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Per l’Avvocato Generale Szpunar (CJEU): il prestito di un libro digitale è paragonabile a quello di un libro tradizionale

Una direttiva del 2006 [1] sul diritto di noleggio e di prestito dei libri prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare siffatti noleggi e prestiti spetta all’autore dell’opera.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo per il prestito pubblico, a condizione che gli autori ricevano almeno un’ equa remunerazione.

Nei Paesi Bassi, il prestito di libri digitali da parte di biblioteche pubbliche non rientra in tale regime. Tuttavia, la Vereniging Openbare Bibliotheken, associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «VOB»), ritiene che tale regime debba essere applicato anche al prestito digitale.

In tale contesto, essa ha citato in giudizio la Stichting Leenrecht, una fondazione preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori, per ottenere una sentenza dichiarativa in tal senso.

Il ricorso della VOB riguarda i prestiti organizzati secondo il modello one copy one user : il libro digitale di cui dispone la biblioteca viene scaricato dall’utente per la durata del prestito, fermo restando che non è accessibile ad altri utenti della biblioteca per tutta la durata.

Alla scadenza di tale periodo, il libro diviene automaticamente inutilizzabile per l’utente interessato e può quindi essere preso in prestito da un altro utente.

Investito della controversia, il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), ritenendo che la decisione sulle pretese della VOB dipenda dall’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione, ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali.

Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Maciej Szpunar afferma che la messa a disposizione del pubblico, per un periodo limitato, di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche può effettivamente rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sul diritto di noleggio e di prestito.

Egli considera che il legislatore dell’Unione non ha inteso includere il prestito di libri digitali nella nozione di prestito figurante nella direttiva, poiché, all’epoca, la tecnologia dei libri digitali sfruttabili commercialmente era solo agli inizi.

L’avvocato generale propone pertanto di applicare un’interpretazione “dinamica” o “evolutiva” della direttiva, affermando segnatamente che il prestito di libri digitali è un equivalente moderno del prestito di libri cartacei.

A suo avviso, solo una tale interpretazione può garantire l’efficacia della normativa in parola a fronte della rapidità dell’evoluzione tecnologica ed economica. Egli ricorda anche che l’obiettivo principale del diritto d’autore è tutelare gli interessi degli autori.

Orbene, attualmente le biblioteche prestano effettivamente libri in formato digitale, attraverso contratti di licenza conclusi con gli editori, circostanza da cui traggono vantaggio principalmente questi ultimi o gli altri intermediari del commercio di libri digitali, senza che gli autori ricevano una remunerazione adeguata.

Per contro, se si ritenesse che il prestito digitale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva, gli autori percepirebbero un’equa remunerazione a tale titolo, che si aggiungerebbe a quella proveniente dalla vendita dei libri e sarebbe indipendente dai contratti conclusi con gli editori.

L’avvocato generale conclude anche nel senso che un’interpretazione della nozione di prestito che includa il prestito di libri digitali non è in contrasto né con la finalità né con il tenore letterale della direttiva.

Peraltro, una tale interpretazione non è in alcun modo incompatibile o incoerente con le diverse disposizioni di diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore né con gli obblighi internazionali dell’UE.

Infine, l’avvocato generale ritiene inoltre che, introducendo l’eccezione per il prestito pubblico dei libri digitali, gli Stati membri possano esigere che tali libri siano stati precedentemente messi a disposizione del pubblico dal titolare del diritto o con il suo consenso e che provengano da fonti lecite.

Il meccanismo dell’esaurimento del diritto di distribuzione è, invece, a suo avviso, privo di nesso con il diritto di prestito.

[1]Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28)

Il testo completo delle conclusioni dell’Avv. Generale

17 giugno 2016

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