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Il caso RTI vs. Vimeo e la responsabilità civile dell’hosting provider attivo: sentenza n. 693/2019 del Tribunale di Roma

Il caso RTI vs. Vimeo e la responsabilità civile dell’hosting provider attivo: sentenza n. 693/2019 del Tribunale di Roma 

di Elena Bassoli

 Sommario: La sentenza. – L’hosting provider “attivo” e “passivo”. – La neutralità dell’ISP. -Il meccanismo della segnalazione al provider e l’indicazione specifica degli URL. – Gli aspetti tecnici e il “fingerprinting”. – Il regime di responsabilità.

  

La sentenza 

Con la sentenza n. 693/2019, resa il 10 gennaio 2019 nel caso Reti Televisive Italiane S.p.A. contro VIMEO LLC, il tribunale capitolino si è pronunciato sul tema della responsabilità civile dell’hosting provider attivo, stabilendone la responsabilità a titolo di cooperazione colposa mediante omissione.

Nella fattispecie concreta RTI conveniva in giudizio la società americana VIMEO LLC affinché venisse accertata la responsabilità della convenuta per aver consentito, tramite il proprio portale Internet di condivisione di contenuti, la diffusione di un elenco di programmi televisivi di cui RTI vantava diritti esclusivi di sfruttamento economico.

Nella pronuncia romana è stato affrontato il tema della responsabilità dell’hosting provider tenendo ben presenti i precedenti provvedimenti giurisprudenziali che tendevano, da principio a configurarne l’irresponsabilità e confutandone, con un procedimento ermeneutico ineccepibile, l’adesione acritica.

Non appare infatti condivisibile quella giurisprudenza che limita il ruolo attivo dell’hosting provider al solo caso in cui il gestore operi sul contenuto sostanziale del video caricato sulla piattaforma, valorizzando l’indicazione fornita nel considerando n. 43 della Direttiva 31/2000[1].

A tale affermazione il giudice capitolino perviene a seguito di consulenza tecnica d’ufficio che ha dimostrato che Vimeo opera come un sito di condivisione video e che la piattaforma telematica consente ai suoi utenti di caricare, condividere e guardare varie categorie di video, dove è presente un forum dedicato al mondo dell’audiovisivo.

Dalle evidenze documentali prodotte in atti da RTI, è emerso, poi, che il servizio offerto da Vimeo è in tutto assimilabile ad un servizio di video on demand, dove i contenuti audiovisivi sono precisamente catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro dalla stessa convenuta, anche attraverso un motore di ricerca interno alla stessa piattaforma di video-sharing che consente all’utente di ricercare facilmente i video di interesse semplicemente attraverso l’inserimento del titolo dell’opera audiovisiva di interesse.

E proprio la pluralità delle attività svolte dal provider nella gestione dei contenuti audiovisivi, immessi sulla propria piattaforma digitale, risulta un chiaro indice del fatto che Vimeo non si sia limitata ad attivare il processo tecnico che consente l’accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi, al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma abbia svolto una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri, arrivando a fornire all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia.

 

L’hosting provider “attivo” e “passivo” 

Ai fini della corretta comprensione della problematica deve essere evidenziato che in realtà, tanto la Direttiva 2000/31/CE, quanto il D. lgs. 70/2003[2] di recepimento, prevedono la diversificazione del regime di responsabilità del provider in ragione dell’attività in concreto svolta secondo tre tipologie[3].

Si è così prevista, all’art. 12 della direttiva comunitaria, la figura del mere conduit, consistente nel fornitore del servizio di mero trasporto delle informazioni (si pensi ai servizi offerti dalle compagnie telefoniche per l’accesso alla rete e la trasmissione di informazioni) [4].

Per tale genere di operatori, la normativa prevede l’assenza di un obbligo di verifica del contenuto delle informazioni che vengono trasmesse e subordina la responsabilità alla sussistenza di diverse condizioni, quali l’aver originato la trasmissione, l’aver selezionato il destinatario della trasmissione oppure l’aver selezionato o modificato le informazioni trasmesse.

Tale scelta, sia a livello europeo che nazionale, è frutto della considerazione che l’intermediario di servizi internet di accesso, che svolge quindi un ruolo assimilabile a quello svolto dagli operatori dei servizi di telecomunicazione nella diffusione delle conversazioni telefoniche, non possa avere alcun controllo su una eventuale comunicazione digitale lesiva dei diritti di terzi e non possa, dunque, essere ritenuto responsabile dei contenuti di tale comunicazione[5].

