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CGUE su vendita successiva di opera d’arte: il costo del diritto può essere sostenuto sia dal venditore che dall’acquirente

Il costo del diritto che dev’essere versato all’autore in occasione delle vendite successive di un’opera d’arte da parte di un professionista può essere sostenuto in definitiva sia dal venditore sia dall’acquirente. A stabilirlo è una recente Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; sebbene, secondo il diritto dell’Unione, il debitore del diritto sulle successive vendite sia in linea di principio il venditore, gli Stati membri sono liberi di definire un altro soggetto tra i professionisti contemplati dalla direttiva 2001/84. Il diritto sulle successive vendite è definito, nella Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (GU L 272, pag. 32), come il diritto dell’autore di un’opera d’arte originale di percepire una percentuale sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima. Tale diritto si applica a tutte le vendite successive che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell’arte (case d’asta, gallerie d’arte e, in generale, commercianti di opere d’arte). Il caso esaminato dalla Corte vedeva coinvolta la Christie’s France, controllata francese della multinazionale Christie’s, soggetto che organizza regolarmente vendite all’asta di opere d’arte. Alcune di queste vendite comportano la riscossione di un diritto sulle successive vendite. Le condizioni generali di vendita della Christie’s France prevedono che, per alcuni lotti indicati nel suo catalogo, essa percepisca da parte dell’acquirente, a nome e per conto del venditore, la somma corrispondente al diritto sulle successive vendite. Il syndicat national des antiquaires (SNA) riteneva che, ponendo il diritto sulle successive vendite a carico dell’acquirente, le condizioni generali della Christie’s France costituissero un atto di concorrenza sleale. Da parte sua, Christie’s France sosteneva che la direttiva stabilisce senza ulteriori precisazioni o limitazioni che il diritto sulle successive vendite è a carico del venditore, senza quindi escludere una modifica convenzionale dell’onere del pagamento di tale diritto. Investita della controversia, la Cour de cassation francese ha così chiesto alla Corte di giustizia se il venditore debba sopportare sempre in definitiva il costo del diritto sulle successive vendite o se fosse possibile derogare convenzionalmente a tale regola. Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia dichiara che gli Stati membri sono i soli a poter determinare il debitore del diritto sulle successive vendite. Sebbene la direttiva stabilisca che il debitore del diritto sulle successive vendite sia in linea di principio il venditore, essa prevede tuttavia una deroga a tale principio e lascia quindi gli Stati membri liberi di definire un altro soggetto tra i professionisti contemplati dalla direttiva 2001/84, che, in via esclusiva o solidale con il venditore, sarà tenuto a pagare il diritto. Il debitore in tal modo designato dalla normativa nazionale è libero di concordare con qualunque altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché un tale accordo non pregiudichi gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore. La Corte sottolinea che tale deroga è conforme all’obiettivo della direttiva che consiste nel mettere fine alle distorsioni di concorrenza nel mercato dell’arte, pur essendo tale armonizzazione limitata alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno. Infatti, se è vero che la realizzazione di tale obiettivo così delimitato richiede di prevedere il soggetto tenuto al pagamento del diritto sulle successive vendite, nonché le regole riguardanti il relativo importo, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’individuazione del soggetto che ne sopporterà in definitiva il costo. La Corte non esclude che tale deroga possa produrre un certo effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno. Tuttavia, tale effetto è soltanto indiretto, essendo prodotto da adattamenti convenzionali realizzati indipendentemente dal pagamento dell’importo del diritto sulle successive vendite, al quale il debitore resta tenuto.

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4 marzo 2015

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