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Appalti pubblici, i rischi del Semplificazioni: prezzi maggiori, qualità minore

Con il DL Semplificazioni, è ufficiale: per dodici mesi i contratti di importo inferiore a 150.000 euro saranno assegnati senza gara pubblica ma con affidamento diretto, e i restanti contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria (5 milioni di Euro per lavori, 209mila euro per beni e servizi da parte di enti locali) sono affidati tramite procedura negoziata senza bando.

Si potranno dunque affidare tali contratti senza confrontare più operatori economici, operazione che fino a ieri si poteva fare, con molta cautela, solo per appalti di valore inferiore a 40mila euro. Una procedura più snella, ma non esente da fronti critici, come la riduzione della concorrenza. Rilevante inoltre il mancato riferimento ai sistemi di E-procurement e alla digitalizzazione del settore appalti.

Dunque dove sta la semplificazione? Certamente per chi non avesse mai letto e applicato il Codice dei Contratti la semplificazione c’è ed è enorme. Ma chi applica le norme in Italia di esperienza ne ha da vendere. Siamo purtroppo ricaduti nel caso in cui si scrive una norma semplice per tentare semplificarne l’applicazione. Ma non è così che funzionano gli appalti pubblici. E anche se si semplificasse qualcosa, perché se non si fa una gara sicuramente la procedura è più semplice e forse si risparmia una settimana o due, il conto che si rischia di pagare è salato: meno concorrenza, rischio di prezzi più alti e qualità più bassa. Vogliamo dunque sperare che agli enti sia lasciata facoltà di continuare a fare gare laddove lo ritengano opportuno. Ma la norma ancora una volta è stata scritta in modo ambiguo e ci si divide tra chi ritiene che, vista la deroga all’art. 36 comma 2 del Codice un ente non possa neanche continuare ad eseguire gare aperte e chi ritiene, come il sottoscritto, che in assenza di abrogazione dell’art. 36 comma 2 del Codice la deroga alle gare resti una facoltà di cui l’ente può avvalersi.

Il Decreto ha limitato il tempo a disposizione a due mesi nel caso di affidamento diretto e quattro mesi nel caso di procedura negoziata senza bando. La conclusione della procedura di affidamento oltre tale termine può provocare la responsabilità del danno erariale per il Responsabile Unico del Procedimento o l’esclusione del fornitore senza indugio e di diritto.

 

 

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