Nel caso disciplinato dall’art. 13 della direttiva comunitaria, invece, relativo all’attività di caching, si è esclusa la responsabilità del caching provider in ordine alla memorizzazione automatica e temporanea di informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta.

L’esclusione della responsabilità di tale genere di operatore è stata comunque condizionata al rispetto di cautele ed obblighi da parte del provider che non dovrà modificare le informazioni veicolate, dovrà rimuovere prontamente le informazioni una volta che sia stato messo al corrente della loro illiceità, dovrà disabilitare l’accesso o rimuovere le informazioni su ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

L’art. 14 della direttiva comunitaria, quello che qui maggiormente rileva, disciplina l’attività del fornitore del servizio di hosting stabilendo che tale operatore – come pure accennato e come si dirà ancor più diffusamente in seguito –non sarà responsabile per le informazioni memorizzate a condizione che a) svolga un’attività di ordine “meramente tecnico, automatico e passivo” e sia quindi neutrale rispetto ai contenuti memorizzati; b) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione memorizzata è illecita; c) per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione (art 14, Direttiva 2000/31/CE).

L’art. 15 della direttiva comunitaria, facendo riferimento a tutte e tre le tipologie di Internet Service Provider cui si è sopra fatto cenno, stabilisce l’“assenza dell’obbligo generale di sorveglianza”, ma solo al ricorrere di specifiche condizioni.

Tale disposizione deve inoltre esser letta in combinato con quanto disposto dalla Direttiva 2001/29/CE (considerando n. 59) che proprio in tema di diritto d’autore ha stabilito che: “i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti”.

In tale contesto anche la dottrina[6] ha avuto modo di rilevare che “la stessa direttiva (2001/29) riconosce tuttavia ai titolari dei diritti la facoltà di chiedere un provvedimento inibitorio contro un provider che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere protette, e questo anche ove gli atti svolti dall’intermediario siano soggetti ad eccezione”.

La differenza tra hosting passivo e hosting attivo su cui si dibatte da anni nella giurisprudenza fini dell’applicazione delle esenzioni di responsabilità previste dalla Direttiva 2000/31/CE, e dal D. Lgs. 70/2003 di recepimento, è stata già oggetto di pronuncia in molteplici occasioni[7].

Ad esempio, il Tribunale di Milano con la sentenza del 7.6.2011[8], nell’accogliere le domande proposte da Mediaset nei confronti di Italia On Line (la società titolare del portale www.libero.it), e nell’inibire a quest’ultima l’ulteriore e reiterata diffusione di migliaia di video e di produzioni televisive di cui Mediaset era titolare esclusiva, caricati sul proprio portale dagli utenti, aveva evidenziato che Italia On Line non aveva soltanto fornito ai propri utenti uno spazio attraverso cui pubblicare i propri video, ma aveva preso parte all’utilizzazione di tali contenuti audiovisivi, svolgendo un ruolo definito – per l’appunto – di hostingattivo”.

Tale figura – secondo i giudici milanesi – era diversa da quella presa in considerazione dalla Direttiva 2000/31/CE, normativa che non poteva tener conto dell’evoluzione tecnologica che ha accompagnato la vita della rete negli ultimi 20 anni.

Nella sentenza Mediaset vs. Italia On Line veniva infatti specificato che “la situazione attuale rende evidente che le modalità di prestazione di tale servizio — ormai del tutto comuni ai soggetti che svolgono attività analoghe — si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria, mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire ‘accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione’, finendo nell’individuare (se non un vero e proprio content provider, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità) una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto all’organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti. Se evidentemente l’associazione ai contenuti immessi dagli utenti — in se stessi privi di rilievo commerciale per gli utenti stessi — di messaggi pubblicitari i cui proventi concorrono a finanziare l’attività del prestatore di servizi risulta in sé ininfluente rispetto alla natura del servizio stesso ed alla posizione del prestatore stesso rispetto ai contenuti forniti dagli utenti, tuttavia le modalità di organizzazione di tali servizi pubblicitari non possono considerarsi irrilevanti al fine di verificare se l’attività del prestatore del servizio ecceda l’ambito del mero servizio di hosting (passivo)”.

In effetti, sembra condivisibile la posizione assunta dal Tribunale di Milano in tale pronuncia, essendo evidente che al tempo della direttiva del 2000 non esisteva una figura di hosting provider diversa da quella del mero fornitore del servizio di storage dei dati.

