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Nuovo regolamento AGCOM: tutela degli utenti finali nei contratti di servizi di comunicazioni elettroniche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha recentemente approvato, tramite la delibera n. 307/23/CONS, un nuovo Regolamento che regola i contratti tra operatori di servizi di comunicazioni elettroniche e gli utenti finali. Questo regolamento si estende a vari aspetti contrattuali relativi ai servizi telefonici, alla connettività e ai terminali, coinvolgendo una vasta gamma di utenti, tra cui consumatori, microimprese, piccole imprese, imprese maggiori e organizzazioni senza scopo di lucro.

Secondo Elisa Giomi, Commissaria relatrice dell’AGCOM, questo regolamento rappresenta un’innovazione senza precedenti, fornendo una tutela ampia per tutti i consumatori rispetto alle condizioni contrattuali applicate dagli operatori dei servizi telefonici e Internet. Si mira a garantire un accesso chiaro e completo alle informazioni fondamentali per la stipula dei contratti, evitando aumenti automatici dei costi legati all’inflazione e spese di disattivazione in caso di cambio operatore. Questo provvedimento è visto come un passo significativo nell’instaurare un rapporto virtuoso tra consumatori e imprese, rispondendo ai compiti affidati all’Autorità.

Il regolamento richiede agli operatori di adattare i propri modelli contrattuali, garantendo che gli utenti finali dispongano, prima della stipula del contratto, di informazioni chiare, dettagliate e comprensibili. Tali informazioni devono essere fornite su un supporto durevole e in un formato accessibile per utenti con disabilità, in linea con le normative dell’Unione Europea sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Tra le informazioni richieste agli operatori rientrano i livelli minimi di qualità del servizio, le condizioni e i costi relativi all’utilizzo di apparecchiature terminali, i dettagli dei piani tariffari, le tariffe relative a numeri o servizi speciali, oltre a informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati agli utenti finali con disabilità.

Il regolamento impone limiti al periodo di impegno iniziale dei contratti, limitandolo a un massimo di 24 mesi. Inoltre, stabilisce il diritto dell’utente finale di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penali o costi di disattivazione, dopo il ventiquattresimo mese dalla stipula, ad eccezione dei costi relativi ai servizi utilizzati durante il preavviso e ai costi delle apparecchiature terminali da recuperare.

In caso di modifiche alle condizioni contrattuali proposte dall’operatore, l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dall’avviso di tali modifiche, senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Inoltre, in caso di discrepanza significativa tra i valori di velocità di connessione e le prestazioni effettive rispetto a quanto promesso nel contratto, l’utente finale può recedere senza sostenere alcun costo, salvo eventuali indennizzi previsti dal contratto.

Il regolamento introduce chiarezza e trasparenza nei contratti indicizzati all’indice dei prezzi al consumo, specificando le condizioni per l’adeguamento e il diritto di recesso in caso di aumenti superiori al 5% del canone. Inoltre, impone agli operatori l’obbligo di comunicare in modo chiaro e accessibile le variazioni delle condizioni contrattuali, offrendo un’opzione di passaggio a un’offerta simile senza costi aggiuntivi in caso di aumenti significativi.

Complessivamente, il nuovo regolamento dell’AGCOM mira a proteggere gli utenti finali, garantendo un equilibrio tra operatori e consumatori nei contratti di servizi di comunicazioni elettroniche, promuovendo trasparenza, chiarezza e rispetto dei diritti degli utenti in un’era di continua evoluzione tecnologica.

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