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Orientamento sessuale e pubblicità personalizzata online, il parere dell’Avvocato Generale Rantos della Corte di Giustizia dell’Unione europea

L’Avvocato Generale Athanasios Rantos, in data 25 aprile 2024, ha espresso il parere che l’espressione pubblica dell’orientamento sessuale su un social network renda tale dato si “manifestamente pubblico” ma non autorizza automaticamente il trattamento di tali informazioni a fini di pubblicità personalizzata.

Nel corso del 2018, la Meta Platforms Ireland ha introdotto nuove condizioni d’uso per Facebook nell’Unione Europea, richiedendo il consenso degli utenti per l’iscrizione o l’accesso ai servizi. Il sig. Maximilian Schrems, utente attivo e attivista per la protezione dei dati, ha accettato queste condizioni, ma si è lamentato del ricevimento di pubblicità rivolta a persone omosessuali e inviti a eventi corrispondenti. Nonostante queste pubblicità non fossero direttamente basate sul suo orientamento sessuale, ma sull’analisi dei suoi interessi, Schrems ha considerato il trattamento dei suoi dati illegittimo e ha proposto un ricorso ai giudici austriaci.

La Corte suprema austriaca ha sollevato dubbi sull’interpretazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), chiedendo se una piattaforma come Facebook possa trattare dati personali per pubblicità mirata senza limiti di tempo e se l’espressione pubblica dell’orientamento sessuale possa autorizzare il trattamento di altri dati relativi all’orientamento sessuale per pubblicità mirata.

L’Avvocato Generale Rantos suggerisce che il GDPR ostacoli il trattamento di alcuni dati personali per pubblicità mirata senza limiti di tempo. Sottolinea che il giudice nazionale deve valutare la proporzionalità del periodo di conservazione e della quantità dei dati trattati in relazione all’obiettivo legittimo del trattamento per pubblicità personalizzata.

Riguardo alla seconda questione, Rantos ritiene che l’espressione pubblica dell’orientamento sessuale possa renderlo “manifestamente pubblico” secondo il GDPR. Tuttavia, ciò non autorizza automaticamente il trattamento di tali dati per pubblicità personalizzata.

Questa opinione sottolinea l’importanza del rispetto della privacy e della ponderazione degli interessi nell’utilizzo dei dati personali per la pubblicità personalizzata sui social network.

 

 

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