Nello stesso senso si era espresso, sempre il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 5.9.2013 nella quale era stato ribadito che la “valutazione del comportamento e della (eventuale) responsabilità di un hosting provider da effettuarsi caso per caso, ha portato a distinguere le figure dell’hosting provider passivo e dell’hosting provider attivo, da individuarsi quest’ultimo nel soggetto che non si limita ad una fornitura neutra rispetto alla organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti ma interviene nell’organizzazione e selezione del materiale trasmesso”.

Pochi mesi prima, lo stesso Tribunale di Milano – pronunciandosi sui servizi accessori offerti dal motore di ricerca Google (si faceva in quel caso riferimento principalmente alla funzione cd. “autocomplete”) – aveva ancora una volta chiarito che l’evoluzione tecnica in materia di servizi internet ha determinato il superamento della figura tipica dell’Internet Service Provider, quale mero fornitore del supporto tecnico-informatico che consente l’accesso alla rete o alle informazioni, per condurre a una figura di “prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto alla gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo)[9].

Gli indici ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza per determinare l’attività, anziché passività, dei servizi offerti dai provider sono stati, nelle varie pronunce: la presenza di sofisticate tecniche di intercettazione del contenuto dei file memorizzati attraverso avanzati motori di ricerca, le condizioni contrattuali e le specifiche modalità di gestione del sito, il particolare interesse del gestore a conseguire vantaggi economici attraverso l’utilizzo e la valorizzazione dei contenuti caricati dai singoli utenti.

Tali indici erano stati posti anche a fondamento della sentenza del 19 maggio 2011con cui il Tribunale di Milano aveva accolto le domande proposte nei confronti del provider Yahoo![10]

In tale circostanza, i giudici di primo grado avevano ritenuto particolarmente rilevanti le condizioni negoziali che legavano il provider agli utenti che fruivano del servizio per immettere i propri video, condizioni che prevedevano che Yahoo! – a seguito della pubblicazione degli utenti – acquisisse il diritto ad utilizzare, modificare, distribuire, adattare, riprodurre e quindi, sostanzialmente, organizzare, i materiali caricati sulla propria piattaforma[11].

 

La neutralità dell’ISP 

Degno di menzione, nell’ambito della “neutralità” appare l’articolo 16 del decreto legislativo n. 70/2003 rubricato “Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni- Hosting” afferma che l’hosting provider che si limiti al mero stoccaggio e ad una memorizzazione “neutrale” dei contenuti, limitandosi più semplicemente a fornire solo ed esclusivamente uno spazio virtuale, è esente da ogni tipo di responsabilità.

Nel caso in cui, invece, un hosting provider venga a conoscenza anche indiretta del contenuto illecito sarà considerato a tutti gli effetti responsabile; per considerare l’hosting provider al corrente dei fatti che determinano l’illiceità del contenuto immesso nel portale telematico è sufficiente “che egli sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto contrastare l’illiceità di cui trattasi[12].

L’orientamento del tribunale capitolino è improntato, dunque, alla volontà di sottolineare che un hosting provider possa essere considerato responsabile, anche se non abbia avuto conoscenza diretta dell’illiceità del contenuto, ogniqualvolta disponga di mezzi tecnologici idonei alla conoscenza o al controllo dei dati memorizzati.

Una corretta applicazione della disciplina sopra illustrata sembrerebbe quindi comportare che gli intermediari di servizi internet, che operino al di fuori dei limiti specificamente indicati dalla direttiva europea e dalla normativa nazionale, siano tenuti a rispondere di eventuali illeciti secondo i comuni criteri della responsabilità civile.

Inoltre, sempre in applicazione della suddetta disciplina, sembrerebbe doversi concludere che il provider – anche a prescindere dalla natura neutrale o meno dei servizi offerti – sia in ogni caso responsabile qualora venga a conoscenza della natura illecita dei contenuti memorizzati o veicolati.

Il giudice romano del 2019 ha sul punto correttamente affermato che “affinché l’attività del prestatore di servizi perda il suo carattere di neutralità, e, con esso, l’esenzione di responsabilità, non è necessaria una conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”.

