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Secondary ticketing: il TAR Lazio respinge il ricorso di Viagogo e conferma la sanzione irrogata dall’Autorità Garante per le Comunicazioni.

Avv. Andrea Pisano, Università Europea di Roma – InnoLawLab

 

Lo scorso 2 aprile il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, esprimendosi sul ricorso promosso dalla società Viagogo Ag, ha emesso la sentenza 3955/2021, rigettando le ragioni della ricorrente e confermando quindi la sanzione emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il TAR ribadisce l’assoluta illiceità del fenomeno del secondary ticketing.

 

La vicenda prende il via nel 2019 quando l’Autorità – a seguito dell’acquisizione di alcuni esposti da parte di società operanti nel settore dell’organizzazione di eventi musicali live, di società di vendita nel mercato primario di titoli e da talune associazioni di categoria – avviava un’intensa attività istruttoria al fine di vagliare la condotta della ricorrente e la sussistenza di eventuali condotte illecite nella vendita e distribuzione di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuate da soggetti differenti rispetto ai titolari dei servizi per la loro emissione.

All’esito di tale iter l’AGCOM, rilevava che la società, in un arco temporale compreso tra marzo e luglio del 2019, aveva messo in vendita biglietti per 37 differenti eventi a dei prezzi maggiorati rispetto ai prezzi nominali indicati nei siti di vendita autorizzati.

Per tale motivo l’Autorità nel 2020 emetteva l’ordinanza-ingiunzione 104/20/CONS con cui comminava alla società una sanzione di 3.700.000 € per violazione dell’art. 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232 s.m.i.

Va qui precisato che la norma in oggetto ha formalizzato per la prima volta nel nostro ordinamento il divieto di secondary ticketing, sanzionando “la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”.

Nel procedimento davanti al giudice amministrativo, Viagogo si è difesa eccependo un’errata applicazione delle norme di legge e un travisamento della natura della propria attività, sostenendo così la propria estraneità rispetto alla vendita dei biglietti in quanto la stessa avrebbe agito in qualità di mera fornitrice di una piattaforma erogante un servizio di “bacheca virtuale” finalizzata a mettere in contatto domanda e offerta con modalità passive e automatizzate e quindi soggetta al regime di (ir)responsabilità previsto dalla direttiva e-commerce per gli hosting provider “neutrali” di cui all’art. 16 del D.Lgs. 70/2003.

I giudici amministrativi, rigettando le motivazioni della società, hanno confermato l’impianto accusatorio dell’AGCOM la quale aveva messo in luce come la piattaforma viagogo.it non possa in alcun modo essere qualificata come un semplice host provider. La stessa, infatti, non si limitava a consentire la connessione dei potenziali venditori e acquirenti attraverso modalità puramente tecniche, passive ed automatiche, bensì forniva un complesso di servizi comprendenti tanto l’assistenza ai potenziali venditori e acquirenti, quanto l’editing degli annunci e una strutturata attività di promozione effettuata tramite una strategia “multi-piattaforma” avendo così un ruolo attivo in ogni fase della compravendita, ivi inclusa la gestione della fase di riscossione del pagamento.

Con la sentenza in commento il TAR mette un punto fermo alla lotta al fenomeno del bagarinaggio online sancendo la responsabilità dei titolari delle piattaforme – non emittenti – di intermediazione di titoli di accesso a spettacoli. Tale responsabilità sulla base della normativa vigente deve essere ricondotta non soltanto ad un’attività di accaparramento di biglietti al fine di una reimmissione sul mercato a prezzi maggiorati, ma anche all’attività di gestione e promozione degli stessi attraverso “bacheche virtuali”.

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