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Fusione Illumina-Grail: AG Emiliou propone di annullare la sentenza del Tribunale Generale e le decisioni della Commissione sulla richiesta di rinvio

L’Avvocato Generale Emiliou è dell’opinione che gli Stati membri non possano richiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non ha dimensioni comunitarie quando non hanno competenza per esaminare tale concentrazione in base alla legislazione nazionale. Il sistema dell’UE di controllo delle concentrazioni, disciplinato dal Regolamento sulle Fusioni, si basa principalmente sul fatturato delle imprese che si fondono. Alcune disposizioni di tale regolamento, in particolare l’articolo 22, consentono eccezionalmente alla Commissione di esaminare fusioni che non soddisfano i criteri di fatturato in questione, quando i casi sono deferiti ad essa dalle autorità degli Stati membri e, eventualmente, dopo essere stata invitata a farlo dalla Commissione stessa.

Nel presente caso, in data 21 marzo 2024, la Corte di Giustizia è essenzialmente chiamata a valutare se l’articolo 22 del Regolamento sulle Fusioni consenta alla Commissione di esaminare una fusione deferita ad essa da alcune autorità degli Stati membri, quando queste ultime non hanno alcuna competenza per esaminarla, poiché la fusione in questione non supera i criteri stabiliti nella loro legislazione nazionale sul controllo delle fusioni.

La fusione coinvolge l’acquisizione del controllo esclusivo di Grail LLC, un’azienda con sede negli Stati Uniti che sviluppa test del sangue per la diagnosi precoce del cancro, da parte di Illumina Inc., un’altra azienda con sede negli Stati Uniti che commercializza soluzioni basate su sequenziamento e array per l’analisi genetica e genomica. Poiché la fusione non aveva dimensioni europee, a causa del basso fatturato delle parti come definito dal Regolamento sulle Fusioni, non è stata notificata alla Commissione. Inoltre, poiché non rientrava nell’ambito delle regole nazionali sul controllo delle fusioni, non è stata notificata nemmeno agli Stati membri dell’UE e dell’EEA.

A seguito di un reclamo relativo alla concentrazione e dopo aver invitato gli Stati membri a presentare una richiesta di rinvio, la Commissione ha ricevuto tale richiesta dall’Autorità francese della concorrenza chiedendole di esaminare la concentrazione in questione. Attraverso una lettera informativa, la Commissione ha informato Illumina e Grail della richiesta di rinvio, dichiarando che la concentrazione in questione non poteva essere attuata a condizione che, e nella misura in cui, l’obbligo di sospensione previsto dal Regolamento sulle Fusioni fosse applicabile.

Con la sua sentenza Illumina c. Commissione, il Tribunale Generale ha respinto il ricorso di Illumina contro quella lettera informativa della Commissione e le decisioni della Commissione di accettare il rinvio e le richieste di adesione ad esso. Illumina e Grail hanno impugnato questa sentenza. Nell’odierno parere, l’Avvocato Generale Nicholas Emiliou propone che la Corte annulli la sentenza del Tribunale Generale e le decisioni della Commissione di accettare il rinvio e le richieste di adesione ad esso, nonché la lettera informativa della Commissione.

L’Avvocato Generale Emiliou ritiene che il Tribunale Generale abbia errato nella sua interpretazione dell’articolo 22 del Regolamento sulle Fusioni quando è giunto alla conclusione che un’interpretazione “letterale, storica, contestuale e teleologica” di tale disposizione avesse a sostegno l’opinione che gli Stati membri possano richiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non ha dimensioni comunitarie, anche quando non hanno competenza per esaminare tale concentrazione in base alla legislazione nazionale.

Dopo aver considerato la formulazione, l’origine, il contesto e lo scopo di tale disposizione, e tenuto conto della logica del sistema dell’UE di controllo delle concentrazioni così come di alcuni principi fondamentali del diritto dell’UE (come il bilanciamento istituzionale, la sussidiarietà, la certezza del diritto e la territorialità), l’Avvocato Generale ritiene che l’articolo 22 del Regolamento sulle Fusioni non possa essere interpretato come supporto all’ampia interpretazione della disposizione del Tribunale Generale.

Una tale interpretazione comporterebbe, tra l’altro, un’estensione molto significativa dell’ambito di applicazione del Regolamento sulle Fusioni e della giurisdizione della Commissione. In un colpo solo, la Commissione acquisirebbe il potere di esaminare praticamente qualsiasi concentrazione, verificatasi in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dal fatturato e dalla presenza delle imprese nell’Unione Europea e dal valore della transazione, e in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo il completamento della fusione. Inoltre, le procedure che deriverebbero da un’interpretazione ampia dell’articolo 22 del Regolamento sulle Fusioni difficilmente sarebbero efficienti, prevedibili e capaci di garantire certezza giuridica alle parti.

L’Avvocato Generale Emiliou conclude che il Tribunale Generale ha errato nella sua interpretazione e applicazione dell’articolo 22 del Regolamento sulle Fusioni. In base a una corretta interpretazione, tale disposizione non conferisce alla Commissione il potere di adottare decisioni come quelle contestate, e pertanto tali decisioni e la lettera informativa dovrebbero essere annullate.

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