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Direttiva SMAV e rinnovate competenze AGCOM. Intervista alla Commissaria Aria

La redazione di DIMT ha intervistato la Commissaria Laura Aria sul recepimento della direttiva SMAV e sulle nuove responsabilità di AGCOM dalla legge di bilancio 2021.

Da febbraio 2019, Aria è Direttore Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra cui Direttore dei servizi media, Vice Segretario generale, Direttore del servizio giuridico.

Dal 2000 al 2004 è stata Direttore per i Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, membro del Consiglio Superiore e del Forum permanente delle telecomunicazioni. È stata componente del comitato tecnico consultivo in materia di minoranze linguistiche ed è  docente della scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

 

 

Nel recepimento della direttiva SMAV, l’Italia risulta essere ad oggi non in linea con i tempi imposti dalla Commissione Europea. Una scadenza che è stata fissata al 19 settembre 2020 per l’introduzione della direttiva nelle varie legislazioni nazionali dei paesi UE. Su questi aspetti, a Suo avviso, quale è lo stato dell’arte nel nostro Paese sul recepimento della direttiva SMAV? 

Pur nella consapevolezza delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso, la Commissione europea ha ritenuto di dover avviare le procedure di infrazione per il mancato rispetto del termine per il recepimento della direttiva SMAV nei confronti di numerosi Stati membri. Al momento, infatti, solo la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svezia e l’Ungheria hanno notificato le misure di recepimento e confermato la completezza della notifica.

Sono tuttavia fiduciosa circa il rapido recepimento in Italia della direttiva, contenuta – insieme ad altre, altrettanto rilevanti per il settore dei media, come quella sul copyright online n. 2019/790 e quella cd. “cavo-satellite” n. 2019/789 – nel disegno di legge di delegazione europea 2019/2020. Lo stato dei lavori parlamentari del citato provvedimento sembra, infatti, essere ormai alle battute finali e, una volta approvata la legge, si aprirà la strada al recepimento attraverso decretazione delegata.

Di specifico interesse è l’articolo 3 del ddl di delegazione europea che reca i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva SMAV, anzitutto volti all’auspicato riordino delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l’emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato. Da segnalare, inoltre, la previsione di misure che assicurino un’adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, compresi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video: compiti, questi, che, unitamente a quelli di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, dovrebbero essere affidati proprio all’AGCom quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore.

Un fatto di assoluta novità è l’introduzione di misure specifiche a tutela dei consumatori dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e a meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, come già avviene nel settore delle comunicazioni elettroniche. Vive la regolazione di tali procedure attesa la consolidata esperienza in tali ambiti.

Senza dubbio occorrerà garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo.

Infine, la stessa legge di delegazione esorta ad aggiornare i compiti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ottica dell’ulteriore rafforzamento delle prerogative di indipendenza.

Le novità legislative in discussione, pertanto, rivestono un rilievo fondamentale per AGCom, che sarà – tra l’altro – chiamata a contribuire al funzionamento dell’organismo di cooperazione regolamentare nel settore dell’audiovisivo. L’ERGA, infatti, ne uscirà potenziato e dotato di nuove competenze, con l’obiettivo del perseguimento del mercato unico europeo.

Tra i compiti del Gruppo dei regolatori europei dei servizi media audiovisivi vi è quello di assicurare un’attuazione coerente della Direttiva stessa in tutti gli Stati membri, anche attraverso la condivisione delle esperienze e delle migliori prassi in merito all’applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi. E proprio in seno all’ERGA, l’AGCom ha contribuito all’analisi e all’elaborazione di proposte concrete per l’applicazione della nuova direttiva, coordinando le attività di una task force specificamente dedicata all’analisi dei profili innovativi introdotti dalla riforma e le possibili ricadute applicative. Tale attività ha condotto alla pubblicazione di alcuni rapporti tematici su altrettanti temi di grande rilevanza: l’indipendenza dei regolatori, la comunicazione commerciale, la protezione dei minori, l’incitamento all’odio, l’integrità del segnale, l’accessibilità e la reperibilità dei contenuti di maggior valore per il pubblico.

