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In vigore il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Quali sono i punti critici
Dallo scorso 15 luglio è entrato in vigore il divieto di pubblicizzare scommesse e gioco d’azzardo. La norma di contrasto alla ludopatia, contenuta nell’articolo 9 del “Decreto Dignità” (approvato l’anno scorso), è dunque adesso pienamente operativa, essendo scadute le ultime deroghe per i contratti ancora in essere.
“Gli avvisi contro la dipendenza sono notevolmente trascurati e i giocatori patologici crescono: secondo il CNR sono più di 400mila”, aveva dichiarato il direttore scientifico di Diritto Mercato Tecnologia Alberto Gambino. “In tutti gli ordinamenti più progrediti si prevedono divieti a pubblicità che possano incentivare comportamenti dannosi per cittadini più fragili, come i prodotti da fumo, gli alcolici o le attività pericolose: anche la ludopatia si iscrive in questo contesto. Davanti ad una scelta legislativa che muove in questa direzione, non possiamo fare altro che applaudire con convinzione”, concludeva Gambino.
“Un’accusa poi davvero mal posta è che con limitazione e divieti alla pubblicità si finisca per intaccare uno dei princìpi cardine dello Stato di diritto: la libertà di espressione. Tale critica non ha alcun fondamento. È, infatti, da oltre cinquant’anni che la Corte costituzionale ci ricorda che l’art. 21 della Costituzione non si applica alla réclame commerciale, assoggettabile invece, ai limiti e ai divieti, che la legge può prescrivere alle attività economiche quando il loro esercizio si svolga «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»”, ricordava Gambino in un articolo per Avvenire scritto assieme a Gustavo Ghidini, avvocato.
Tuttavia, ad aprile l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha emanato delle linee guida che prevedono alcune eccezioni al divieto di pubblicità. Come spiega il Fatto Quotidiano, la pubblicità del gioco d’azzardo verrà rimossa dai giornali, dalla televisione (sia generalista che pay-tv) e dalle divise degli atleti. Tuttavia, le insegne fuori dai negozi vengono considerate legittime, così come le comunicazioni di carattere informativo, ad esempio le probabilità di vincita o l’ammontare del jackpot.
“Le Linee Guida dell’AGCOM appaiono restringere, anche in modo sensibile, l’ambito di applicazione della norma imperativa”, ha spiegato a Diritto Mercato Tecnologia Rita Tuccillo, avvocato ed esperta di ludopatia.
“Ai concessionari sono riconosciuti alcuni efficaci strumenti di offerta e promozione dei giochi. Mi riferisco, in primis, alla possibilità di esporre le vincite realizzate presso i punti vendita dei giochi d’azzardo, purché siano effettuati in modo da non configurare una induzione al gioco; dimenticando però che per un giocatore patologico già la mera indicazione della vincita ottenuta costituisce ex se induzione al gioco. In secundis, si consente la televendita di beni e servizi di gioco, purché sia finalizzata alla conclusione del contratto e non abbia un contenuto promozionale, presumendosi tale la televendita su palinsesto generalista e semi-generalista”.
“Ebbene” – conclude l’avvocato Tuccillo – “tale esclusione può inficiare il divieto di pubblicità di giochi d’azzardo potendo determinare una diffusione di canali televisivi, pure già esistenti, dedicati ai giochi e avere un effetto promozionale indiretto”.