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AGCOM chiede pieni poteri dopo il caso Telegram-editori

Di Marco Scialdone

Il caso editori italiani contro Telegram potrebbe portare a una riforma normativa in materia, per ampliare il potere di AGCOM: è quanto chiederà la stessa AGCOM oggi con una proposta al governo e al parlamento. E così poter intervenire su tutti i soggetti, anche non italiani, ne ne usino anche indirettamente le numerazioni (è il caso Telegram, WhatsApp e altri).

La proposta fa seguito alla delibera n. 164/20/CONS, con cui l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) ha archiviato il procedimento aperto nei confronti di Telegram, su segnalazione della Federazione italiana giornali ed editori (FIEG), che avrebbe potuto condurre all’oscuramento della nota piattaforma di messaggistica istantanea.

L’accusa? Illecita diffusione di copie digitali di quotidiani nazionali attraverso alcuni dei canali pubblici accessibili tramite Telegram.

La vicenda, al di là dell’esito abbastanza scontato, è interessante sotto molteplici punti di vista ed evidenzia, semmai ce ne fosse bisogno, il ruolo centrale (per garanzia ed equilibrio del sistema) che l’AGCOM è da tempo chiamata a svolgere in tema di diritto d’autore online.

Un ruolo che, sicuramente, troverà rinnovato vigore in sede di recepimento della c.d. direttiva copyright (direttiva 2019/790/UE) e del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE) e che impegnerà la nuova consiliatura quando il rinnovo dell’Autorità, da luglio 2019 in regime di prorogatio, sarà operato.

Il caso Telegram e i giornali italiani

Ma veniamo al caso Telegram. Nel suo provvedimento l’Autorità ha riconosciuto il carattere illecito della diffusione di intere edizioni dei giornali ma, in ossequio a quanto previsto dal proprio regolamento (delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, poi modificata dalla delibera n. 490/18/CONS), ha disposto l’archiviazione perché, quando la violazione si verifica su di un sito ubicato fuori dal territorio nazionale, l’unica misura a disposizione di AGCOM è metaforicamente equiparabile ad un’arma di distruzione di massa.

L’Autorità, infatti, può unicamente richiedere agli Internet Service Provider stabiliti in Italia di disabilitare l’accesso all’intero sito o servizio: in altri termini, si sarebbe dovuto impedire l’uso di Telegram a tutti gli utenti che si collegano dall’Italia anche per quelle parti del servizio che nulla hanno a che vedere con la violazione del copyright.

Non parliamo solo del servizio di messaggistica interpersonale che, in quanto tale, è sottratto al potere di intervento dell’Autorità in materia di diritto d’autore, ma anche di quei canali istituzionali presenti su Telegram che diffondono notizie ed informazioni di pubblica utilità (basti pensare che, a seguito dell’emergenza COVID-19, anche il ministero della Salute ha aperto il suo canale Telegram per dare informazioni ufficiali alla popolazione).

Proprio per la particolare invasività, la misura della disabilitazione, ai fini della sua legittimità, richiede il rigoroso rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Orbene, come rilevato dall’Autorità in casi analoghi, a fronte di utilizzazioni perfettamente lecite non può considerarsi proporzionata l’adozione di un provvedimento di disabilitazione tout court.

Non è vero che AGCOM ha chiesto di chiudere canali Telegram

Per dovere di cronaca (e amor della verità), va detto che rappresenta una e vera e propria fake news quella diffusa da alcuni quotidiani, all’indomani del provvedimento, secondo cui AGCOM avrebbe ordinato la chiusura dei canali oggetto di contestazione. Ciò non è avvenuto e non sarebbe potuto avvenire: è Telegram che, a seguito della notifica di avvio del procedimento, ha verificato la contrarietà dei predetti canali ai propri termini d’uso e ha provveduto spontaneamente alla loro cancellazione.

Fin qui, allora, nulla di nuovo o di eclatante.

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