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Un assist positivo dalla Corte di giustizia per AKKA /LAA, la collecting monopolista lettone

di Maria Letizia Bixio Con sentenza del 14 settembre 2017, la Corte di giustizia si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte Suprema amministrativa della Lettonia nella causa C-177/16.

Le domande erano state presentate nell’ambito di una controversia tra l’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore lettone (AKKA LAA) e il Consiglio per la concorrenza lettone, a fronte di un’ammenda per abuso di posizione dominante irrogata da quest’ultimo per l’applicazione di tariffe eccessive da parte della collecting.

Essendo l’AKKA/LAA, organismo di gestione collettiva in posizione monopolista ex lege, al pari della SIAE italiana, esso è l’unico ente in Lettonia autorizzato a concedere licenze a titolo oneroso per la comunicazione al pubblico di opere musicali di cui gestisce i diritti d’autore. Il contenzioso è dunque insorto, proprio in relazione alle tariffe applicate ai propri licenziatari, ritenute eccessive rispetto a quelle applicate nei mercati dei paesi limitrofi.

Il giudice di rinvio sottoponeva quindi alla Corte di giustizia una serie di questioni volte alla corretta interpretazione delle norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In particolare, con riguardo all’art.102 TFUE, la Corte ha confermato che in linea di principio il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri.

Tuttavia, al fine di esaminare se un organismo di gestione collettiva applichi o meno prezzi non equi, ai sensi dell’articolo 102 secondo comma, lettera a), TFUE, è necessario che le tariffe applicate vengano confrontate con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri.

Questa valutazione può esser svolta, cosa che non è accaduta in Lettonia, solo se gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea.

La Corte ha inoltre chiarito, che è possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici, qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti.

Quanto agli elementi che consentono  di stabilire se sussista o meno l’abuso di posizione dominante, verifica che spetta al solo giudice di rinvio, sarà necessario mettere a confronto le tariffe ed accertare che la differenza sia “significativa” ovvero “considerevole e persistente”.

Con queste indicazioni la Corte, si è espressa in coerenza con una precedente sentenza del 27 febbraio 2014 sul caso “OSA”, riguardante l’organismo di gestione collettiva monopolistico della Repubblica Ceca; in tale decisione veniva chiarito che la mera creazione di una posizione dominante, mediante l’attribuzione di diritti esclusivi, non costituisce necessariamente un abuso né contrasta, di per sé, con la normativa dell’Unione.

Quanto alla possibilità che si profili un abuso di posizione dominante, già veniva affermato che “l’art 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante, il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita”.

Certamente non facile la valutazione e il confronto circa le divergenze tra i prezzi applicati da farsi “su base omogena”,  parametro quasi inattuabile quando il confronto è tra soggetti operanti in luoghi, circostanze, mercati, inevitabilmente diversi.

 

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