A valle di questo impegno, condiviso con gli altri regolatori europei, l’ERGA ha predisposto un Memorandum of Understanding, teso a delineare una cornice per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le ANR volte a risolvere le questioni operative derivanti dall’attuazione della direttiva e contribuire, per tal via, ad una applicazione coerente nei diversi Stati membri.

Si tratta di uno strumento particolarmente importante, considerando alcune specifiche disposizioni che necessitano di un caratteristico coordinamento trans-nazionale, come la cooperazione prevista, dall’articolo 28bis della direttiva, in relazione all’applicazione delle nuove norme in materia di video-sharing platforms; o ancora l’art. 13, paragrafo 2, della direttiva che delinea la facoltà per gli Stati membri di richiedere una contribuzione finanziaria ai fornitori di servizi di media che, pur essendo stabiliti in altri Stati membri, si rivolgono al pubblico nei loro territori.

Attualmente il Gruppo dei regolatori europei ha approvato il testo dello schema di MoU, delegando a uno specifico Action Group, nell’ambito delle attività per il 2021, un approfondimento sulle modalità attuative di questo strumento.

Chiaramente il quadro normativo, anche comunitario, dovrà necessariamente tener conto del cambiamento di scenario legato alla pandemia globale. Se, da un lato, non può essere sottaciuta la profonda modifica delle abitudini di consumo dei cittadini europei, dall’altro, proprio da questo punto di vista, la crisi ingenerata – se attentamente valutata – potrà costituire anche una opportunità per rilanciare il settore dei media.

 

 

Alla luce della legge di bilancio 2021, Agcom sarà investita da rinnovate competenze per il regolamento platform to business 2019/1150. A Suo avviso, quali saranno i nuovi strumenti tecnici e le competenze che Agcom avrà a disposizione per la gestione delle piattaforme online?

Anche su quest’ulteriore campo, le nuove competenze ascritte dalla legge di Bilancio 2021, valorizzano la natura convergente dell’AGCom che, in tal modo, estende e rafforza il proprio ruolo nei confronti delle piattaforme online, quale Autorità di regolamentazione dei “c.d. nuovi mercati digitali”. Le recenti attribuzioni, invero, tracciano un chiaro percorso verso l’implementazione degli strumenti per proteggere i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese, per rafforzare la fiducia dei consumatori e per promuovere condizioni di parità per i servizi digitali europei.

La tempestiva attuazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, teso a promuovere equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, e la relativa attribuzione di competenze all’Autorità segnano un passaggio importante, che si caratterizza per la previsione di strumenti di azione tipici della regolamentazione ex ante. In esso, sono, infatti, previsti specifici obblighi in capo ai “fornitori di servizi di intermediazione online” e ai “fornitori di motori di ricerca online”, unitamente alla presenza di meccanismi di tutela a favore degli utenti commerciali e alla possibilità per gli Stati membri di declinare le misure applicabili alle violazioni delle relative prescrizioni.

L’intento del legislatore europeo è quello di introdurre in favore degli utenti commerciali specifiche misure per garantire equità, trasparenza e strumenti idonei alla risoluzione delle controversie nella fruizione dei servizi di intermediazione e dei motori di ricerca online.

Il Regolamento, anche noto come P2B, intende fornire una risposta tempestiva ad eventuali comportamenti scorretti da parte dei fornitori dei servizi di intermediazione online nei confronti di piccole e medie imprese. I servizi di intermediazione online, come i motori di ricerca, infatti, possono risultare cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori e, pertanto, occorre contribuire a garantire fiducia fra le parti dei rapporti commerciali, in quanto detti servizi possono migliorare il benessere dei consumatori e costituiscono anche elementi determinanti per l’imprenditorialità e per nuovi modelli di business, il commercio e l’innovazione.

