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La corte di giustizia dell’UE: FIFA e UEFA violano la legge europea sulle competizioni calcistiche

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e l’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA), entrambe associazioni regolate dal diritto privato con sede in Svizzera, hanno come obiettivo la promozione e la definizione del quadro normativo del calcio a livello mondiale ed europeo. Recentemente, sono state adottate regole che conferiscono loro il potere di approvare le competizioni calcistiche interclub in Europa e sfruttare i vari diritti mediali ad esse correlati.

Un gruppo di 12 club calcistici europei, tramite la società spagnola European Superleague Company, ha espresso il desiderio di lanciare un nuovo progetto di competizione calcistica: la Super League. FIFA e UEFA hanno manifestato il loro dissenso verso il progetto, minacciando sanzioni nei confronti di club e giocatori che avessero deciso di parteciparvi.

La European Superleague Company ha quindi agito contro FIFA e UEFA presso il Commercial Court di Madrid (Spagna), sostenendo che le loro regole sull’approvazione delle competizioni e lo sfruttamento dei diritti mediali sono contrarie alla legge dell’Unione Europea. Il tribunale spagnolo, avendo dubbi sulla questione in relazione, tra le altre cose, al monopolio detenuto da FIFA e UEFA su tale mercato, ha rinviato questioni alla Corte di Giustizia.

La Corte ha osservato che l’organizzazione delle competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti mediali costituiscono evidentemente attività economiche e devono quindi rispettare le regole della concorrenza e le libertà di movimento, anche se la pratica economica dello sport presenta specificità, come l’esistenza di associazioni con poteri regolamentari, di controllo e di imposizione di sanzioni.

La Corte ha inoltre rilevato che, parallelamente a tali poteri, FIFA e UEFA organizzano esse stesse competizioni calcistiche. Successivamente, la Corte ha dichiarato che le regole di FIFA e UEFA, che rendono qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub soggetto alla loro approvazione preventiva, come la Super League, e vietano a club e giocatori di partecipare a tali competizioni, sono illecite. Non esiste un quadro normativo per le regole di FIFA e UEFA che garantisca trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità.

Allo stesso modo, le regole che conferiscono a FIFA e UEFA il controllo esclusivo dello sfruttamento commerciale dei diritti relativi a tali competizioni sono tali da limitare la concorrenza, dato il loro impatto sui media, sui consumatori e sugli spettatori televisivi nell’Unione Europea. La Corte ha sottolineato che il potere di FIFA e UEFA nel determinare le condizioni di accesso al mercato per le imprese concorrenti, data la possibilità di conflitto di interessi, deve essere soggetto a criteri idonei a garantire trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità. Tuttavia, i poteri di FIFA e UEFA non sono soggetti a tali criteri.

FIFA e UEFA stanno quindi abusando della loro posizione dominante. Inoltre, date le loro caratteristiche arbitrarie, le loro regole sull’approvazione, il controllo e le sanzioni devono essere considerate restrizioni ingiustificate alla libertà di fornire servizi. Questo non significa che una competizione come il progetto della Super League debba necessariamente essere approvata. La Corte, non essendo stata chiamata a pronunciarsi specificatamente su quel progetto, non si esprime al riguardo nella sua sentenza.

In parallelo, la Corte ha osservato che le regole di FIFA e UEFA in materia di sfruttamento dei diritti mediali sono dannose per i club calcistici europei, tutte le società operanti nei mercati dei media e, in ultima analisi, i consumatori e gli spettatori televisivi, impedendo loro di godere di nuove e potenzialmente innovative o interessanti competizioni. Tuttavia, spetta al Commercial Court di Madrid verificare se tali regole possano comunque portare vantaggi a diversi stakeholder nel calcio, ad esempio, garantendo una redistribuzione solidale dei profitti generati da quei diritti.

 

 

 di Valeria Montani

 

 

 

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