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La rivoluzione digitale e le libertà costituzionali

Pubblichiamo di seguito un estratto del paragrafo La rivoluzione digitale e le libertà costituzionali, contenuto nella terza edizione del manuale Diritto dell’informatica e della comunicazione, curato da Alberto M. Gambino, Andrea Stazi e Davide Mula. Il manuale completo, edito da G. Giappichelli Editore, può essere acquistato a questo link.


Con il termine “era digitale” si fa riferimento a quella fase culturale caratterizzata dall’ampia diffusione di strumenti e servizi digitali che ha portato una rilevante serie di cambiamenti sociali, economici e politici connessi alla digitalizzazione dell’accesso all’informazione.

I suddetti fenomeni erano impensabili nel 1948 ovvero quando entrò in vigore la Costituzione Italiana, visto che l’avanzamento tecnologico presente non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo era notevolmente differente
da quello odierno.

È proprio in quel periodo che venne creato il primo elaboratore elettronico automatico in grado di compiere operazioni diverse dal semplice calcolo matematico, Mark I, basato sulla teoria di “macchina universale” di Alan Turing, ossia di una macchina in grado di risolvere qualsiasi problema matematico che potesse essere descritto da un algoritmo. D’altronde, se si considera che questo elaboratore occupava uno spazio di otto metri quadri e raggiungeva un peso di quattro tonnellate e mezzo, si comprende facilmente come neanche i soggetti che lavoravano nel settore fossero in grado di prevedere lo sviluppo tecnologico attuale.

Tuttavia, è vero che se rispetto alla fine degli anni Cinquanta l’avanzamento informatico presente nella società attuale non era nemmeno astrattamente immaginabile, è altresì vero che anche oggi sono evidenti le difficoltà di prevedere i futuri sviluppi tecnologici, a prescindere dal settore preso come parametro di riferimento.

In questo senso è assolutamente comprensibile, dunque, come nella nostra Carta Costituzionale non sia rinvenibile alcun esplicito riferimento all’informatica o alla telematica. Di conseguenza, gli operatori del diritto si sono dovuti impegnare in un costante adeguamento interpretativo delle norme costituzionali agli sviluppi tecnologici che via via si sono susseguiti.

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