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Riconoscimento facciale: Sari Real Time. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali

Europa E Riconoscimento Facciale

Il GPDP ha espresso parere negativo nei confronti dell’utilizzo del sistema Sari Real Time da parte del Ministero dell’Interno. Per l’Autorità il trattamento automatizzato dei dati biometrici del sistema comporterebbe una sorveglianza indiscriminata della popolazione. Inoltre, non esiste ad oggi una base giuridica che ne legittimi l’uso. Sari Real Time è un sistema che consentirebbe l’analisi in tempo reale dei volti ripresi tramite l’uso di telecamere direttamente installate dove sorge la necessità di supportare le Forze di Polizia nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica o esigenze di Polizia Giudiziaria. L’algoritmo su cui si basa Sari, ha una banca dati “watch-list” che può contenere fino a 10.000 volti su cui opera il confronto con i volti ripresi ed eventualmente videoregistrati.

Nel caso in cui si verificasse una corrispondenza il sistema può generare un alert indirizzato direttamente agli operatori delle Forze di Polizia, inoltre il sistema consente di registrare le immagini riprese dalle telecamere, svolgendo anche una funzione di videosorveglianza.

Il Garante richiama l’attenzione sulle criticità che comporterebbe l’uso di un sistema di riconoscimento biometrico dei volti per finalità di prevenzione e repressione dei reati. I punti più importanti per cui l’Autorità ha espresso parere negativo sono, in linea con le direttive in materia dell’Unione Europea:

  • il trattamento automatizzato su larga scala può riguardare anche persone presenti a manifestazioni politiche e sociali, che non sono oggetto di “attenzione” da parte delle forze di Polizia;
  • essendo l’identificazione di una persona realizzata attraverso il trattamento dei dati biometrici di tutti coloro che sono presenti nello spazio monitorato, vi è la possibilità di una evoluzione della natura stessa dell’attività di sorveglianza, segnando il passaggio dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla possibilità di sorveglianza universale con importanti danni verso la tutela dei diritti fondamentali delle persone in ambito di privacy;
  • la forte interferenza con la vita privata delle persone,potrebbe comportare il trattamento di categorie di dati particolarmente sensibili (ad esempio, quelli idonei a rivelare opinioni politiche, sindacali, religiose, orientamenti sessuali);
  • i criteri di individuazione dei soggetti che possono essere inseriti nella watch-list, le conseguenze in caso di falsi positivi o la piena adeguatezza del sistema nei confronti di persone appartenenti a minoranze etniche.

Inoltre nella valutazione di impatto presentata il Ministero non è presente una base normativa atta a motivare adeguatamente tale tracciamento e monitoraggio della popolazione.

Secondo il Garante una base normativa adeguata dovrebbe tener conto di tutti i diritti e le libertà coinvolte e definire le situazioni in cui è possibile l’uso di tali sistemi, senza lasciare una discrezionalità ampia a chi lo utilizza.

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