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Notariato: il pagamento di un immobile in bitcoin va segnalato all’antiriciclaggio

L’acquisto di un immobile pagato in bitcoin “suggerisce” una segnalazione antiriciclaggio.

Il Notariato, con la risposta al quesito posto da un professionista, prende posizione sul delicato tema della definizione delle criptovalute e, soprattutto, su quello ancora più sensibile della tracciabilità dei pagamenti in bitcoin.

Il bitcoin non è emesso da una banca centrale, non è generalmente accettato come mezzo di pagamento, è “insicuro” dal momento che gli utenti non ricevono protezione e il valore può oscillare vertiginosamente anche in un arco temporale molto breve.

C’è poi il tema informatico: nell’ambiente virtuale l'”identificazione” è una mera verifica di credenziali, criticità che ai fini della normativa antiriciclaggio non è di poco conto, considerando poi che l’anonimato è la cifra intrinseca della stessa teconologia adottata, cioè il blockchain.

Nell’ambiente criptovalutario neppure l’autore del pagamento può identificare il destinatario nel gioco di incastro tra password pubblica e quella privata.

L’operazione in bitcoin proviene da un “conto”, che l’acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità. Ma il tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni.

A far propendere per il comportamento professionale prudenziale è, quindi, il sostanziale anonimato dell’operazione e l’effettiva impossibilità di identificare il beneficiario della transazione.

Per questi motivi, per il Consiglio Nazionale il pagamento in criptovalute va segnalato all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Il testo del quesito – Fonte notariato.it

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