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Prenotazioni voli su sistema elettronico, la Corte di Giustizia UE: “Precisare dall’inizio il costo finale”

Via Ispazio.net

“Per ogni volo in partenza da un aeroporto dell’Unione di cui sia esposta la tariffa, un sistema di prenotazione elettronica deve precisare dall’inizio il prezzo finale”. Così la Corte di Giustizia dell’Unione Europea pone fine ad una controversia nata in Germania nel novembre 2008, quando l’Unione federale tedesca delle centrali ed associazioni dei consumatori ha contestato in giudizio le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nel sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin. via ispazio.net In sostanza, una volta selezionati la data e l’aeroporto di partenza e di arrivo, il sistema di prenotazione presentava in una tavola riassuntiva i possibili collegamenti con rispettivi data e orari. Il prezzo finale per persona (composto dalla tariffa del relativo volo, dalle tasse e dai diritti, dal supplemento dovuto per il cherosene e dalle spese di gestione) era indicato non per ogni collegamento esposto, bensì unicamente per il collegamento preselezionato dalla Air Berlin ovvero per il collegamento sul quale il cliente successivamente cliccava. A parere dell’Unione federale, tale pratica non rispetta i requisiti imposti dal diritto dell’Unione quanto alla trasparenza dei prezzi dei servizi aerei, tesi accolta in patria nei due primi gradi di giudizio. La Air Berlin ha quindi adito il Bundesgerichtshof (Corte federale suprema tedesca), che a sua volta ha chiesto alla Corte di interpretare la normativa dell’Unione relativa alle tariffe dei servizi aerei in partenza da un aeroporto dell’Unione. In particolare, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che il prezzo finale da pagare deve essere precisato sempre e deve includere la tariffa passeggeri o la tariffa merci applicabile nonché tutte le tasse, i diritti, i supplementi e gli oneri applicabili, inevitabili e prevedibili alla data di pubblicazione; la normativa si applica agli aeroporti situati sul territorio di uno Stato membro cui si applica il Trattato. Il regolamento incoraggia tuttavia i vettori aerei dell’Unione a indicare parimenti il prezzo finale dei propri servizi aerei in partenza da paesi terzi e con destinazione nell’Unione. Con la sentenza odierna, la Corte di Giustizia afferma che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto della controversia, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, compresa la loro prima indicazione. Ciò vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì per ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa. Tale interpretazione risulta tanto dal tenore quanto dalla ratio e dall’obiettivo della normativa dell’Unione, volta a garantire che i clienti possano operare un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori. 15 gennaio 2015 Immagine via ispazio.net

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