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Filtro Antiporno e tutela dei minori online, osservazioni sull’art. 7 bis Decreto legge Giustizia

La legge n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione del D.L. n. 28/2020 “Misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” ha introdotto, nel precedente testo, l’art. 7 bis che istituisce al primo comma l’obbligo per i soggetti che somministrano comunicazioni elettroniche diprevedere tra i servizi preattivati, sistemi di parental control o di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco dei contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto” .

La norma vuole contrastare gli altissimi costi sociali derivanti dal danno alla salute dei minori provocato da un’esposizione a contenuti violenti e pornografici o comunque inappropriati allo sviluppo equilibrato della personalità ancora in formazione, come denunciato nel pubblico dibattito dal Movimento Italiano Genitori e dal suo direttore Antonio Affinita.

Dal punto di vista giuridico la norma di legge primaria può ben modificare la posizione soggettiva dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/2003, onerandoli di adottare misure di prevenzione che possano evitare il pericolo che i minori d’età assistano a contenuti non consoni alla loro crescita e maturazione psico-fisica.

Sebbene siano state sollevate obiezioni all’adozione dell’emendamento citato, in quanto addosserebbe ai fornitori suddetti una responsabilità pari a quella degli editori, sembra invece allo scrivente che possa respingersi agevolmente tale controdeduzione, proprio richiamando la normativa europea e quella nazionale ad essa conforme.

I rilievi di Assoprovider e le perplessità di Agcom possono essere risolti osservando che, qualora il superiore interesse del minore enunciato dalla Dichiarazione dei diritti del Fanciullo 1989 e dalla nostra Carta Costituzionale, richieda la previsione legislativa di obblighi in capo ad alcuni stakeholders, portatori di un diverso e pur rilevante interesse, quello di mercato e quindi di rango inferiore rispetto al preminente interesse del minore, questo deve, nel bilanciamento tra i due, certamente prevalere, come stabilito espressamente dalla Carta di Nizza art. 24, comma 2: “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”.

 

 

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