 2011/83/UE ha infatti abrogato le precedenti 85/577/CE e 97/7/CE, fondendo le disposizioni riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e i contratti a distanza in un’unica disciplina, fatte salve alcune norme specifiche per aspetti particolari dei contratti a distanza, e modificando la direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo. Il d.lgs. 21/2014, in recepimento della direttiva europea, modifica il codice del consumo sostituendo il Capo I, Titolo III, Parte III, limitatamente agli articoli da 45 a 67 (Sezioni da I a IV) con le nuove disposizioni contenute nella direttiva 2011/83. Viene modificata anche la rubrica del Capo I da ‹‹particolari modalità di conclusione del contratto›› a ‹‹Dei diritti dei consumatori nei contratti››. Il nuovo articolo 45 del codice del consumo, come chiarito anche dalla sua rubrica, contiene delle definizioni valide per le Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, parte III, del codice del consumo. Vengono così richiamate le definizioni di consumatore e professionista, rinviando all’art. 3 cod. cons., la definizione di bene e quella di bene prodotto secondo le indicazioni del consumatore. Per la prima volta il legislatore europeo, e quello italiano in recepimento, prende in considerazione nell’ambito della disciplina del consumo la definizione di contratto di vendita, ricomprendendo al suo interno sia i contratti ad effetti reali che quelli ad effetti obbligatori, al fine di assecondare i diversi meccanismi scelti all’interno dei vari ordinamenti europei. Segue la definizione di contratto di servizi e quella di contratto a distanza, che riprende quasi pedissequamente quella contenuta all’art. 50 cod. cons. ante-riforma. Varia invece la definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, dove si adotta una formulazione a carattere generale con l’individuazione di requisiti oggettivi valevoli per una pluralità di fattispecie, in luogo di un’elencazione quasi casistica, anche se puramente esemplificativa, quale era la precedente definizione. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali viene poi integrata dalla definizione degli stessi locali commerciali. Seguono definizioni più o meno già conosciute nell’ambito della disciplina consumeristica, quali quelle di supporto durevole, contenuto digitale, servizio finanziario, asta pubblica, garanzia e contratto accessorio. LEGGI Contratti online, negoziazione assistita e teleselling: i nuovi diritti dei consumatori nel convegno a Roma. All’attenzione dell’Agcm GUARDA i video del convegno “I nuovi diritti dei consumatori alla prova della negoziazione assistita. D.Lgs. n. 21/2014 e D.L. n. 132/2014 a confronto” 25 novembre 2014

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