Il tribunale di Roma ha dunque definito impossibile determinare il carattere di neutralità come elemento indispensabile per applicare l’esenzione di responsabilità, alla VIMEO LLC in quanto essa stessa svolgeva pluriarticolate attività che, sebbene non potessero costituire una vera e propria operazione sul piano sostanziale del video caricato sulla piattaforma, erano senza dubbio esempio di una ricercata organizzazione di sfruttamento dei contenuti video; in tal senso il giudice romano afferma che è possibile equiparare il servizio offerto dalla VIMEO LLC a quello di servizio di video on demand, dove i contenuti sono catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro dalla stessa convenuta; inoltre la VIMEO LCC presentava un motore di ricerca interno che permetteva agli utenti di ricercare qualsivoglia tipo di contenuto semplicemente inserendo il titolo dell’opera stessa.

In questo stesso senso si erano peraltro già espresse alcune precedenti pronunce: la Corte di Giustizia Europea nella causa C-610/15, ai fini della responsabilità dell’hosting provider dichiarava rilevante l’elemento soggettivo della consapevolezza e il carattere neutro dello stesso gestore della piattaforma; nel caso di specie l’hosting provider non si limitava a svolgere un’attività neutrale e meramente tecnica ma svolgeva un’attività molto più complessa, comprendenti l’indicizzazione e la catalogazione di contenuti che qualificavano il provider come hosting attivo.

Tale ratio è perfettamente concorde con la pronuncia della Corte d’Appello di Roma nel caso RTI –Break Media, ove si è affermato che laddove l’attività di un hosting provider non possa essere definita meramente di supporto, allora nasce responsabilità[13].

Anche la sentenza del 10 gennaio del Tribunale di Roma si esprime, dunque, in senso contrario a quell’orientamento che vorrebbe limitare il ruolo dell’hosting provider attivo, e quindi la sua responsabilità, ai soli casi in cui questi operi sul contenuto sostanziale del contenuto caricato sulla piattaforma virtuale.

 

 Il meccanismo della segnalazione al provider e l’indicazione specifica degli URL 

Quando l’hosting provider è a conoscenza dell’illecito, talvolta perché informato proprio dal soggetto leso titolare del diritto d’autore, ha l’onere di attivarsi immediatamente per eliminare i contenuti illeciti presenti per evitare il protrarsi della loro pubblicazione[14]. Nel caso in cui non si mobiliti diverrà corresponsabile del danno apportato al titolare dei diritti[15].

La sentenza in esame afferma che non sia neppure necessaria l’indicazione specifica dell’URL o del link del contenuto illecito affinché l’hosting provider abbia l’obbligo di rimozione dello stesso, essendo sufficiente una diffida che menzioni chiaramente i titoli dei contenuti.

Sul punto la giurisprudenza e le pronunce passate sono state talvolta discordi tra loro, generando così dubbi e perplessità[16]. Le normative europee si erano sempre pronunciate nel senso di semplificare il più possibile gli oneri formali a carico del titolare del diritto, non ritenendo indispensabile che la diffida contenesse specificamente l’indicazione dell’URL.

Anche la normativa italiana si innesta in questa corrente di pensiero, non indicando modalità precise con le quali l’hosting provider possa venire a conoscenza dell’illecito.

Solo la sentenza del Tribunale di Milano n. 10893 del 9 settembre 2011 si è espressa in maniera opposta sulla tematica degli URL, giungendo però a conclusioni poco chiare e che soprattutto contrastano non solo con i precedenti orientamenti ma anche con la protezione stessa del diritto d’autore [17].

Al riguardo si è precisato che l’indicazione dell’URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il “luogo” dove il contenuto è reperibile e esso, allo stato della tecnica, non costituisce presupposto indispensabile affinché l’hosting provider provveda alla individuazione, successiva e mirata, dei contenuti illeciti segnalati attraverso i titoli dei programmi televisivi.

Sul punto il giudice romano così si esprime: “anche quella giurisprudenza che ritiene necessaria l’iniziale indicazione dell’URL per ciascun contenuto illecito, afferma che tale indicazione non è poi necessaria per individuare gli ulteriori video relativi agli stessi programmi, finendo così per ammettere che la ricerca dei singoli contenuti può avvenire anche senza l’indicazione di ciascun URL”.

Va poi sottolineato come nessuna base giuridico-normativa di settore, né la giurisprudenza comunitaria, impongano una tale collaborazione da parte del titolare del diritto esclusivo, posto che l’unico elemento di fatto rilevante ai fini dell’insorgenza della responsabilità del provider a causa della presenza sul portale telematico del contenuto illecito, è soddisfatto attraverso la precisa indicazione dei titoli dei programmi del titolare dei diritti esclusivi.

