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Audizione del vicepresidente del coordinamento Co.Re.Com. italiani Maria Astone per la I Commissione Affari Costituzionali del Senato

La presidente del Co.Re.Com. Sicilia, Maria Astone, è stata eletta all’unanimità vicepresidente vicario del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com. d’Italia, su proposta del nuovo presidente, Alessandro De Cillis, presidente del Co.Re.Com. Piemonte.

Di seguito riportiamo il contributo scritto dalla Vicepresidente del coordinamento dei Co.Re.Com. italiani Maria Astone, per l’audizione del 10 dicembre 2020 per la I Commissione Affari Costituzionali del Senato:

“Desidero ringraziare innanzitutto il presidente della I Commissione Affari Costituzionali del Senato, Sen. Dario Parrini, e tutti i membri di questa autorevole commissione per avermi invitato qui oggi, nella mia qualità di rappresentante del Coordinamento italiano dei Corecom e Presidente del Co.re.com Sicilia, a offrire un breve contributo alla discussione dei disegni di legge n. 1900/2020 e 1549 /2020 , I Comitati regionali per le comunicazioni sono i soggetti ai quali in ambito regionale sono attribuiti compiti di sorveglianza e controllo della comunicazione e dell’informazione sia con riferimento ai media tradizionali sia rispetto ai nuovi media, oltre che compiti di tutela dei diritti fondamentali nel settore delle comunicazioni, come emerge dagli articoli 10 e 13 del vigente Tusmar; con la conseguenza che anche i Corecom potranno svolgere un ruolo importante, soprattutto in chiave preventiva, nella attività di sorveglianza e tutela, dei diritti degli utenti di internet.

Venendo ora all’oggetto della mia audizione, i disegni di legge 1549 e 1900 istitutivi di una commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false-testimoniano l’esigenza di un intervento normativo necessario e non più eludibile in materia di fake news, al pari di quanto avvenuto già in altri ordinamenti europei, quali quello tedesco o francese.

I problemi sono due :

  1.  Il primo è quello di stabilire le modalità di lotta alla diffusione
    massiva di informazioni false e / o alla diffusione massiva di contenuti illeciti
    e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e
    le altre piattaforme digitali
  2.  Il secondo è quello di individuare i soggetti istituzionali a cui affidare
    l’incarico.

Partendo da questo secondo aspetto l’iniziativa legislativa tende a introdurre un Commissione parlamentare di  inchiesta , che va ad aggiungersi ad altre istituzioni a ciò preposte ( oltre all’ Autorità giudiziaria ,le Autorità amministrative indipendenti, e in particolare Agcom e Antitrust, oltre che il Garante privacy) .
L’obiettivo è quello di intervenire rispetto a un fenomeno , quello della disinformazione, che sebbene sia coevo alla nascita stessa della società degli uomini, tuttavia solo oggi ha assunto una dimensione esponenziale , a causa non solo dello sviluppo tecnologico e della rete Internet , ma anche per effetto di quella che oggi viene definita la c. d. “disintermediazione digitale”, in base alla quale tutti possono svolgere attività di informazione, senza necessità di ricorrere a professionisti. Fenomeno che si è sempre più accentuato durante la vigente emergenza sanitaria da Covid 19. 

Per quanto rispetto alle fake news sarebbe auspicabile un intervento più ampio, il disegno di legge rappresenta, un sicuro passo in avanti nell’ analisi e nella regolamentazione del fenomeno, sebbene la sua attuazione non può prescindere dalla considerazione dei diritti costituzionalmente coinvolti.
Il compito del legislatore come dell’operatore del diritto è quello di individuare la regola giuridica più adeguata per rispondere al problema di interessi, emergente nell’attuale contesto sociale e culturale, in una ottica di composizione degli interessi in gioco, quella dei media digitali e quello dei cittadini-utenti-consumatori.
L’attività di informazione e comunicazione, in tutte le sue manifestazioni vav sicuramente tutelata e regolata per promuovere e sostenere il pluralismo, la libertà e l’indipendenza, così da garantire più adeguatamente il diritto di ciascuno utente ad essere informato. Come ogni diritto , tuttavia, esso non può essere libero, ma deve essere regolato al fine di coesistere con altri diritti di pari rango o sovraordinati.
La risposta alla soluzione non è facile, e ciò non solo per la complessità che caratterizza la nostra società, che è segnata dalla crisi e frammentazione delle tradizionali categorie giuridiche (dal soggetto alle situazioni giuridiche soggettive, alla famiglia , al contratto); ma anche per lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento alla rete Internet.

In quello che Rodotà ha definito il “ più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto”, l’istanza libertaria per lungo tempo ha dominato sovrana, in ciò differenziandosi, quanto alle regole, dagli esistenti e tradizionali sistemi di comunicazione; e solo in tempi recenti ha lasciato spazio alla esigenza di una regolamentazione giuridica, diretta non solo a comporre gli interessi anche economici, che nel mercato telematico vivono e insistono, ma anche per garantire la tutela dei valori fondamentali della persona umana, a partire dalla libera manifestazione del pensiero, dal diritto all’istruzione e alla formazione culturale e scientifica sino al diritto di autore.

