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Ordini più stringenti per gli Access provider, nel mirino anche gli alias

di Maria Letizia Bixio Vento di cambiamento spira forte dalle aule del Tribunale di Milano in tema di coinvolgimento dei fornitori di connettività nelle azioni aventi ad oggetto la violazione online delle privative autoriali e industriali.

Per la prima volta un giudice civile italiano ha emesso un provvedimento nei confronti degli Access provider dalla portata talmente ampia da estendere l’inibitoria, non solo ai siti su cui si era perpetrata la violazione, ma anche a tutti i futuri nomi di dominio che, mutando il “top level domain”, il “second level domain”, o assumendo “qualsiasi altro nome” futuro, avessero accolto il reiterarsi di una delle violazioni già accertate con precedenti ordini inibitori.

Il recente provvedimento accoglie il cautelare proposto da Arnoldo Mondadori Editore, confermando il provvedimento inaudita altera parte già emesso lo scorso autunno.

Mondadori aveva infatti agito nei confronti delle società Fastweb, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone e Wind Tre, chiedendo che, venisse accertata, anche inaudita altera parte, l’illiceità dell’attività svolta all’interno di un portale accessibile attraverso il nome a dominio “Italiashare.info”.

Tale portale, denominato “Dasolo”, metteva a disposizione del pubblico dei link che consentivano di scaricare i noti periodici di titolarità dell’editore, quali fra tutti: Chi”, “Cucina Moderna”, “Donna Moderna”, “Grazia”, “Icon”, “Starbene” ed altri, violando in tal modo, tanto i diritti sulle opere a stampa, quanto sui relativi marchi d’impresa. Per sottrarsi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e amministrativa, il portale aveva mutato in più occasioni la propria denominazione (dasolo.info, dasolo.org, dasolo.online e dasolo.co).

Nel cautelare Mondadori chiedeva quindi che fosse ordinato a tutti i providers resistenti di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire ai destinatari dei servizi l’accesso sia attraverso l’attuale nome di dominio che attraverso i cosiddetti siti “alias”. 

Con l’ordinanza dello scorso 12 aprile 2018, il Tribunale milanese, facendo tesoro degli sviluppi giurisprudenziali europei ed in particolare alle indicazioni della Commissione UE sull’interpretazione della direttiva enforcement ha  accolto tutte le richieste attoree, ordinando agli ISP, “nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, di adottare le più opportune misure tecniche al fine di impedire, ai destinatari dei rispettivi servizi, l’accesso al portale che mette a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento e relativi ai Periodici, sia attraverso il nome di dominio “Italiashare.net che attraverso i siti “alias”, raggiungibili attraverso qualsiasi nome a dominio, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione (a mezzo PEC o raccomandata a.r.) della specifica segnalazione delle violazioni denunciate dalla ricorrente”.

Il provvedimento ha altresì confermato la penale per il caso del mancato ottemperamento alle richieste di blocco nella misura di euro 5.000 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, seppur in ottica di bilanciamento degli interessi, ponendo a carico di Mondadori i costi “delle spese tecniche strettamente necessarie” per l’implementazione delle misure di blocco richieste agli ISP.

La svolta segnata dalla decisione, apre la via un significativo cambio di vedute rispetto ai doveri di diligenza media cui i provider devono esser tenuti.

Inoltre, la scelta di estendere la portata dei provvedimenti inibitori, in presenza di violazioni già accertate, anche a tutti i futuri nomi di dominio che dovessero mutare di alias in alias, esclude in nuce la richiesta da parte dei providers di  nuovi provvedimenti per i singoli nuovi alias, con ciò profilandosi un notevole risparmio in termini di tempi e costi della giustizia.

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