Tanto perché, come stabilito dalla CGUE, “affinché l’hosting provider sia considerato al corrente dei fatti o delle circostanze che rendono manifesta l’illegalità del contenuto immesso sul portale telematico, è sufficiente “che egli sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità di cui trattasi” (principio affermato da CGUE 12.07.2011).

 

 

Gli aspetti tecnici e il “fingerprinting

 

Dal punto di vista tecnico, il giudice capitolino rileva come lo stato della tecnologia, già all’epoca delle segnalazioni per cui è causa, consentiva all’hosting provider di individuare, nell’ambito del materiale presente sulla sua piattaforma digitale, quello corrispondente ad un determinato contenuto illecito, anche senza la preventiva conoscenza dell’URL di riferimento e senza dover per questo dedicare risorse umane alla singola visione di tutti i video pubblicati per poterli poi confrontare con i programmi del titolare del diritto leso.

Le tecnologie messe a punto e utilizzate dai più importanti portali telematici per rintracciare i contenuti illeciti sono stati dettagliatamente individuati all’interno del processo contro Vimeo dal CTU, che ha anche compiuto un esperimento consistente nella progettazione e sviluppo di un modulo software che, dopo aver memorizzato la GuidaTV di RTI in un database, ha effettuato interrogazioni automatiche per parole chiave del sito Vimeo, al fine di identificare i brani audiovisivi segnalati dall’attrice.

Ancora più rilevanti appaiono le indagini compiute dal CTU con riferimento alle due principali modalità tecniche idonee ad identificare i video pubblicati in violazione dei diritti d’autore: modalità entrambe basate sulla tecnica del c.d. video fingerprinting.

Il CTU infatti ha accertato che la stessa Vimeo aveva adottato, nel corso dell’anno 2014, il sistema “Copyright Match” con la collaborazione di Audible Magie, al fine di identificare i video contenenti musica soggetta a copyright, precisando che la tecnica adottata per gli audio avrebbe agevolmente consentito anche l’analisi dei contenuti video e concludendo che il c.d. video fingerprinting “costituiva all’epoca dei fatti (e continua ad esserlo tuttora), la tecnica più efficace ed efficiente per il controllo sia preventivo (ex-ante, cioè effettuato prima della pubblicazione dei video) sia successivo (ex-post, cioè effettuabile anche dopo la pubblicazione dei video) dei contenuti da pubblicare o pubblicati ed alle cui risultanze subordinare la stessa pubblicazione e/ o la permanenza on-line del contenuto audiovisivo considerato.

Questa tecnica era disponibile, e quindi potenzialmente utilizzabile da parte di Vimeo, già all’epoca dei fatti”. Alla stregua di quanto accertato dal CTU, afferma il tribunale romano, deve dunque affermarsi che sarebbe stato ragionevole attendersi da parte di Vimeo un comportamento diligente idoneo a sollecitare la necessaria attività di verifica e controllo, al fine di individuare – quanto meno – ex post gli specifici contenuti audiovisivi illecitamente diffusi sul suo portale, a seguito della adeguata segnalazione dei medesimi contenuti da parte di RTI attraverso la diffida stragiudiziale e le relazioni tecniche di parte depositate nel corso del giudizio.

Sembrerebbe quindi lecito attendersi che il provider dell’informazione (ISP) adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di impedire l’utilizzo illecito dei contenuti memorizzati sulla sua piattaforma in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

A fronte quindi non solo dell’esistenza, ma anche della concreta fruibilità degli strumenti tecnologici atti ad individuare contenuto lesivi di diritti d’autore altrui, emersa a fronte delle risultanze peritali, la società convenuta non ha invece fornito valida dimostrazione del fatto di essersi trovata nella situazione giuridica oggettiva di non conoscibilità ex post dei contenuti audiovisivi illeciti segnalati mediante l’indicazione dei programmi televisivi dai quali erano estratti.

 

 

Il regime di responsabilità

 

Passando ad un più compiuto esame del regime di esenzione di responsabilità del provider che offre la fornitura del servizio di hosting, occorre anzitutto richiamare il considerando 42 della Direttiva 2000/31/CE che stabilisce che le deroghe previste dalla norma comunitaria “riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”.

Tale disposizione sembrerebbe quindi confermare che le limitazioni di responsabilità previste dalla normativa di settore non possano essere applicate a quei provider che offrano tipologie di servizi che comportino la modifica ed il trattamento dei dati memorizzati.

