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Specializzazioni forensi, lo stop del Tar del Lazio

Il Tar del Lazio, con le sentenze nn. 4424/16, 4426/16 e 4428/16, ha annullato alcune disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144,  contenente il regolamento sulle specializzazioni degli avvocati, varato dal Ministero della Giustizia, nella parte relativa all’elenco delle materie con le quale è possibile conseguire il titolo di specialista (art 3) e nella parte relativa al colloquio per il conseguimento del titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza (art.6 comma 4). In accoglimento parziale dei ricorsi presentati dall’ Organismo unitario dell’avvocatura, dall’ Associazione nazionale forense e da alcuni ordini territoriali, la sezione prima del Tar del Lazio – in riferimento all’art. 3 del regolamento con la suddivisione dei settori di specializzazione – ha stabilito: “Né dalla mera lettura dell’elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato, infatti, cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto materie. Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto. L’incompletezza dell’elenco era stata già messa in luce dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in sede consultiva sullo schema di regolamento e che ora potrebbe anche scoraggiare eventuali ricorsi da parte dello stesso Ministero. Piuttosto sembra che si sia attinto, solo per frammenti, a ciascuno di tali criteri, senza che tuttavia emerga un unitario filo logico di selezione”. Con riferimento, invece, alla doglianza di cui all’art. 6 comma 4 relativa al colloquio per il conseguimento del titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza , il Tar del Lazio scrive: “L’accoglimento della doglianza non può essere determinato dalla censurata commistione tra le due tipologie di procedimento che consentono il conseguimento del titolo (percorso formativo e comprovata esperienza) o dalla rilevata assenza di puntuale previsione nella norma primaria, ma va correlato, come pure correttamente dedotto dai ricorrenti, alla intrinseca irragionevolezza della norma per genericità, non avendo la disposizione regolamentare chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso”. Vengono invece “salvate” dal Tar le questioni relative al numero delle materie oggetto di specializzazione, il numero minimo di incarichi annui nella materia specifica e lo stesso esercizio del potere regolatorio da parte del Ministero della Giustizia. Sentenza Tar 4424/2016 Sentenza Tar 4426/2016 Sentenza Tar 4427/2016 Sentenza Tar 4428/2016 19 aprile 2016

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