Elisabetta Giovanna Rosafio è professore ordinario di Diritto della navigazione e Diritto aerospaziale presso la…
Direttiva antiriciclaggio: informazioni sulla società e privacy
In conformità alla direttiva antiriciclaggio, una legge lussemburghese adottata nel 2012 ha istituito un Registro dei
titolari effettivi, prevedendo che debba esservi iscritta e conservata tutta una serie di informazioni sulla titolarità
effettiva delle entità registrate. Una parte di queste informazioni è accessibile al pubblico, in particolare via Internet.
Detta legge prevede anche la possibilità che un titolare effettivo chieda al Luxembourg Business Registers (LBR), il
gestore del Registro, di limitare l’accesso a tali informazioni in determinati casi. In tale contesto, sono stati presentati due ricorsi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo), rispettivamente, da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società lussemburghese, che avevano chiesto senza successo all’LBR di limitare l’accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano.
Ritenendo che la divulgazione di tali informazioni fosse idonea a comportare un rischio sproporzionato di violazione dei diritti fondamentali dei titolari effettivi interessati, detto Tribunale ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio e sulla validità di queste ultime alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Nell’odierna sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara l’invalidità, alla luce della Carta, della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.
Secondo la Corte, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza
nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo.
Approfondimenti: