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Copia privata, l’Italia si adegui alla normativa europea

di Maria Letizia Bixio E’ del 22 settembre, la sentenza della Corte di giustizia sulla causa C 110/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, per ottenere chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, dunque, riguardo all’equo compenso che dev’essere corrisposto, tramite la SIAE, agli autori delle opere dell’ingegno per la riproduzione privata per uso personale di tali opere.

La vicenda origina da una serie di ricorsi intentati da alcune società produttrici di devices (tra cui la Microsoft, la Hewlett Packard, la Samsung e la Sony), avverso il D.M. 30/12/2009, recante la “determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633”, che hanno visto coinvolti il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Società italiana degli autori ed editori, l’Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, in liquidazione, ed altre associazioni.

La Corte, pur non contestando la legittimità della previsione del compenso per copia privata nella regolamentazione interna, ha ritenuto, in risposta alla prima questione pregiudiziale, inadeguato il meccanismo di esenzioni ex ante attuato in Italia, frutto di contrattazione esclusiva da parte della SIAE.

In particolare, nei casi di acquisto di supporti e dispositivi per scopi manifestamente estranei a quelli della copia privata, cosiddetto “uso professionale”, la determinazione dei criteri di esenzione ex ante dal prelievo non può, secondo la Corte, esser rimessa alla libera negoziazione privatistica, ma necessita di espresse previsioni a garanzia della parità di trattamento tra la SIAE e i soggetti obbligati al versamento del compenso, o le loro associazioni di categoria.

Il sistema delle eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29, infatti, presuppone un’applicazione nel rispetto del principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali.

La violazione del principio è rinvenibile nel fatto che sulla SIAE, incombe soltanto l’obbligo di “promuovere” la conclusione di protocolli di accordo con i soggetti tenuti alla corresponsione del prelievo per copia privata, con il conseguente rischio che produttori e importatori che si trovino in situazioni paragonabili possano essere trattati in maniera differenziata, a seconda che abbiano o meno concluso un protocollo di accordo con la SIAE.

Anche con riguardo alla seconda questione, il verdetto della Corte è stato negativo. La procedura di rimborso, che è stata elaborata dalla SIAE, contenuta in indicazioni disponibili sul sito Internet della stessa, prevede che tale rimborso possa essere chiesto soltanto dall’utente finale, che non sia una persona fisica.

Tuttavia, tale prassi è stata dichiarata incompatibile con la normativa europea, ove preveda che il rimborso, nel caso di acquisto di supporti e dispositivi per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata, possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e apparecchi.

Infine la Corte ha respinto la richiesta di limitazione degli effetti della sentenza nel tempo, confermando che la propria interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, “nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore”.

In tal senso, l’interpretazione data si impone anche sui rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione.

A ben vedere gli elementi della decisione si ripercuoteranno inevitabilmente nell’ordinamento interno, postulando una tempestiva modifica della disciplina, verosimilmente in sede di lavori per l’aggiornamento triennale del decreto 20 giugno 2014 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

24 settembre 2016

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