Infatti il ricorso allo strumento telematico, che ha favorito il fenomeno della c.d. globalizzazione, ha reso non solo più veloci le comunicazioni, ma ha  anche determinato una maggiore circolazione dei diritti della persona sia all’interno dell’UE che in ambito extraeuropeo, ampliando le possibilità di un loro pregiudizio, e rendendo sempre più necessaria la predisposizione di un sistema normativo dotato di più efficaci forme di tutela (e ciò anche in considerazione che quelle esistenti non sempre esse appaiono adeguate alle innovazioni tecnologiche e all’evoluzione dei mercati), e di un più rigoroso regime di responsabilità. Non è un caso che oggi autorevoli studiosi hanno avvertito l’esigenza di un passaggio inverso quello della deglobalizzazione
Il fenomeno di cui parliamo va dunque inquadrato in tale contesto ma assume contorni e significato diversi per l’uso dello strumento telematico che sicuramente ne amplifica la portata e la rilevanza , in particolare attraverso le piattaforme social e il web.
In sostanza diritto alla libera manifestazione del pensiero, diritto all’informazione corretta, trasparente, veritiera lecita, diritto alla salute collettiva e diritto alla protezione dei dati personali sono tutti diritti dai quali non si può prescindere se si vuole tutelare il valore apicale del nostro sistema quale è la dignità umana, e che oggi sembrano messi in crisi da una tecnologia nata sotto l’insegna della libertà .

Entrando nel merito del disegno di legge ciò che probabilmente potrebbe suscitare qualche perplessità è la formula utilizzata per definire il nuovo organismo, cioè Commissione di inchiesta che di per sé sembra preludere ad una attività di censura, che sicuramente non rientra né lo potrebbe tra gli obiettivi del legislatore italiano, ma che sicuramente imporrà alla Commissione nello svolgimento dell’attività di indagine e nell’esercizio dei poteri che essa assume – quelli dell’autorità giudiziaria – di garantire sempre i valori prima indicati, ma anche di prestare particolare attenzione al diritto di cronaca nello svolgimento dell’attività giornalistica, nei limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, al  diritto all’esercizio di pratiche commerciali secondo correttezza , per evitare distorsioni del mercato, al diritto alla protezione dei dati personali per evitare la loro diffusione ma soprattutto di adottare una politica essenzialmente di prevenzione che coinvolga i c.d. provider
In caso contrario il rischio è quello di trovarsi di fronte ad un organismo dotato di forte potere di controllo e di vigilanza sulla diffusione di notizie, andando incontro a quelle critiche che già sono state mosse per esempio alla legge francese contre le manipulation del’information , che, però , per impedire la loro diffusione si rivolge a una Autority piuttosto che a un organo politico quale sarà la Commissione di inchiesta.

Questo a mio avviso è certamente un punto debole dell’iniziativa legislativa che potrà essere superato da una applicazione rigorosa dei principi del nostro sistema e dal rispetto delle regole che riguardano i prestatori dei servizi informatici, quali Google, Apple, Microsoft, imprese che dalla circolazione e diffusione delle informazioni traggano vantaggi economici; ma che dovranno essere perseguiti quando le informazioni trasmesse risultano lesive della dignità, reputazione e. identità di ciascuno, in linea peraltro con quanto già affermato dalla Corte di Giustizia Europea a partire dal 2014 .
La garanzia del pluralismo e della liberà dei mezzi di informazione, cui sarà preposta la Commissione , passa dal rispetto dei diritti fondamentali della persona e ruota ai principi della tutela della dignità umana, di non discriminazione e contrasto all’hate speech.
Sono questi i valori che devono essere garantiti nel sistema delle comunicazioni: ciò trova conferma nella Direttiva 2018/1808/UE ( c.d. direttiva SMAV) che non solo ha ampliato la nozione di servizi media audiovisivi ricomprendendo in se anche le piattaforme che condividono video e estendendo la sua operatività anche ai nuovi mezzi di comunicazione  che si avvalgono di tecnologia internet, ivi compresa la piattaforme, social etcc.; ma ha pure statuito “ l’obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, nonché quelli di assicurare mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano: a) istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta; b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541. E a rispettare i principi sanciti dalla Carta.»

Lesione della dignità umana, in tutte le sue manifestazioni, istigazione all’odio, alla violenza, derisione di un individuo rappresentano quindi comportamenti che ogni Stato membro deve impedire attraverso iniziative sia preventive sia inibitorie. In tal senso la Commissione di inchiesta potrebbe svolgere un ruolo determinante non solo attraverso l’attività di indagine, ma anche attraverso la proposta di “adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali”.

Quale il ruolo dei Corecom in tale contesto ? E’ evidente che un rapporto di sinergia sarà di difficile instaurazione stante la natura politica della istituenda Commissione di inchiesta
Tuttavia la Commissione di inchiesta potrebbe farsi promotore di iniziative normative dirette ad ampliare i compiti sul territorio dei Comitati regionali per le comunicazioni, la cui attività di vigilanza, esercitata per delega di Agcom, potrebbe essere ampliata ed estesa ai servizi di comunicazione forniti attraverso la rete telematica. Infatti compiti di monitoraggio sulla rete telematica potrebbero essere svolti anche dai Corecom.
Il contrasto alla diffusione massiccia di informazioni illecite o false o non veritiere, svolto contestualmente da più Autorità, potrebbe portare a un  corretto funzionamento del mercato delle comunicazioni, a una valorizzazione dell’attività dei giornalisti professionisti, ad una maggiore centralità delle testate editoriali on line , regolarmente iscritte al Roc e in possesso dei requisiti richiesti. Resta , invece, necessaria una politica di sensibilizzazione di prevenzione nell’uso corretto dei social, anche mediante una attività di educazione e alfabetizzazione digitale. “

 

 

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