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Diritto all’oblio e diritto all’informazione, il Garante potrà ordinare a Google la deindicizzazione globale: la decisione della Corte

Il diritto all’oblio sembrerebbe essere sempre più legato alla responsabilizzazione del gestore dei servizi internet. E’stato infatti accolto, dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione con ordinanza n. 34658 depositata oggi, il ricorso del Garante della Privacy contro Google Llc, Google Italy Srl. La decisione permetterà l’intervento delle Autorità riconosciute (GPDP e giudici) a tutela del diritto all’oblio tramite l’obbligo dei gestori dei servizi internet alla deindicizzazione globale dai motori di ricerca di particolari nomi o notizie.

Questa decisione riforma l’ordinanza del Tribunale di Milano di settembre 2020 la quale, accogliendo parzialmente il ricorso del colosso di Mountain View di ottobre 2017, permetteva di ordinare la rimozione dell’URL nazionali dai motori di ricerca dei vari paesi dell’Unione europea interessati. Il precedente caso di giurisprudenza che si lega a queste ordinanze, è quello della controversia tra Corneja e Google Spain SL, Google Inc. del 13 maggio 2014.

Grazie alla decisione della Corte di cassazione depositata oggi sarà possibile attuare il “diritto all’oblio” tramite l’intervento delle Autorità, Garante per la privacy e giudici, i quali potranno ordinare, in conformità al Diritto dell’Unione europea, al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale, estesa anche ai Paese extra europei, andando ad impattare anche sulle versioni del motore al di fuori dell’Ue. Tuttavia, la pratica della deindicizzazione non potrà essere messa in atto se subentrano ragioni particolari, quale ad esempio la funzione ricoperta dall’interessato nella vita pubblica.

 

a cura di

Valeria Montani

 

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