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Coronavirus, come disdire viaggi, scuole e palestre?

L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato un vademecum sui diritti del consumatore con un primo elenco delle “spese rimborsabili” dopo il varo degli ultimi decreti del Governo che hanno esteso a tutta Italia i provvedimenti che prima valevano solo per le zone rosse. In pratica attualmente sono “vietati” per legge gli spostamenti, le vacanze, tutte le manifestazioni sportive, ogni tipo di evento, la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università. A ciò si aggiunga che sono stati chiusi gl’impianti nei comprensori sciistici ed anche musei, bar, ristoranti e la maggior parte dei negozi, garantendo solo i servizi essenziali come alimentari, farmacie, distributori di carburante, edicole, ottici, ferramenta, banche, poste, assicurazioni e trasporti, idraulici, elettricisti.

Questi provvedimenti, pur doverosi per la salute pubblica, hanno generato, però, numerosi contenziosi tra consumatori e fornitori di servizi: i più frequenti riguardano senz’altro tutti coloro che devono disdire dei viaggi (aerei, ferroviari o marittimi) oppure soggiorni presso strutture alberghiere o interi pacchetti turistici. Su alcune di queste situazioni, come vedremo più avanti, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi Decreti pubblicati in questi giorni dal Governo, mentre per altre fattispecie dobbiamo far riferimento alle regole generali contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.

In generale, infatti, i consumatori, non potendo usufruire di un determinato servizio, ci chiedono come comportarsi nei confronti dei fornitori con i quali hanno sottoscritto contratti per abbonamenti o corsi. Qui la disciplina è data dal Codice civile che, in materia di obbligazioni, prevede la fattispecie dell’“impossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”).

Insomma, in linea generale, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato). E’ bene ricordare, però, che nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, sì alla restituzione di quanto versato dal consumatore; no al risarcimento di ulteriori danni.

Vediamo quindi nel dettaglio i rimborsi previsti per le diverse tipologie di servizio.

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