In tal senso, il Regolamento si propone di garantire termini e condizioni eque e trasparenti, nonché effettive possibilità di ricorso per chiunque si interfacci con tali piattaforme, stabilendo una serie di obblighi in capo ad alcune figure imprenditoriali, come i “fornitori di servizi di intermediazione online” (e.g.: Amazon, E-Bay, Netflix, Booking) e i “fornitori di motori di ricerca online” (e.g.: Google, Bing).

Con riferimento ai primi, i principali obblighi previsti riguardano la chiarezza nella redazione dei termini e delle condizioni, la comunicazione appropriata agli utenti di qualunque modifica di tali termini e condizioni, la previsione di meccanismi di comunicazione per limitazioni, sospensioni o cessazioni dei servizi, nonché la fissazione dei principali parametri che determinano il posizionamento di un certo prodotto/servizio, che debbono essere motivati. Per quanto riguarda i secondi, le misure più rilevanti sono quelle attinenti all’obbligo di indicare i principali parametri più significativi per determinare il posizionamento di un certo servizio/prodotto sul motore di ricerca.

Nel contesto brevemente delineato, l’Autorità, quindi, è chiamata a esercitare le competenze e adottare gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento in forza dell’esperienza già maturata nei settori di competenza affini.

A fronte delle riforme avviate e in attesa della definizione di un quadro normativo che declini in maniera più chiara e definitiva i compiti e gli obiettivi della regolamentazione di servizi e contenuti offerti dalle piattaforme online, l’Autorità ha già intrapreso un percorso fondato, in primis, su un’attenta analisi dei fenomeni oltre che sullo studio dei processi innovativi che caratterizzano l’erogazione di servizi e prodotti da parte delle piattaforme online, come avvenuto nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui big data  condotta congiuntamente al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

È evidente, pertanto, quanto le dirompenti trasformazioni tecnologiche dell’ecosistema digitale e il nuovo quadro europeo che si sta delineando, sollecitino AGCom a fornire aggiornate e adeguate risposte ai nuovi scenari indotti dalla rapidità dei processi tecnologici in corso e, in particolare, nel settore delle attività svolte dalle grandi piattaforme online che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella società, nell’economia e nei processi democratici. La pervasiva diffusione dei servizi digitali forniti mediante queste piattaforme sollecita, invero, la necessità di garantire nuove forme di tutela e, quindi, rinnovati strumenti di regolazione a presidio della sicurezza in rete, della libertà di espressione e dell’equità e della parità di condizioni nell’economia digitale.

In questo senso, come noto, a livello comunitario, si registrano negli ultimi anni molteplici sforzi per rafforzare i presidi sulle piattaforme e recentissime sono le due proposte legislative presentate dalla Commissione europea (Digital Services Act e Digital Market Act)

L’obiettivo dichiarato dalla Commissione è di fornire un set di misure destinate ad accompagnare la rivoluzione digitale in atto, grazie alle quali i cittadini possano essere messi in condizione di operare scelte ed esprimere liberamente le proprie opinioni, partecipare a un dibattito aperto e non falsato da tentativi di manipolazione.

L’Autorità, anche in ragione del carattere convergente del proprio mandato istituzionale, ha contributo attivamente a promuovere il dibattito sui temi dell’economia digitale e delle possibili esigenze regolamentari nell’ambito dei vari organismi europei di cooperazione settoriale (BEREC, ERGA, ERGP) e alla redazione dei documenti di risposta dei predetti organismi alle consultazioni pubbliche europee che hanno preceduto l’adozione delle due proposte formulate.

La pubblicazione delle proposte legislative della Commissione europea è ora destinata a conformare il dibattito istituzionale europeo e internazionale per i prossimi anni, a cui prenderà parte attiva anche l’Autorità.

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