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Gioco d’azzardo e divieto di pubblicità. Intervista all’avv. Rita Tuccillo

Il prossimo 14 luglio entrerà in vigore il divieto di sottoscrivere nuovi contratti per la pubblicità del gioco d’azzardo. La norma – la cui applicazione è stata spostata dal 1 gennaio ad, appunto, il 14 luglio – è contenuta nell’articolo 9 del cosiddetto “Decreto dignità”, approvato nel luglio 2018.

“Le proroghe per stipulare nuovi contratti di sponsorizzazione sono state mal congegnate. Si sarebbe dovuto porre un termine breve di durata dei contratti che beneficiano della proroga, generosamente estesa al 14 luglio 2019”, ha detto a Diritto Mercato Tecnologia l’avvocato Gustavo Ghidini, fondatore dello Studio Ghidini, Girino & Associati.

Diritto Mercato Tecnologia ha chiesto all’avvocato Rita Tuccillo – esperta di ludopatia e autrice di numerosi scritti sul tema – di commentare la norma sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.

Avvocato Tuccillo, i critici della norma dicono che non contiene misure davvero efficaci per arginare la ludopatia. Come giudica tale divieto e come risponde a queste critiche?
Ritengo sia uno strumento utile, benché da solo non sufficiente, per il contrasto alla diffusione dei giochi d’azzardo. Uno degli ostacoli alla riabilitazione delle persone affette da Disturbo da gioco d’azzardo è, infatti, il riconoscimento del gioco come un’attività lecita, offerta dallo Stato e pubblicizzata senza alcun limite di orario e di contesto. Il gioco è considerata una pratica sociale riconosciuta dall’ordinamento: la dipendenza da sostanze stupefacenti è contrastata da una normativa stringente che sanziona alcune condotte connesse agli stupefacenti; la dipendenza da alcol è limitata da sanzioni amministrative, che puniscono, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza; anche la dipendenza dal tabacco è, ormai, contrastata con compagne pubblicitarie, spesso aggressive, sui danni da fumo, dal divieto di pubblicità e di farne uso in luoghi pubblici; il gioco, al contrario, non è considerata una pratica riprovevole, il giocatore non è emarginato dalla società, ma anzi circondato dall’offerta e dalla pubblicità di giochi. Per questa ragione ho accolto con grande favore il divieto di pubblicità dei giochi introdotto dal cd. Decreto Dignità: un primo step per contrastare la diffusione smodata dei giochi d’azzardo e la manifestazione della consapevolezza dello Stato che il gioco d’azzardo, come chiarito già dalla Corte di Cassazione nel 1949, può assumere “connotati parossistici e sproporzionati, quando da forma di svago diventa passione smodata, che distoglie dalle comuni attività della vita”.

Ad aprile l’AGCOM ha pubblicato delle linee guida sulle regole attuative del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Alcuni ritengono che queste linee guida, per via di alcune esclusioni, possano limitare il divieto di pubblicità contenuto nel decreto. Che ne pensa?
Di certo rispetto al divieto assoluto di pubblicità diretta e indiretta di giochi, scommesse con vincita in denaro e giochi d’azzardo contenuto nel Decreto Dignità, le Linee Guida dell’AGCOM appaiono restringere, anche in modo sensibile, l’ambito di applicazione della norma imperativa. Apprezzabile è il divieto di pubblicizzare i giochi anche da parte di influencer e anche in presenza del consenso preventivo rilasciato dal giocatore o di un comportamento concludente nel senso della determinazione al gioco. Tuttavia ai concessionari sono riconosciuti alcuni efficaci strumenti di offerta e promozione dei giochi. Mi riferisco, in primis, alla possibilità di esporre le vincite realizzate presso i punti vendita dei giochi d’azzardo, purché siano effettuati in modo da non configurare una induzione al gioco; dimenticando però che per un giocatore patologico già la mera indicazione della vincita ottenuta costituisce ex se induzione al gioco. In secundis, si consente la televendita di beni e servizi di gioco, purché sia finalizzata alla conclusione del contratto e non abbia un contenuto promozionale, presumendosi tale la televendita su palinsesto generalista e semigeneralista. Ebbene tale esclusione può inficiare il divieto di pubblicità di giochi d’azzardo potendo determinare una diffusione di canali televisivi, pure già esistenti, dedicati ai giochi e avere un effetto promozionale indiretto.

Mi sembra, quindi, che la ratio del legislatore del Decreto Dignità sia stata tradita dalle Linee Guida: ciò che rimane immutato è, infatti, la concezione del gioco d’azzardo, o meglio il «gioco a pagamento», come una pratica rispettabile e la sua offerta e pubblicizzazione come una ordinaria attività imprenditoriale.

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