Inoltre, anche se soggetti alla normativa di settore, i fornitori dei servizi di hosting saranno comunque responsabili per i contenuti memorizzati qualora, essendo stati informati del loro carattere illecito, non agiscano prontamente per rimuoverli o per disabilitare l’accesso ai medesimi (considerando 46 e art. 14 della Direttiva 2000/31/CE).

Nel caso di specie assume altresì rilevanza il considerando 47 della direttiva che – nel prevedere che gli Stati membri non possano imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale – ha cura di specificare che la disposizione de qua non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e che, in particolare, restano “impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni”.

In buona sostanza, deve essere ribadito che un’attenta lettura della normativa comunitaria porta a ritenere che il prestatore del servizio di hosting sarà soggetto all’ordinario regime di responsabilità civile previsto dal diritto interno qualora non sia “neutro” rispetto alle informazioni memorizzate, e, in ogni caso, nell’ipotesi in cui venendo a conoscenza del carattere illecito delle stesse non si adoperi per rimuoverle prontamente[18]. Peraltro, anche in dottrina si è evidenziato che le deroghe all’ordinario regime di responsabilità hanno natura eccezionale[19].

Va poi ricordato come la relazione che lega il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato e il fornitore di servizi, non vincolati fra loro da alcun rapporto contrattuale, vada collocata sul piano extracontrattuale in termini di relazione da “contatto sociale”, che obbliga i soggetti interessati a comportarsi secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica e, quindi, proteggendo gli interessi altrui, ove ciò sia possibile senza consistente pregiudizio dei propri[20].

Nella fattispecie in esame, invece, Vimeo non ha allegato, né tantomeno provato, quale pregiudizio avrebbe subito la propria attività di hosting provider qualora avesse adottato le tecnologie disponibili per effettuare la necessaria attività di verifica e di controllo ex post attraverso la ricerca individualizzata dei contenuti illeciti segnalati dal titolare dei diritti violati, anche a prescindere dalla conoscenza dei singoli URL di riferimento

“L’uso, non autorizzato, di brani audiovisivi altrui non può trovare giustificazione nelle esimenti, di per sé applicabili in via eccezionale, di cui agli artt. 65 e 70 della legge sul diritto d’autore, se tali brani, utilizzati per l’accaparramento di spazi pubblicitari, non abbiano attinenza con la funzione giornalistica e con l’interesse pubblico all’informazione, di certo irrintracciabile in assenza del criterio dell’attualità dell’informazione medesima” [21].

Questo principio era stato affermato anche dalla Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi in un caso analogo a quello in esame, ove RTI conveniva in giudizio l’Espresso, titolare del portale telematico “Repubblica.it” per aver caricato su questo, senza nessun tipo di autorizzazione, materiale audiovisivo appartenente a programmi da essa prodotti.

L’Espresso aveva quindi violato gli articoli 78 e 79 della Legge sul diritto d’autore, e risultava impossibile applicare le scriminanti di cui agli artt. 65 e 70 l.d.a., non essendo nel caso di specie in alcun modo possibile rinvenire nell’attività dell’Espresso un fondato caso di diritto di cronaca o di pubblico interesse, dal momento che si trattava di contenuti per lo più di mero intrattenimento[22].

Analogamente VIMEO LLC non poteva dirsi aver svolto attività inerenti al diritto di cronaca o di pubblico interesse, dal momento che si trattava anche in questo caso di video di intrattenimento.

Essendo stato accertato che parte convenuta non ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili nel caso di specie per impedire la diffusione illecita dei contenuti audiovisivi segnalati da RTI, mediante l’indicazione dei titoli dei programmi da cui erano estratti e non avendo la convenuta agito secondo la diligenza che può essere ragionevolmente richiesta all’hosting provider, deve concludersi per l’accertamento della responsabilità di Vimeo a titolo di cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti di cui agli artt. 78-ter e 79 della legge 633/1941 spettanti a RTI in relazione ai contenuti audiovisivi estratti dai programmi menzionati nella diffida e nelle relazioni allegate all’atto di citazione e alla prima memoria istruttoria.

In conclusione dunque, il tribunale di Roma con la sentenza n. 693 del 10 gennaio 2019 ha ribadito la responsabilità dell’hosting provider attivo, definendo attivo ogni provider che non svolga attività neutrale e condannando VIMEO LLC alla rimozione di ogni contenuto illecito e al risarcimento del danno in via aquiliana nella complessiva somma di euro 8.500.000,00.

