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La Corte europea annulla le due sentenze del Tribunale che hanno respinto i ricorsi di Volotea e easyJet sugli aiuti di Stato concessi dall’Italia agli aeroporti sardi

All’esito di un procedimento d’indagine formale riguardante una legge regionale italiana e i suoi atti di esecuzione, in forza dei quali alle società di gestione degli aeroporti della Sardegna poteva essere concesso un finanziamento per lo sviluppo di rotte aeree di collegamento con l’isola, la Commissione ha deciso che tali diverse misure  costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno. Volotea e EasyJet, oltre ad altre compagnie aeree, sono state ritenute beneficiarie di aiuti di Stato in riferimento alle loro attività relative agli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia.
Tali due compagnie aeree hanno quindi presentato ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa.

Con sentenze del 13 maggio 2020, il Tribunale ha respinto i ricorsi. Sia Volotea sia EasyJet hanno poi proposto
impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia diretta all’annullamento delle sentenze del Tribunale. Nella sua sentenza pronunciata in data odierna la Corte annulla le sentenze del Tribunale nonché la decisione controversa nella parte in cui riguarda Volotea e EasyJet.  La Corte ha infatti constatato che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha verificato se la Commissione avesse adempiuto, nella sua decisione, l’obbligo ad essa incombente di stabilire se i contratti di prestazione di servizi stipulati tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree costituissero normali operazioni di mercato. Infatti, esso ha giudicato, erroneamente, che il principio dell’operatore privato in economia di mercato non fosse applicabile in quanto la regione aveva perseguito obiettivi di interesse pubblico e agito tramite società di gestione aeroportuale che erano imprese private.

Inoltre, il Tribunale è incorso in errori di diritto nel ritenere che Volotea e EasyJet dovessero essere considerate
beneficiarie di un «vantaggio», per il motivo che la remunerazione che era stata versata loro in applicazione dei
contratti che esse avevano stipulato con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia non
costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione e che detti contratti erano
stati inoltre stipulati senza la previa attuazione di una procedura di gara o di una procedura equivalente.

 

 

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