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La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettroniche riguarda anche le rassegne stampa

di

Francesco Di Giorgi *

 

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell’Eco della Stampa contro il provvedimento Agcom su segnalazione del Sole24ore per l’utilizzo dei nostri articoli senza riconoscerne il relativo diritto d’autore: il potere di vigilanza attribuito all’Agcom in materia di diritto d’autore riguarda qualsiasi opera digitale anche se raccolte attraverso le rassegne stampa.

La questione giuridica risolta, per la prima volta, dal Tar del Lazio ha riguardato la liceità della riproduzione nelle rassegne stampa realizzate dalle società di media monitoring di articoli di cui l’autore se ne sia riservata la riproduzione ovvero in mancanza dell’autorizzazione dell’editore.

L’Eco della Stampa ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento 169/20/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per la violazione del Regolamento sulla tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettroniche e consistente nella riproduzione integrale – mediante l’attività di rassegna stampa – di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione (il Sole 24Ore). Il Tar del Lazio con sentenza n. 4260 del 12 aprile 2021 ha rigettato il ricorso statuendo importanti principi in materia di tutela del diritto d’autore su internet.

La redazione e diffusione di rassegne stampa non sono espressamente disciplinate nel nostro ordinamento. Pertanto, il Tar ha valutato la questione alla luce della normativa nazione ed in particolare circa l’applicabilità o meno alle rassegne stampa dell’eccezione alla riproducibilità degli articoli prevista dall’art. 65 della legge sul diritto d’autore rigettando la tesi dell’Eco della Stampa, e mutuata alla pronuncia del Tribunale di Roma (sentenza 18 gennaio 2017, n. 816), secondo la quale l’interpretazione letterale dell’art. 65 in caso di clausola di riserva condurrebbe a rendere illecita la sola riproduzione in “riviste o giornali” e non quindi nelle rassegne stampa, aderendo ad una interpretazione sistematica, che ha tenuto conto della “ratio” della legge e del quadro normativo di riferimento statuendo che tale esenzione non riguarda l’attività di rassegna stampa.

Il Giudice di prime cure ha poi chiarito che l’operazione di selezione e coordinamento degli articoli non costituisce un aliquid novi né vale ad introdurre un quid pluris tale da rendere la rassegna stampa un’opera diversa, non assimilabile ad una pubblicazione su riviste e giornali. A suo parere “è proprio l’elemento della completezza dell’articolo riprodotto a rendere la rassegna stampa un succedaneo dell’acquisto del giornale”.

L’Eco della Stampa ha altresì prospetta l’abuso del diritto e l’abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 101, comma 1, TFUE da parte della società de Il Sole 24Ore che, apponendo la clausola di riproduzione riservata su quasi tutti gli articoli, avrebbe limitato  alla società di media monitoring di esercitare il diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 41 Cost. Al riguardo, ha statuito il Tar “come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ., I sez. civ., 20 settembre 2006, n. 20410) il rifiuto sistematicamente opposto dall’editore in relazione al rilascio di licenze per riproduzione di articoli pubblicati nei propri giornali non costituisce abuso del diritto né violazione dell’art. 41 Cost., dato che la legge non subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, in quanto l’editore è titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera. Conclude quindi affermando che “non sussiste, pertanto, alcun abuso nell’esercizio di un diritto protetto dall’ordinamento”. Alla luce del ragionamento seguito, il Giudice di primo grado ha concluso affermando l’illegittimità della rassegna stampa con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione. Per il Tar “tale attività non assurge ad un’autonoma opera dell’ingegno, non effettuando alcuna sintesi e rielaborazione degli articoli, bensì una mera selezione di articoli altrui. Trattandosi di attività svolta a scopo di lucro e con carattere di sistematicità non ricorre, peraltro, alcuna esimente. Ne consegue che l’AGCOM ha correttamente posto alla base dell’ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d’autore”.

 

 

*Le opinioni espresse dall’Autore sono riferibili esclusivamente agli stessi e non impegnano l’amministrazione di appartenenza.

 

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