 

 

[1] F. Gioia, I soggetti dei diritti, in Aida, XI, 83-84, 2002; M. Bellia, G. Bellomo, M. Mazzoncini, La responsabilità civile dell’Internet Service Provider per violazioni del diritto d’autore (nota a Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. III, 16 febbraio 2012, causa C-360/10), in Dir. Industriale, 2012, 4, 341; P. Sammarco, Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, “domain grabbing” e responsabilità del” provider” (nota a Trib. Roma 22 marzo 1999, Ina c. Soc. I.Net), in Dir. Informazione e Informatica, 2000, 67; F. Di Ciommo, “Internet”, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del “provider”, in Danno e Resp., 1999, 756; M. Franzoni, La responsabilità del “provider”, in Resp. Comunicazione Imprese, 1997, 767. Cfr. anche E. Bassoli, Fondamenti di diritto della comunicazione elettronica, Amon, 2018, II ed., 306 e ss.; F. Giovanella, YouTube attracca (per ora) in un porto sicuro. In tema di responsabilità del Service Provider, in Danno e Resp., 2011, 3, 240; G. Cassano, M. Iaselli, Caso “About Elly”: la responsabilità dell’Internet service provider (nota a Tribunale di Roma 20 marzo 2011), in Corriere del Merito, 2011, 10, 922; G.M. Riccio, La responsabilità del provider nell’esperienza francese: il caso Hallyday (nota a App. Parigi 10 febbraio 1999, Lacambre c. Hallyday), in Dir. Informazione e Informatica, 1999, 929. Sulla rimozione dei dati cfr. A. Di Majo, La responsabilità del provider tra prevenzione e rimozione (nota a Tribunale di Roma, sez. IX, 11 luglio 2011), in Corriere Giur., 2012, 4, 553; L. Giove, A. Comelli, Responsabilità del provider per mancata rimozione di link a materiale illecito (nota a Tribunale di Roma, Sez. IX, 16 giugno 2011; Tribunale di Roma 22 marzo 2011), in Dir. Industriale, 2012, 1, 75. Sia consentito sul punto il rinvio a E. Bassoli, Giurisprudenza italiana e comunitaria sulla responsabilità civile del service provider e la sentenza della Corte di Appello di Milano nel caso Yahoo vs RTI in “Diritto e Società”, p.233-234.

[2] Rubricato “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.

[3] L. Nivarra, La responsabilità degli intermediari, Aida, XI, 308, 2002.

[4] G. Tedesco, Hosting e mere conduit: lettura superata e contraddittoria della Corte di appello di Milano? In Diritto e Giustizia, rinvenibile all’url http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000072002/Hosting_e_mere_conduit_lettura_superata_e_contradditoria_della_Corte_di_appello_di_Milano.html.

[5] Questa conclusione si ricollega ad altra analoga, cui si è pervenuti oltreoceano con una pronuncia Usa della Corte Suprema del 2000. In tale occasione, relativa ad un caso di diffamazione a mezzo Internet, il collegio ha confermato la sentenza della corte d’appello dello stato di New York, secondo la quale il provider (Prodigy) è stato il semplice veicolo attraverso cui è transitato il messaggio offensivo, sicché avendo un ruolo passivo, vale a dire non avendo avuto alcun ruolo di compartecipe nella commissione dell’illecito, al pari di una compagnia telefonica, non è stata riconosciuta la sua responsabilità in ordine ai contenuti della comunicazione digitale offensiva. Sul punto v. l’url: http://www.tin.it/ notiziapiu/new// 170798_provider_soc.html.

[6] F. Gioia, I soggetti dei diritti, in Aida, XI, 83-84, 2002.

