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Tokenizzazione dell’Economia, del Prof. Avv. Alberto Maria Gambino (Intervento agli Stati Generali del Diritto di Internet)

Tokenizzazione dell’Economia

Alberto Maria Gambino

Presidente dell’Italian Academy of the Internet Code (www.iaic.it)

Professore ordinario di Diritto privato  e Prorettore vicario dell’Università Europea di Roma

 

 

Economia a gettoni.

Token economy ovvero economia simbolica o “a gettoni” è un programma comportamentale. Il rinforzo motivazionale mediante i gettoni evita fenomeni di saturazione o sazietà – è l’insaziabilità dei token – probabili se si usassero rinforzatori da consumare o collezionare. Si tratta, dunque, di una tecnica motivazionale

Gli NFT sono token non fungibili che si realizzano attraverso il procedimento di ‘tokenizzazione’, detto minting: è possibile far convogliare nella blockchain non solo le informazioni o documentazioni relative al bene (o l’opera) di riferimento, ma anche la sua impronta digitale, tramite l’hash code, e le direttrici ubicative della memorizzazione del bene stesso che, se digitale o digitalizzato, può avvenire tramite linking su cloud o attraverso le coordinate del protocollo InterPlanetary File System (‘IPFS’).

Dunque come cambia l’economia se lo scambio/il premio riguarda cose infungibili?

Non si accumulano monete ma opere d’arte, preziosi, titoli, con la loro congenita dose di incertezza…. Dunque “incertezza”. Il sistema degli NFT contribuisce all’economia dell’incertezza: smart contract e token/nft sono coppie concettuali con oggetto indeterminato/indeterminabile e dunque pregne di aleatorietà.

La scarsità si fa tecnologica e segna una doppia alea: l’incertezza della tecnologia e l’incertezza del valore di mercato oggetto dello scambio tecnologico.

E il diritto?

La Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività (markets in crypto-assets, acronimo MICA) che modifica la direttiva (UE) 2019/1937  fa parte di un pacchetto di iniziative volte a contrastare i rischi della finanza digitale (in particolare operata su DLT e per questo detta “decentralised finance”, o “DeFi”). Le cripto-attività vengono distinte in tre sottocategorie, tra cui figurano gli “utility tokens”, destinati “a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT” (art. 3, par. 1, n. 5), i “token collegati ad attività”, o stable coin, “un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività” (art. 3, par. 1, n. 3), utilizzati “come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi o come riserva di valore” (cons. 9) e i “token di moneta elettronica”, “…il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale” (art. 3, par. 1, n. 4) e la cui funzione “è molto simile a quella di moneta elettronica” (cons. 9). Dalla Proposta rimangono fuori le cripto-attività assimilabili a strumenti finanziari, disciplinati dalle normative di settore.

 

 

Il contributo completo su Italian Academy of the Internet Code

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