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Copie analogiche di documenti informatici: no all’esasperato formalismo (CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 16 dicembre 2013, n. 940)

di Marco Scialdone Con sentenza n. 940/2013, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è occupato del valore delle copie su supporto analogico di documenti informatici nell’ambito di una procedura di gara. Giova premettere che l’articolo 23, D.lgs 82/2005 (c.d Codice dell’Amministrazione Digitale, in breve CAD) così dispone:

“1.Le  copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia  probatoria dell’originale da cui sono tratte  se la loro conformità all’originale  in  tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.  2.Le  copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico,  conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia  probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.  Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Secondo la tesi della Società appellante, in una procedura di gara l’onere di disconoscimento delle copie e degli estratti di documenti informatici su supporto analogico di cui al secondo comma della disposizione citata non dovrebbe essere riconosciuto alla stazione appaltante poiché “le stazioni appaltanti non potrebbero mai reperire e fornire in sede di gara la probatio diabolica a supporto dell’eventuale disconoscimento delle dette copie”. Al contrario, secondo l’appellante, il secondo comma dell’art. 23 CAD potrebbe trovare applicazione unicamente nel caso di un rapporto processuale. Tale tesi non è stata ritenuta condivisibile dal Collegio giudicante il quale, al contrario, ha operato un’esegesi della norma atta a valorizzarne le finalità di semplificazione. Del resto, chiarisce il Collegio:

“nulla induce o autorizza a ritenere che – fuori dal processo – l’amministrazione (nonché ogni altro soggetto pubblico o privato) sia obbligato a pretendere che, per tutte le copie su supporto analogico di documento informatico, la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato: un siffatto obbligo di autentica, del resto, contrasterebbe con ogni prassi in materia di ordinario utilizzo delle copie semplici, nonché con evidenti esigenze di non aggravamento dei procedimenti in ogni caso in cui ciò non appaia necessario”.

Peraltro il disconoscimento, laddove sorgano dubbi sulla conformità della copia documentale al suo originale, non comporta particolari oneri istruttori per l’amministrazione, gravando sulla parte che sostiene la conformità all’originale di fornire la relativa prova, mediante la produzione di una copia, in questo caso si conforme, in luogo di quella semplice inizialmente allegata. Vi è, dunque, da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza in commento il rigetto di ogni esasperato formalismo nel rapporto tra originali e copie dei documenti (cartacei o informatici) che non sia in grado di incidere sul contenuto della documentazione prodotta. Immagine in home page: Gestionedocumentale.info 19 dicembre 2013

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