[7] Sulla responsabilità dell’intermediario di informazione in internet v. G. Cassano, I. Cimino, Il fenomeno dello “spamming” e la responsabilità del “provider”(nota a Trib. Prato 15 ottobre 2001 (ord.), in Dir. e prat. soc., 2002, f. 13, 75; C. Di Cocco, Responsabilità dell’ “Internet provider” e tutela del marchio, in Dir. e prat. soc., 2001, all. 2, 7; P. Sammarco, Atti di concorrenza sleale attraverso Internet e responsabilità del “ provider” (nota a Trib. Napoli 28 dicembre 2001, Soc. Philips c. Soc. Infostrada e altro), in Dir. Informazione e Informatica, 2002, 100; A. Fusi, Tutela del nome di dominio e responsabilità del “provider”(nota a Trib. Firenze 7 giugno 2001 n. 3155, Soc. Dada c. Soc. Novamarine 2), in Dir. Industriale, 2001, 398; S. Sica, Responsabilità del provider: per una soluzione “equilibrata” del problema (nota a Trib. Firenze, 25 maggio 2012), in Corriere Giur., 2013, 4, 506; G. Rossi, Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di Giustizia, in Contratto e Impr., 2012, 1, 50; A. Saraceno, La responsabilità degli Internet Service Provider per le violazioni del diritto d’autore, in Giur. It., 2011, 10, 2199; A. Trotta, Responsabilità del provider per riproduzione di video televisivi: il caso Yahoo (nota a Tribunale di Milano, Sez. spec. propr. ind., 9 settembre 2011), in Dir. Industriale, 2011, 6, 559; G. Cassano, F. Buffa, Responsabilità del content provider e dell’host provider (nota a ord. Trib. Napoli, 14 giugno 2002, Tiscali S.p.a. c. Liguori Editore), in Corriere Giur., 2003, 77; P. Montuschi, Domain name, concorrenza sleale e responsabilità del provider (nota a Trib. Napoli, 28 dicembre 2001 (ord.), Philips s.p.a. c. Infostrada e altri; Trib. Napoli, 15 maggio 2002 (ord.), Wind Telecomunicazioni s.p.a. c. Philips s.p.a. e Grundig italiana e Telecom Italia s.p.a.), in Dir. Industriale, 2003, 168; F. Di Ciommo, Internet (responsabilità civile), voce dell’Enc. Giur. Treccani, Aggiornamento 2002 Roma, 2002; G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, 2003, 127, che si pone invece a favore di una responsabilità dei provider.

[8] In AIDA, 2012 pag. 847 e Diritto degli Audiovisivi, 2012, con nota di Franceschelli – Tosi, 847.

[9] Trib. Milano, ordinanza, 25.5. 2013 inedita.

[10] In AIDA, 2012, p. 740 e ss. e Riv. dir. ind., 2011, 6, pp 375, con nota di A. Saraceno, Note in tema di violazione del diritto d’autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider. Si veda anche Diritto degli Audiovisivi, 2012, con nota di Franceschetti- Tosi, 711 e ss.

[11] Cfr. in tal senso A. Saraceno, La responsabilità degli Internet Service provider per le violazioni del diritto d’autore, in M. Ricolfi (a cura di) Il Diritto d’autore nell’era digitale, Milano, 2011.

[12] Corte di Giustizia UE, C‑324/09, 12 luglio 2011, in www.curia.europa.eu

[13] A. La Rosa, La piattaforma di condivisione di contenuti è responsabile delle violazioni dei suoi utenti in Diritto civile e commerciale, 2017, 175-180.

[14] R. Panetta, La responsabilità civile degli internet service provider e la tutela del diritto d’autore in Diritto d’autore, 2017, 503-513, ove l’A. afferma che tuttavia non sono indicati espressamente i termini entro i quali l’hosting dovrebbe attivarsi.

[15] D. Maffei, L’onere di intervento del provider in Diritto Internazionale, Giurisprudenza commentata, 2017, 1-2.

[16] Sia consentito sul punto il rinvio a E. Bassoli, Fondamenti di diritto della comunicazione elettronica, Amon, 2018, 307.

[17] G. Cascella, Dieci decisi no ad una scomposta sentenza della Corte di Appello di Milano ed una via d’uscita in Opinioni, 2015, 11-16.

[18] D. Maffei, Parole, parole parole… la Corte di Appello scivola su “una parola” della direttiva comunitaria in tema di responsabilità del provider, http://www.filodiritto.com/articoli/2015/02/parole-parole-parole.-la-corte-di-appello-scivola-su-una-parola-della-direttiva-comunitaria-in-tema-di-responsabilit.html.

[19] A. Iodice, Violazione del diritto d’autore in internet, Persona e danno, http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47116&catid=234&Itemid=486&contentid=47116&mese=02&anno=2015.

[20] Tribunale di Roma, sentenza n. 693 del 10 gennaio 2019.

[21] Corte d’appello di Roma, sentenza n. 6944 del 2 novembre 2017.

[22] C. Marvasi, Puntualizzazioni in tema di concorrenza parassitaria, nota a sentenza Corte d’Appello di Roma del 2 novembre 2017 n. 6944, Giurisprudenza Italiana, 7-2018, 1664 ss.

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