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Tariffe notarili: la liberalizzazione è compatibile con l’ordinamento comunitario?

Comunicato Stampa Capuano

La funzione di servizio di interesse economico generale svolta dai notai rende delicata l’analisi del rapporto tra le norme interne e quelle europee. Nell’articolo della professoressa Valeria Capuano contenuto nei Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia vengono passate in rassegna anche le più recenti posizioni in materia sia della Corte di Cassazione che dell’Antitrust nazionale. Per concludere che l’ordinamento interno “appare intento a procedere verso un percorso di liberalizzazione sfrenato e, talvolta, irrispettoso delle peculiarità di alcune categorie coinvolte” E se la piena liberalizzazione delle tariffe notarili non fosse compatibile con i dettami che arrivano dall’Unione Euopea? A concentrare la sua attenzione su questo quesito è la professoressa Valeria Capuano dell’Università di Napoli Parthenope, in “Tariffe notarili e disciplina della concorrenza: una soluzione dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea?“, contenuto nel quaderno numero 3 del III Anno di attività dei Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia, raccolta trimestrale della nostra Rivista Scientifica.

“Nella varietà delle funzioni notarili il dato imprescindibile è rappresentato dalla funzione pubblica, che si estrinseca nel dovere di legalità e adeguamento della volontà delle parti alla legge, di certificazione ed autenticazione degli atti. Basti ricordare la definizione contenuta all’art. 1 della legge notarile (L. N. ) secondo cui i notai sono «ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti». Tale definizione, seppur non esaustiva (lo stesso articolo indica ulteriori funzioni attribuite ai notai) evidenzia il tratto essenziale del notaio – pubblico ufficiale che conferisce pubblica fede agli atti di sua competenza”

È questo un presupposto fondamentale, lo sfondo davanti al quale si sviluppa l’argomentazione della Capuano, la quale sottolinea come la qualifica di “pubblico ufficiale” ponga il notaio di fronte ad alcuni vincoli come l’impossibilità di scegliere il luogo dove esercitare la propria attività o l’obbligatorietà del ministero; se ne deduce che:

il legislatore abbia inteso attribuire a questa categoria una serie di obblighi che certamente li distingue dalla generalità dei liberi professionisti, sebbene rimanga con essi il dato comune che, tra le loro mansioni, vi sia lo svolgimento di una prestazione di servizi di natura intellettuale resa in cambio di un corrispettivo economico”

Ma qual è il rapporto tra questa impostazione e le norme europee? In ambito comunitario quella del notaio rientra tra le “professioni liberali”  esclusa dalla partecipazione ai pubblici poteri.

Tuttavia, la medesima giurisprudenza [della Corte di Giustizia Europea, ndr] ricorda come, nel caso in questione, è pur vero «che gli onorari dei notai sono fissati dalla legge» ma resta la possibilità per il cliente di scegliere il singolo professionista a seconda della qualità del servizio prestato. Implicitamente la Corte conferma in tal modo che la fissazione delle tariffe non esclude che questa attività si svolga in regime di concorrenza. Di conseguenza i notai, seppure non partecipino dei pubblici poteri e siano – in qualità di imprese – soggetti alle norme della concorrenza, nondimeno possono veder regolamentati taluni aspetti della loro professione”

comunicato stampa capuanoE questo è un nodo centrale: concorrenza e mercato non sono sinonimi di libertà assoluta ed è riconosciuta, «nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale», la possibilità che l’esercizio di una attività di servizio possa essere subordinato al rispetto di alcuni requisiti tra cui le tariffe obbligatorie. A disciplinarlo è il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE cosiddetta “servizi”. Da alcuni dettami della Commissione europea si deduce inoltre che l’abolizione delle tariffe sarebbe praticabile solo laddove venisse bilanciata da ulteriori disposizioni che garantissero l’equilibrio tra concorrenza e garanzie per il cittadino in un ambito di interesse pubblico. Dopo un passaggio sulle norme rilevanti in materia di diritto della concorrenza dell’Unione Europea, la Capuano analizza l’assetto giuridico nazionale e la giurisprudenza che ha visto la Cassazione, nel febbraio scorso, affermare che l’abrogazione delle tariffe obbligatorie si applica a tutte le professioni senza alcuna eccezione; inoltre, si cita il caso del Consiglio Notarile di Lucca, sanzionato dall’Autorità garante del mercato e della concorrenza per aver approvato mediante delibera alcuni tariffari, casistica ripetutasi – con interessanti peculiarità- nei Consigli Notarili di Milano, Bari e Verona. Ma come si sposano questi provvedimenti con i precetti europei? Dalla successiva analisi delle criticità che emergono nei rapporti tra la giurisprudenza e l’ordinamento comunitario e la normazione italiana la Capuano trae le seguenti conclusioni:

dallo scenario complessivo sin qui rappresentato, sembra lecito asserire che le indicazioni in materia antitrust provenienti dall’ordinamento comunitario non siano state esattamente recepite dall’ordinamento interno, che appare intento a procedere verso un percorso di liberalizzazione sfrenato e, talvolta, irrispettoso delle peculiarità di alcune categorie coinvolte, come il caso della professione notarile pare dimostrare. Di certo è l’ordinamento UE ad aver impresso in tutti gli Stati membri e, quindi, anche nel sistema italiano, la necessità di aprire i mercati alla concorrenza, ma questo dovrebbe avvenire anche a livello interno con la stessa ponderatezza che abbiamo visto connotare i Trattati e la giurisprudenza comunitaria. […] In definitiva, per l’UE le ragioni della concorrenza non possono essere realizzate col sacrificio di altri valori pur meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico comunitario. Probabilmente, cogliendo al giusto questa premessa ideologica abbracciata dall’Unione Europea, de iure condendo, talune problematiche interne come quelle sin qui delineate riuscirebbero a trovare una soluzione diversa atta a soddisfare tutte le istanze ivi rappresentate”

Foto: domoforum.it 20 novembre 2013

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